§ II.1.26 - L.R. 3 aprile 1984, n. 16. - Inquadramento del personale
comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17 agosto 1974, n. 349 del 29 giugno 1977 e 833 del 23 dicembre 1978 e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/04/1984
Numero:16


Sommario
Art. 1.  1. E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:
Art. 2.  1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico personale regionale, salvo [...]
Art. 3.  1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità alle tabelle A) e B) allegate alla [...]
Art. 4.  1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento [...]
Art. 5.  1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in [...]
Art. 6.  1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni [...]
Art. 7.  1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge [...]
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ II.1.26 - L.R. 3 aprile 1984, n. 16. - Inquadramento del personale

comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17 agosto 1974, n. 349 del 29 giugno 1977 e 833 del 23 dicembre 1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi nn. 641 del 1978 e 642 del 1979.

 

Art. 1. 1. E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

     a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della L.R. 2 marzo 1981, n. 21;

     b) il personale di ruolo e non di ruolo e a tempo indeterminato trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi n. 641 del 1978 e n. 642 del 1979.

     2. L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

 

     Art. 2. 1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

     2. Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 decorre dal 1° gennaio 1981.

     3. Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come periodi alle dipendenze organiche della Regione.

 

     Art. 3. 1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

     2. Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1980.

     3. Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalle tabelle.

     4. Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:

     a) trovano applicazione le norme previste dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste, limitatamente al personale:

     - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, un passaggio tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

     - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     - proveniente da altri Enti e al quale non si applicano le disposizioni delle successive lett. c), d) e).

     b) il personale a cui, in attuazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito al 1° febbraio 1981 in conformità delle allegate tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge sopra citata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lett. a);

     c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978;

     d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel VI livello funzionale;

     e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nella qualifica di cui all'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e con la laurea alla data del 31 dicembre 1979; il personale con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31 dicembre 1979.

     5. L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo, a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza per mansioni svolte nell'ambito delle Opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

     6. L'applicazione delle norme dei precedenti commi 4° e 5° non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

 

     Art. 4. 1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.

     2. Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzioni dall'1 febbraio 1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

     3. Per il personale degli Enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/81 la posizione economica è determinata con l'aggiunta dei benefici di cui alla L.R. n. 22 del 2 marzo 1981; allo stesso personale si estendono, altresì, i benefici economici di cui alla L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 se privo di sviluppi contrattuali anche per il triennio precedente.

     4. Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall'1 febbraio 1981.

     5. Sino all'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

     6. La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui all'art. 46 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

     7. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980.

 

     Art. 5. 1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente della Regione relativamente al periodo 1982/84, la indennità di turno spettante alla data del 31 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

     2. Per il personale proveniente da Enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all. A) al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

     3. Al personale proveniente da Enti pubblici, comandato ex art. 19 della legge n. 386 del 17 agosto 1974 e successive integrazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione il trattamento di missione compete, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

 

     Art. 6. 1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

     2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

 

     Art. 7. 1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 

 

                                 TABELLA A

 

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    Regioni               Stato                Parastato

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I livello             I livello

II livello            II livello               Commesso

III livello           III livello              Agente tecnico

IV livello            IV e V livello           Archivista

                                               dattilografo,

                                               operatore tecnico

V livello             VI livello               Assistente,

                                               assistente tecnico,

                                               assistente tecnico

                                               professionale,

                                               seconda qualifica

                                               professionale

VII livello           VIII livello             Collaboratore

                                               tecnico

                                               professionale,

                                               collaboratore

                                               tecnico (analisti,

                                               statistici,

                                               sociologi), I

                                               qualifica

                                               professionale,

                                               collaboratore

                                               coordinatore,

                                               collaboratore

                                               tecnico

                                               coordinatore

VIII livello          Direttore di             Dirigente,

                      divisione ad             dirigente

                      esaurimento ed           superiore

                      ispettore generale       personale della I

                      ad esaurimento di        qualifica

                      cui all'art. 155         professionale o del

                      della legge n.           ruolo tecnico con

                      312/1980, I dirigente,   almeno 15 anni di

                      dirigente superiore      servizio e con

                                               funzioni di

                                               direzione di

                                               strutture complesse

                                               organizzative da

                                               almeno un anno

                                               dalla data di

                                               entrata in vigore

                                               del D.P.R. 751/79,

                                               personale della I

                                               qualifica

                                               professionale o del

                                               ruolo tecnico che

                                               nell'ordinamento

                                               delle carriere

                                               preesistenti

                                               all'entrata in

                                               vigore della legge

                                               70/75 rivestiva una

                                               qualifica non

                                               inferiore a quella

                                               di direttore

                                               principale, medico

                                               della I qualifica

                                               profess. che

                                               nell'ordinamento

                                               delle carriere

                                               preesistenti alla

                                               entrata in vigore

                                               della legge 70/75

                                               ricopriva una

                                               qualifica

                                               corrispondente a

                                               direttore

                                               principale

                                               dirigente generale

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                                 TABELLA B

 

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Livelli Regioni                       Livelli Ospedalieri

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    I                                          I

    II                                         II

    III                                        III

    IV                                         IV

    V                                          V e VI

    VI                                         VII

    VII                                        VIII -

                          Assistente medico, ispettore sanitario,

                          coadiutore amministrativo, coadiutore

                          tecnico (biologico, fisico-chimico),

                          psicologo non medico, farmacista

                          collaboratore

    VIII                                      I e II livello

                          dirigenziale - aiuto medico e

                          vice direttore sanitario, direttore di

                          farmacia, direttore tecnico (biologo e

                          fisico-chimico), direttore sanitario e

                          primario, direttore amministrativo

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