Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 18/01/2010 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2006) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2006) |
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 5/2006) |
§ 5.2.44 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 3.
Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"
(B.U. 28 gennaio 2010, n. 7)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del
Art. 2. (Modifica all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della
“4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l’articolo 5.”.
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 29 bis nella
1. Dopo l’articolo 29 della
“Art. 29 bis. (Impianti idroelettrici).
1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del
2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del