§ I.4.4 - L.R. 16 dicembre 1999, n. 33.
Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:16/12/1999
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Trasferimento funzioni).
Art. 3.  (Nomine di competenza regionale).
Art. 4.  (Statuto).
Art. 5.  (Bilancio).
Art. 6.  (Disposizioni finali).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ I.4.4 - L.R. 16 dicembre 1999, n. 33.

Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo "Fiera del Levante".

(B.U. 21 dicembre 1999, n. 125).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'ente autonomo "Fiera del Levante" di Bari spettanti alla Regione Puglia, in raccordo con la normativa regionale in materia di ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

 

     Art. 2. (Trasferimento funzioni).

     1. Le funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia, che le svolgerà d'intesa con il Comune di Bari.

 

     Art. 3. (Nomine di competenza regionale).

     1. Il Presidente dell'Ente è nominato, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è formulato su proposta dell'Assessore competente in materia fieristica, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 6.

 

     Art. 4. (Statuto).

     1. Lo statuto dell'ente autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari.

     2. Lo statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell'organizzazione interna. L'Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purché già accertati in entrata. Lo statuto dell'Ente deve indicare:

     a) lo scopo;

     b) la sede;

     c) il patrimonio e i mezzi per il raggiungimento dello scopo;

     d) gli organi:

     1) il Presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Consiglio generale;

     4) il Collegio dei revisori dei conti;

     e) i principi contabili dei bilanci e loro controlli;

     f) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;

     g) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche;

     h) la devoluzione in caso di scioglimento dell'Ente;

     i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

 

     Art. 5. (Bilancio).

     1. Le deliberazioni relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo e all'assunzione di impegni di spesa pluriennali sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data della loro adozione da parte dell'Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l'esame di cui all'articolo 89, punto 6, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, all'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato competente in materia fieristica.

     2. L'Assessore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Disposizioni finali).

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

     2. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Comune di Bari, l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica trasmette al Comune di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.

     3. Entro i successivi quindici giorni l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se del caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro venti giorni dalla data di ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

     4. Fino all'insediamento degli organi statutari e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica il Commissario straordinario nominato con delibera della Giunta regionale n. 1202 del 1 settembre 1999 [1].

     5. Il Commissario straordinario ha il compito di esercitare gli affari correnti e gli adempimenti di legge, nonché di adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche dello statuto dell'ente in adeguamento alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme previste dall'articolo 4.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

 


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 10 gennaio 2001, n. 7.