Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/09/1996 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Interventi regionali). |
Art. 3. (Definizione di parco urbano). |
Art. 4. (Criteri per la progettazione). |
Art. 5. (Programma di lavoro). |
Art. 6. (Progetti di studio). |
Art. 7. (Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale). |
Art. 8. (Gestione dei parchi urbani). |
Art. 9. (Finanziamenti). |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie). |
§ 5.1.30 - Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41.
Interventi regionali per il recupero di aree in degrado ambientale e istituzione di parchi urbani. [1]
(B.U. 12 settembre 1996, n. 63).
Art. 1. (Finalità).
1. L'Amministrazione regionale al fine di conseguire una corretta politica di gestione del territorio, si propone l'obiettivo del recupero ambientale di aree urbane ed extraurbane mediante la realizzazione di parchi urbani ed il risanamento di aree in situazione di degrado ambientale; tale obiettivo va inteso come qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza della struttura che in termini di forma urbana, nonchè come riequilibrio di eventuali situazioni di degrado ambientale.
Art. 2. (Interventi regionali).
1. L'Amministrazione regionale per il raggiungimento degli obiettivi individuati nell'articolo 1:
a) formula e finanzia un programma di interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche inerenti al settore;
b) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado ambientale;
c) finanzia progetti studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani:
d) promuove l'informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell'ambiente umano e naturale.
Art. 3. (Definizione di parco urbano).
1. Per parco urbano si intende il sistema urbano del verde e delle attrezzature come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l'equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonchè come insieme di spazi destinati alle attività ricreative, culturali e sportive e del tempo libero o a tali fini recuperabili, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.
2. I parchi urbani svolgono altresì la funzione di luoghi di servizi accentrati all interno di un sistema che pone in rapporto e dà coerenza territoriale ai parchi urbani suddetti e ad altre eventuali aree di particolare valore ambientale.
3. La progettazione del parco urbano interessa a livello strutturale, tutte le aree di cui al comma 1 individuate o destinate o comunque previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi regionali; riguarda anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell'equilibrio ecologico.
4. All interno del parco urbano viene indicato come "connettivo" il sistema del verde pubblico e degli spazi di collegamento e di connessione sia delle opere che degli arredi in questi inclusi; tale sistema assume il valore di elemento portante del parco e può interessare aree già con destinazione pubblica nello strumento urbanistico vigente ovvero anche altre aree che si ritenga necessario rendere pubbliche.
5. Gli orti botanici inseriti in un parco urbano sono assimilati allo stesso ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge.
Art. 4. (Criteri per la progettazione).
1. Nella redazione dei progetti di parchi urbani si deve tener conto:
a) della esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali, prevedendo ove necessario nuove realizzazioni e provvedendo comunque alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;
b) della esigenza di risolvere se necessario i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e agricole;
c) della fattività del progetto: debbono essere considerati con attenzione tutti i problemi attinenti la suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di accorgimenti tecnici per rendere meno onerosa la gestione e la manutenzione;
d) della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e degli spazi di collegamento da parte dei disabili;
e) della esigenza di garantire la massima economicità delle opere necessarie per la fruibilità;
f) dell'esigenza di individuare spazi di collegamento e di connessione, privilegiando l'utilizzo di materiali naturali ed evitando le modificazioni del suolo e del soprassuolo;
g) della esigenza di rendere più agevole la comprensione e l uso delle varie parti del sistema accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del significato storico-funzionale; utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi e riconoscibili che sottolineino l'utilità dello schema funzionale;
h) della possibilità di utilizzare forze sperimentali ed alternative di gestione quali: la definizione di alcune aree alla sperimentazione funzionale dell'insegnamento scolastico; l'autogestione di alcune aree del sistema da parte di associazioni e gruppi di volontariato organizzato, in affitto di aree idonee alla formazione di orti, la creazione di aree convenzionate di vivai privati e comunque tutti i metodi per alleggerire la gestione pubblica.
Art. 5. (Programma di lavoro).
1. Le Amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di studio previsti dall'articolo 2, lettera c), predispongono preliminarmente un programma di lavoro che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere.
2. Tali programmi individuano:
a) le aree interessate dal progetto pilota indicate dagli strumenti urbanistici vigenti;
b) i problemi particolari che il progetto stesso vuole affrontare descritti in una relazione accompagnata da una cartografia che individui i nodi progettuali a livello intercomunale, comunale e in dettaglio;
c) i punti fissi strutturali che il progetto intende assumere come dato di partenza, descritti in una relazione accompagnata da schemi orientativi del futuro progetto;
d) la spesa presunta in linea di massima per la redazione del progetto di studio.
3. I programmi di lavoro predetti sono presentati entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale che provvede entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi fissato dall'articolo 2, lettera c), nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i Comuni interessati, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere.
Art. 6. (Progetti di studio).
1. I progetti di studio sono presentati entro tre mesi dalla data di comunicazione del parere favorevole sul programma di lavoro. Essi avranno caratteristiche di fattibilità all'interno delle realtà attuali dei centri urbani, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ovvero discostandosi dalle stesse con i limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, e possono riguardare anche il territorio di più Comuni.
