Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 06/04/1998 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Derivazioni in atto). |
Art. 2. (Nuove derivazioni). |
Art. 3. (Domanda incompleta o irregolare). |
Art. 4. (Istruttoria). |
Art. 5. (Provvedimento di concessione). |
Art. 6. (Disposizioni finali). |
§ 5.2.29 – L.R. 6 aprile 1998, n. 11. [1]
Semplificazione degli adempimenti relativi ad utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni.
(B.U. 16 aprile 1998, n. 33).
Art. 1. (Derivazioni in atto).
1. Gli utenti di piccole derivazioni di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1, della
2. La domanda prevista al comma 1 è redatta in duplice copia. Alla domanda sono allegati i seguenti elaborati:
a) relazione tecnica particolareggiata con indicazione della quantità e dell'uso dell'acqua derivata e delle modalità di prelievo e restituzione;
b) stato di consistenza dell'impianto e corografia in scala 1:25.000 con localizzazione dell'opera di presa che deve indicare:
1) il tipo di colture praticate;
2) le portate di prelievo, il tipo di impianto e le modalità di esercizio;
3) in caso di emungimento da falda, la stratigrafia del terreno e le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo;
4) le caratteristiche del contatore volumetrico da istallare a valle del dispositivo di sollevamento.
Art. 2. (Nuove derivazioni).
1. La domanda per nuove concessioni relative a piccole derivazioni, corredata degli elaborati di cui all'articolo 1, sono presentate al servizio decentrato competente per territorio.
Art. 3. (Domanda incompleta o irregolare).
1. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda il servizio decentrato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, assegna un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento o la regolarizzazione.
2. Le istanze sprovviste di documentazione o non integrate, nei termini fissati dal servizio decentrato, sono respinte.
Art. 4. (Istruttoria).
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione delle domande previste agli articoli 1 e 2 è effettuata dal servizio decentrato mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Nell'avviso previsto al comma 1 sono indicati: il nome del richiedente, il luogo di presa, l'uso della derivazione, la quantità d'acqua e il luogo della restituzione.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, il servizio decentrato dispone, con ordinanza, la pubblicazione della domanda all'albo pretorio del Comune ove ricade l'opera di presa.
4. L'ordinanza prevista al comma 3 stabilisce il termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
5. L'ordinanza prevista al comma 3 è inviata all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, alla Provincia, al Ministero delle finanze, ufficio del territorio, e, per le derivazioni ad uso irriguo, al servizio decentrato agricoltura e alimentazione della Regione. Gli interessati si esprimono nei termini fissati dall'ordinanza. Trascorsi detti termini i pareri si intendono favorevoli.
6. Il funzionario responsabile del procedimento del servizio decentrato raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una dettagliata relazione su tutta l'istruttoria. Nella relazione sono messe in evidenza le caratteristiche della derivazione, in relazione alle finalità dei principi di tutela, di uso e di equilibrio del bilancio idrico, di cui alla
Art. 5. (Provvedimento di concessione).
1. Il Dirigente del servizio decentrato adotta con decreto il provvedimento di concessione, sulla base di apposito disciplinare redatto con le modalità indicate agli articoli 16 e seguenti del
2. Copia del provvedimento di concessione è trasmessa al servizio lavori pubblici della Regione, alla Provincia, all'ARPAM, al Ministero delle finanze, ufficio del territorio, e, per le derivazioni ad uso irriguo, al servizio decentrato agricoltura e alimentazione.
Art. 6. (Disposizioni finali).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme in materia di piccole derivazioni stabilite dal testo unico approvato con
[1] Legge abrogata dall’art. 48 della
[2] Termine prorogato di sei dall'art. 1, della