§ 5.4.7 - Legge Regionale del 10 gennaio 1987 n. 8.
Modificazioni alla L.R. 13 marzo 1985, n. 7 riguardante: "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:10/01/1987
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Nell'art. 3 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il quarto comma è sostituito dai seguenti commi:
Art. 3.      Nell'art. 5 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il terzo comma è sostituito dai seguenti commi:
Art. 4.      Nell'art. 7 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5.      Nell'art. 8 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
Art. 6.      All'art. 10, primo comma, della L.R. 13 marzo 1985, n. 7:
Art. 7.      Nell'art. 11 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti commi:


§ 5.4.7 - Legge Regionale del 10 gennaio 1987 n. 8. [1]

Modificazioni alla L.R. 13 marzo 1985, n. 7 riguardante: "Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana".

 

Art. 1.

     L'art. 1 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nell'art. 3 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il quarto comma è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Nell'art. 5 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il terzo comma è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Nell'art. 7 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Nell'art. 8 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     All'art. 10, primo comma, della L.R. 13 marzo 1985, n. 7:

     - al quarto alinea, le parole "delle organizzazioni di categoria" sono soppresse;

     - al sesto alinea, dopo la parola "turistiche" sono aggiunte le parole "venatorie e agricole".

 

     Art. 7.

     Nell'art. 11 della L.R. 13 marzo 1985, n. 7, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 36 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6.