§ 5.2.44 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 3.
Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:18/01/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2006)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2006)
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 5/2006)


§ 5.2.44 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 3.

Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"

(B.U. 28 gennaio 2010, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2006)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2006)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2006 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l’articolo 5.”.

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 5/2006)

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis. (Impianti idroelettrici).

1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.

2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.”.