Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 21/01/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla l.r. 34/1992) |
§ 5.1.75 - L.R. 21 gennaio 2011, n. 2.
Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.
(B.U. 27 gennaio 2011, n. 7)
Art. 1. (Modifica alla
1. Dopo l’articolo 26 bis della
“Art. 26 ter. (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)
1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all’articolo 58 del
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1,3,4,5 ed 8 dell’articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. In sede di verifica del piano di cui al comma 1, la Provincia accerta, tra l’altro, il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi indicate dal