Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/01/1987 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Nell'art. 3 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il quarto comma è sostituito dai seguenti commi: |
Art. 3. Nell'art. 5 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il terzo comma è sostituito dai seguenti commi: |
Art. 4. Nell'art. 7 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 5. Nell'art. 8 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il primo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 6. All'art. 10, primo comma, della L.R. 13 marzo 1985, n. 7: |
Art. 7. Nell'art. 11 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti commi: |
§ 5.4.7 - Legge Regionale del 10 gennaio 1987 n. 8. [1]
Modificazioni alla L.R. 13 marzo 1985, n. 7 riguardante: "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana".
L'art. 1 della
(Omissis).
Nell'art. 3 della
(Omissis).
Nell'art. 5 della
(Omissis).
Nell'art. 7 della
(Omissis).
Nell'art. 8 della
(Omissis).
All'art. 10, primo comma, della
- al quarto alinea, le parole "delle organizzazioni di categoria" sono soppresse;
- al sesto alinea, dopo la parola "turistiche" sono aggiunte le parole "venatorie e agricole".
Nell'art. 11 della
(Omissis).
[1] Abrogata dall’art. 36 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6.