Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 30/07/1998 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, entro i limiti di [...] |
Art. 2. 1. Il Dirigente del servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 in favore della Società autostrade SpA con sede in Roma, concessionaria [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la somma di lire 1.500 milioni. Tale somma servirà anche a coprire la liquidazione a saldo di lire 3.050.000 [...] |
Art. 4. 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
§ 5.3.27 - Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 27.
Deviazione degli autotreni ed autoarticolati della strada statale 16 all'autostrada a 14 per il periodo 1° agosto - 31 agosto 1998.
(B.U. 4 agosto 1998, n. 66).
1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 16, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 3, assume l'onere del pagamento del pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di cui all'articolo 54, comma 1, lettere h) ed i) del
2. Qualora sia raggiunta l'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sull'autostrada A 14, durante le ore notturne, tra le Regioni Marche, Abruzzo e Molise, le Province ed i Comuni costieri delle stesse, la Società autostrade SpA e le associazioni degli autotrasportatori, sulla base di un apposito provvedimento ministeriale, lo stanziamento di cui all'articolo 3 sarà in tutto o in parte destinato alla suddetta operazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
1. Il Dirigente del servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 in favore della Società autostrade SpA con sede in Roma, concessionaria dell'autostrada A 14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali.
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la somma di lire 1.500 milioni. Tale somma servirà anche a coprire la liquidazione a saldo di lire 3.050.000 relativa al pagamento dei pedaggi autostradali degli automezzi pesanti in relazione alla deviazione disposta nell'agosto 1997 e il relativo rimborso parziale, nella misura dell'80 per cento, del costo dei pedaggi autostradali relativi alla deviazione obbligatoria per l'anno 1995 per tutti gli autotrasportatori che ne hanno fatto regolare richiesta e per i quali le associazioni locali dell'autotrasporto provvederanno a perfezionare l'istruttoria [1].
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del bilancio 1998 sul capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente", partita 1, deviazione del traffico: lire 1.500 milioni.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte per l'anno 1998 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano. Anno 1998 e saldo anno 1997", lire 1.500 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 sono ridotti per pari importo.
4. Nell'ipotesi in cui sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 1, comma 2, la copertura degli oneri a carico delle Province e dei Comuni della fascia costiera aderenti all'intesa, verrà assicurata mediante anticipazione regionale e successiva compensazione amministrativa da operarsi sui trasferimenti della Regione agli Enti locali debitori; la Giunta regionale, con propri provvedimenti, è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per la gestione delle fattispecie.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della