Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 23/12/2003 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia). |
Art. 2. (Opere di amministrazioni statali). |
Art. 3. (Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori). |
Art. 4. (Accertamento di conformità). |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 5.1.44 - L.R. 23 dicembre 2003, n. 29. [1]
Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale.
(B.U. 30 dicembre 2003, n. 122).
Art. 1. (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia).
1. Il Comune vigila sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività.
2. L’autorità comunale competente, quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, l’autorità comunale ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo abilitativo, ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla Provincia e all’autorità comunale competente, la quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 2. (Opere di amministrazioni statali).
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 1, l’autorità comunale competente informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo 1.
Art. 3. (Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori).
1. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti di cui al comma 1 la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 29, comma 2, del
Art. 4. (Accertamento di conformità). [2]
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero di denuncia di inizio attività nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, del
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dal
3. Il rilascio del permesso in sanatoria per gli interventi realizzati in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività è subordinato al versamento di una somma non superiore a euro 5.164,00 e non inferiore a euro 516,00 stabilita dall’autorità comunale competente in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
4. Il permesso in sanatoria è rilasciato dall’autorità comunale competente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, decorsi i quali questa si intende rifiutata.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la denuncia di inizio attività effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 516,00.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, del
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 20 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2004, n. 198 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo.