§ 6.3.37 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 13.
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:05/05/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Entrate di natura tributaria).
Art. 2.  (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione europea).
Art. 3.  (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).
Art. 4.  (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti).
Art. 5.  (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).
Art. 6.  (Entrate per contabilità speciali).
Art. 7.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 8.  (Spese di amministrazione generale).
Art. 9.  (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).
Art. 10.  (Spese per interventi a sostegno della produzione).
Art. 11.  (Spese per servizi sociali e sanitari).
Art. 12.  (Spese non ripartite).
Art. 13.  (Estinzione di passività).
Art. 14.  (Contabilità speciali).
Art. 15.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 16.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).
Art. 17.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).
Art. 18.  (Fondi globali).
Art. 19.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 20.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 21.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 22.  (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).
Art. 23.  (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1998).
Art. 24.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).
Art. 25.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).
Art. 26.  Omissis
Art. 27.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).
Art. 28.  (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).
Art. 29.  (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).
Art. 30.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).
Art. 31.  (Termini per la presentazione dei rendiconti).
Art. 32.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 33.  (Recupero disponibilità finanziaria).
Art. 34.  (Capitoli aggiunti).
Art. 35.  (Integrazione alle disposizioni procedurali).
Art. 36.  (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000).
Art. 37.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.37 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 13.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000.

(B.U. 14 maggio 1998, n. 39 - suppl. n. 9).

 

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione delle

entrate e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Entrate di natura tributaria).

     1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 1998, nei complessivi importi di lire 2.505.160.000.000 e di lire 2.499.679.511.784 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 2. (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione europea).

     1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione europea sono previste, per l'anno 1998, nei complessivi importi di lire 1.243.905.582.771 e lire 2.127.550.632.667, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 3. (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).

     1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 1998 nei complessivi importi di lire 46.093.773.467 e di lire 51.335.816.493, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4. (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti).

     1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1998, nei complessivi importi di lire 3.000.000.000 e di lire 3.000.776.660 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 5. (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).

     1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1998, nei complessivi importi di lire 2.159.860.180.036 e di lire 2.449.381.493.202, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 6. (Entrate per contabilità speciali).

     1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1998, nei complessivi importi di lire 4.155.050.000.000 e di lire 4.155.050.000.000, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 7. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. E' approvato in lire 10.778.119.227.618 in termini di competenza e in lire 11.592.057.360.574 in termini di cassa, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno 1998 annesso alla presente legge (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote, di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1998, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

     3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 8. (Spese di amministrazione generale).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1998, in complessive lire 207.190.197.500, di cui lire 200.078.157.500 per spese di parte corrente e lire 7.112.040.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica II dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 1998, in complessive lire 380.715.546.541 di cui lire 155.525.272.690 per spese di parte corrente e lire 225.190.273.851 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 10. (Spese per interventi a sostegno della produzione).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1998, in complessive lire 383.855.257.857 di cui lire 130.111.024.005 per spese di parte corrente e lire 253.744.233.852 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 11. (Spese per servizi sociali e sanitari).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1998, in complessive lire 3.335.344.282.650, di cui lire 3.225.095.193.874 per spese di parte corrente e lire 110.249.088.776 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 12. (Spese non ripartite).

     1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica V dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998, attengono:

     a) quanto a lire 5.953.900.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

     b) quanto a lire 100.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;

     c) quanto a lire 22.325.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;

     d) quanto a lire 369.350.000.000 per altre spese.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1998 risulta determinato in complessive lire 397.728.900.000 di cui lire 390.728.900.000 per spese di parte corrente e lire 7.000.000.000 per spese in conto capitale.

 

     Art. 13. (Estinzione di passività).

     1. Le spese per l'estinzione di passività considerate nella rubrica VI dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998 attengono:

     a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:

     1) amministrazione generale: lire 0;

     2) territorio e ambiente: lire 65.680.647.017;

     3) produzione: lire 33.418.170.499;

     b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi lire 146.000.000.000;

     c) all'ammortamento di mutui passivi lire 123.365.761.065;

     d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve lire 1.300.000.000.000.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinata per l'anno 1998 in lire 1.669.493.121.547.

 

     Art. 14. (Contabilità speciali).

     1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1998, nei complessivi importi di lire 4.155.050.000.000 e lire 4.155.050.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Stato di previsione della spesa).

     1. E' approvato in lire 10.778.119.227.618 in termini di competenza ed in lire 11.468.022.896.515 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1998 annesso alla presente legge (tabella 2).

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1998 annesso alla presente legge (tabella 3).

 

     Art. 17. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1998 annesso alla presente legge (tabella 4).

 

TITOLO II

Determinazione delle entità dei

fondi speciali; ricorso alle finanze

straordinarie e relative modalità

 

     Art. 18. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

     a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente" lire 15.325.000.000;

     b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 7.000.000.000.

     2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

     3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa, compresi nell'elenco 5 allegato alla presente legge.

     2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1998, in lire 5.953.900.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1998, in lire 100.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della l.r. 25/1980, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1998, in lire 500.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 22. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).

     1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l'anno 1998, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

 

     Art. 23. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1998).

     1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1998, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2 è autorizzata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della l.r. 25/1980, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 106.046.258.513 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 25.

     2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002235 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 24. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della l.r. 25/1980, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

     a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 73.505.728.705;

     b) per la copertura del disavanzo dell'anno 1995 nell'importo di lire 24.071.327.108;

     c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1996 nell'importo di lire 44.582.991.718;

     d) per la copertura del disavanzo dell'anno 1997 nell'importo di lire 88.727.472.421;

     e) per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 nell'importo di lire 17.854.401.571.

     2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002006, 5002005, 5002227, 5002228 e 5002225 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 25. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).

     1. Ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 23 e 24 e per fronteggiare quota del disavanzo sanitario al 31 dicembre 1996, prevista dell'importo massimo di lire 500.000 milioni, alle seguenti condizioni:

     a) durata non superiore a venti anni;

     b) ammortamento a rate semestrali posticipate ovvero a rata unica annua;

     c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concludersi dagli enti locali territoriali ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi ovvero a tasso fisso alle migliori condizioni di mercato se economicamente più vantaggiose.

     2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, della l.r. 25/1980.

     3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.

     4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.

 

     Art. 26. Omissis [1].

 

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 27. (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, commi primo e secondo, della l.r. 25/1980, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, nonché la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 1998, in lire 20.000.

     2. E' consentito altresì l'abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1996, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.

     3. Il Dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 28. (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della l.r. 25/1980, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la Giunta regionale è stabilito, per l'anno 1998, in lire 2.000 milioni.

     2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della l.r. 25/1980 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal Consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.

 

     Art. 29. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950 n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1998, nel modo che segue:

     a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

     b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

 

     Art. 30. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1998, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

     2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 31. (Termini per la presentazione dei rendiconti).

     1. La periodicità prevista per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati, prevista trimestralmente dall'articolo 95, primo comma, della l.r. 25/1980, è stabilita con periodicità semestrale.

 

     Art. 32. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

     2. Con provvedimento del Dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del penultimo comma dell'articolo 89 della l.r. 25/1980.

 

     Art. 33. (Recupero disponibilità finanziaria).

     1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 3.000.000.

 

     Art. 34. (Capitoli aggiunti).

     1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della l.r. 25/1980, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione, e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1998, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1998, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.

     2. Il Dirigente del servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.

 

     Art. 35. (Integrazione alle disposizioni procedurali).

     1. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

     2. Omissis [1].

 

     Art. 36. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000).

     1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della l.r. 25/1980, il bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000 annesso alla presente legge.

 

     Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Il Commissario del Governo con la nota in data 2 maggio 1998, prot. n. 279/Gab98 ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale la seguente comunicazione:

[1] Il Commissario del Governo con la nota in data 2 maggio 1998, prot. n. 279/Gab98 ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale la seguente comunicazione: