Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 adesione ad enti, associazioni, istituti |
Data: | 08/03/2002 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Nomine). |
Art. 3. (Convenzioni). |
§ I.7.10 - L.R. 8 marzo 2002, n. 6.
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.
(B.U. 11 marzo 2002, n. 32).
Art. 1. (Finalità).
1. In applicazione della normativa nazionale vigente, in base alla quale è stabilito che:
a) l'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS);
b) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
c) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);
d) l'Ente nazionale sordomuti (ENS);
e) l'Unione italiana ciechi (UIC)
sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene a esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali e economici delle rispettive associazioni di mutilati e invalidi, la Regione Puglia con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro. la formazione professionale, i trasporti. l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo. lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e per l'elevazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
2. L'esercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto, altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 2. (Nomine).
1. Tutti gli enti strumentali della Regione nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere, per le tematiche e le problematiche di competenza, alle rappresentanze regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un membro rappresentante.
Art. 3. (Convenzioni).
1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni o con cooperative sociali, emanazioni delle stesse associazioni di cui all'articolo 1 che abbiano espresso il 50 per cento dei soci con invalidità dal 46 per cento al 100 per cento, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla Pubblica amministrazione.