Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari |
Data: | 12/08/1977 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 4. Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del [...] |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). (Omissis). |
§ I.3.5 - L.R. 12 agosto 1977, n. 21.
Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero.
(B.U. 16 agosto 1977, n. 59).
Artt. 1. - 3. [1]
Art. 4. Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro per il Tesoro 3 marzo 1976, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:
Al gruppo 4° i livelli retributivi 7° e 6° |
Al gruppo 5° i livelli retributivi 5° e 4° |
Al gruppo 6° il livello retributivo 3° |
Al gruppo 7° il livello retributivo 2° |
Al gruppo 8° il livello retributivo 1° |
Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). (Omissis).
[1] Articoli abrogati dall'art. 9 della