§ 5.3.19 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 45.
Interventi a favore del porto di Ancona e delle infrastrutture del trasporto merci.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:12/04/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. La Regione concorre finanziariamente:
Art. 2.      1. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, le autorità portuali e gli altri organismi pubblici interessati, con propria deliberazione, definisce, entro trenta giorni dall'approvazione [...]
Art. 3.      1. Sono autorizzate, per l'anno 1995, le seguenti spese:


§ 5.3.19 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 45.

Interventi a favore del porto di Ancona e delle infrastrutture del trasporto merci.

(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

 

Art. 1.

     1. La Regione concorre finanziariamente:

     a) al potenziamento funzionale delle caratteristiche di navigabilità, tecnologiche, produttive e di movimentazione delle merci del porto di Ancona;

     b) alla realizzazione di aree attrezzate per l'autotrasporto merci.

     2. La Finanziaria regionale Marche, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera c) della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, è autorizzata ad assumere partecipazioni in minoranza nelle società derivanti dalla trasformazione prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. La giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, le autorità portuali e gli altri organismi pubblici interessati, con propria deliberazione, definisce, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, gli interventi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, i destinatari, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché l'entità dei contributi.

     2. I soggetti interessati alla realizzazione dei predetti interventi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel bollettino ufficiale della Regione, trasmettono i loro progetti al servizio regionale competente.

     3. Il dirigente del servizio competente, nei sessanta giorni successivi, provvede alla concessione del finanziamento, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30.

 

     Art. 3.

     1. Sono autorizzate, per l'anno 1995, le seguenti spese:

     a) per gli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, lire 4.800 milioni;

     b) per gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, lire 200 milioni.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, all'uopo utilizzando la partita 1 dell'elenco 3.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1995, a carico dei capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa con le seguenti numerazioni, denominazioni e stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) capitolo 2223206 "Contributi per il potenziamento funzionale delle caratteristiche di navigabilità, tecnologiche, produttive e di movimentazione delle merci del porto di Ancona nonché per la realizzazione di aree attrezzate per l'autotrasporto merci", lire 4.800 milioni;

     b) capitolo 2223207 "Sottoscrizione, da parte della società Finanziaria regionale Marche, di quote di capitale con partecipazione in minoranza delle società derivanti dalle trasformazioni previste dalla legge 84/1994 e successive modificazioni", lire 200 milioni.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 5.000 milioni.