Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/04/1984 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge: |
Art. 2. 1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico personale regionale, salvo [...] |
Art. 3. 1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità alle tabelle A) e B) allegate alla [...] |
Art. 4. 1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento [...] |
Art. 5. 1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in [...] |
Art. 6. 1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni [...] |
Art. 7. 1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge [...] |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis). |
§ II.1.26 - L.R. 3 aprile 1984, n. 16. - Inquadramento del personale
comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17 agosto 1974, n. 349 del 29 giugno 1977 e 833 del 23 dicembre 1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi nn. 641 del 1978 e 642 del 1979.
Art. 1. 1. E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:
a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della
b) il personale di ruolo e non di ruolo e a tempo indeterminato trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del
2. L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.
Art. 2. 1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.
2. Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della
3. Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come periodi alle dipendenze organiche della Regione.
Art. 3. 1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1980.
3. Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalle tabelle.
4. Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:
a) trovano applicazione le norme previste dall'art. 40 della
- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della
- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, 4° comma, della
- proveniente da altri Enti e al quale non si applicano le disposizioni delle successive lett. c), d) e).
b) il personale a cui, in attuazione dell'art. 4 della
c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978;
d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel VI livello funzionale;
e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nella qualifica di cui all'art. 39 del
5. L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo, a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza per mansioni svolte nell'ambito delle Opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.
6. L'applicazione delle norme dei precedenti commi 4° e 5° non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.
Art. 4. 1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.
2. Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzioni dall'1 febbraio 1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.
3. Per il personale degli Enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81 la posizione economica è determinata con l'aggiunta dei benefici di cui alla
4. Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall'1 febbraio 1981.
5. Sino all'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.
6. La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui all'art. 46 della
7. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della
Art. 5. 1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente della Regione relativamente al periodo 1982/84, la indennità di turno spettante alla data del 31 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.
2. Per il personale proveniente da Enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all. A) al
3. Al personale proveniente da Enti pubblici, comandato ex art. 19 della
Art. 6. 1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).
2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.
Art. 7. 1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).
TABELLA A |
|
------------------------------------------------------------------ |
Regioni Stato Parastato |
------------------------------------------------------------------ |
I livello I livello |
II livello II livello Commesso |
III livello III livello Agente tecnico |
IV livello IV e V livello Archivista |
dattilografo, |
operatore tecnico |
V livello VI livello Assistente, |
assistente tecnico, |
assistente tecnico |
professionale, |
seconda qualifica |
professionale |
VII livello VIII livello Collaboratore |
tecnico |
professionale, |
collaboratore |
tecnico (analisti, |
statistici, |
sociologi), I |
qualifica |
professionale, |
collaboratore |
coordinatore, |
collaboratore |
tecnico |
coordinatore |
VIII livello Direttore di Dirigente, |
divisione ad dirigente |
esaurimento ed superiore |
ispettore generale personale della I |
ad esaurimento di qualifica |
cui all'art. 155 professionale o del |
della legge n. ruolo tecnico con |
312/1980, I dirigente, almeno 15 anni di |
dirigente superiore servizio e con |
funzioni di |
direzione di |
strutture complesse |
organizzative da |
almeno un anno |
dalla data di |
entrata in vigore |
del D.P.R. 751/79, |
personale della I |
qualifica |
professionale o del |
ruolo tecnico che |
nell'ordinamento |
delle carriere |
preesistenti |
all'entrata in |
vigore della legge |
70/75 rivestiva una |
qualifica non |
inferiore a quella |
di direttore |
principale, medico |
della I qualifica |
profess. che |
nell'ordinamento |
delle carriere |
preesistenti alla |
entrata in vigore |
della legge 70/75 |
ricopriva una |
qualifica |
corrispondente a |
direttore |
principale |
dirigente generale |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
TABELLA B |
|
------------------------------------------------------------------ |
Livelli Regioni Livelli Ospedalieri |
------------------------------------------------------------------ |
I I |
II II |
III III |
IV IV |
V V e VI |
VI VII |
VII VIII - |
Assistente medico, ispettore sanitario, |
coadiutore amministrativo, coadiutore |
tecnico (biologico, fisico-chimico), |
psicologo non medico, farmacista |
collaboratore |
VIII I e II livello |
dirigenziale - aiuto medico e |
vice direttore sanitario, direttore di |
farmacia, direttore tecnico (biologo e |
fisico-chimico), direttore sanitario e |
primario, direttore amministrativo |
------------------------------------------------------------------ |