§ 5.3.43 – L.R. 1 agosto 2005, n. 20.
Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche” e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:01/08/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla L.R. n. 45/1998).
Art. 2.  (Norma transitoria).


§ 5.3.43 – L.R. 1 agosto 2005, n. 20.

Modifica alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche” e successive modificazioni.

(B.U. 11 agosto 2005, n. 72).

 

     Art. 1. (Modifica alla L.R. n. 45/1998).

     1. Il comma 6 ter dell'articolo 32 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è sostituito dal seguente:

     “6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico e al contratto ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2005.”.

 

          Art. 2. (Norma transitoria).

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20 bis della l.r. 45/1998. Gli enti affidanti sono tenuti ad avviare le relative procedure entro i successivi centocinquanta giorni [1].


[1] Comma sostituito dall’art. 40 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e così modificato dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.