2. I contenuti dei progetti di studio prevedono:
a) la risoluzione dei problemi progettuali indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e c);
b) l'indicazione delle funzioni attinenti alle parti del sistema ed i rapporti fra le stesse ed il restante tessuto urbano ed eventualmente le relazioni con altri rilevanti fatti territoriali;
c) l'individuazione delle aree di "connettivo" e la suddivisione delle stesse in fasi di attuazione tali da consentire la realizzazione per parti significative e funzionalmente autonome;
d) la determinazione delle caratteristiche per le opere insistenti su aree diverse da quelle individuate come "connettivo" soprattutto per quanto riguarda gli accessi e le relazioni sia visive che funzionali con gli spazi di collegamento;
e) la definizione dei materiali da utilizzare ed il disegno di massima degli elementi ripetitivi ed edilizi o di arredo che supporteranno l'uso del parco, mentre vanno escluse le progettazioni dettagliate di elementi singoli e di fatti architettonici di rilievo che dovranno essere indicati come sito e come significato.
3. Le richieste debbono pervenire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile. Le richieste vanno corredate:
a) da una relazione con i contenuti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) e che tenga conto di quanto previsto all'articolo 2, lettera c);
b) dagli eventuali programmi di realizzazione di opere incluse nell'area di progetto;
c) dell'indicazione delle disponibilità finanziarie già acquisite sulla base degli stessi;
d) da un preventivo di massima relativo agli oneri di progettazione, all'eventuale necessità di dotazione di strumenti urbanistici e alla realizzazione di aree di "connettivo".
4. Il progetto di parco urbano ha caratteristiche di progetto urbanistico relativamente alle aree di parco come definite dall'articolo 3, nonchè di progetto esecutivo relativamente alle aree di "connettivo" definite dal medesimo articolo.
5. I contenuti del progetto di parco definiti dal comma 2, sono integrati da:
a) un elenco delle aree di "connettivo" da espropriare;
b) una relazione di spesa per la realizzazione delle aree di "connettivo" suddivise per fasi di attuazione;
c) una relazione di spesa per la dotazione organica degli eventuali strumenti urbanistici.
6. Il progetto è approvato dall'Amministrazione comunale che per la sua attuazione e per quella dei progetti esecutivi delle aree di "connettivo" adotta, secondo le normative vigenti, gli eventuali strumenti urbanistici.
7. La Giunta regionale provvede a ritirare i progetti di studio che abbiano una particolare rispondenza ai criteri ispiratori della presente legge liquidando ai Comuni interessati un contributo pari al 50 per cento del costo del progetto.
Art. 7. (Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale).
1. Sono anche ammessi al finanziamento regionale progetti di recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, legate ad attività dismesse, comprese le attività estrattive, ad usi impropri, a necessità di sistemazione o ripristino di ambienti naturali comprese le opere a questi connesse, ovvero anche a progetti di altre aree che richiedano comunque un intervento di risanamento.
2. Il programma di interventi di recupero suddetto è formulato dalla Giunta regionale. entro novanta giorni decorrenti dal termine della presentazione delle domande, sulla base delle richieste degli Enti pubblici proprietari di aree o delle Amministrazioni comunali qualora riguardino aree private. Tali richieste dovranno pervenire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile. In esse dovranno essere specificate:
a) le condizioni e le cause di degrado;
b) le finalità di recupero;
c) l'eventuale necessità di elaborazione di strumenti urbanistici;
d) una relazione di spesa per l'operazione di recupero e i costi progettuali.
3. L'Amministrazione comunale delibera per le aree interessate, che rimangono comunque di proprietà privata, un atto unilaterale di obbligo con il quale regolare i rapporti con i privati e l'utilizzo delle aree secondo usi compatibili con i recuperi da eseguirsi.
4. La presentazione dei progetti esecutivi di recupero è condizione per accedere ai finanziamenti regionali. L'operazione di recupero va eseguita da parte degli Enti pubblici proprietari o delle Amministrazioni comunali, qualora si tratti di aree private.
5. La procedura di cui al presente articolo, relativa ai progetti inseriti nel programma di interventi di recupero indicati nel comma 2 è da intendersi esclusiva.
Art. 8. (Gestione dei parchi urbani).
1. La gestione dei parchi urbani è affidata ai Comuni, singoli o associati competenti per territorio ovvero per loro delega alla Provincia o alle Comunità montane.
2. L'ente gestore cura la gestione delle aree di "connettivo" e promuove il coordinamento delle realizzazioni ed attività all'interno del parco stesso. E' ammessa la gestione delle aree di "connettivo" in tutto o in parte ad associazioni, privati o ad altri soggetti tramite convenzione.
3. L'ente gestore del parco urbano predispone un piano di attuazione e di gestione con validità triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi. Il piano di attuazione e gestione definisce tra l'altro la previsione di spesa per:
a) le fasi di attuazione;
b) la manutenzione, attrezzature e ambiente;
c) gli interventi di carattere culturale, educativo sportivo tendenti alla utilizzazione sociale del parco.
4. Il programma di interventi per la gestione di parchi urbani da finanziarsi da parte dell'Amministrazione regionale è formulato da parte della Giunta regionale sulla base delle richieste degli enti gestori, che dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno corredate dal piano di attuazione e di gestione.
5. I finanziamenti regionali sono limitati agli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo.
Art. 9. (Finanziamenti).
1. Sono altresì ammesse a finanziamento regionale nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, le spese:
a) per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 6, comma 7;
b) per i progetti di recupero di cui all'articolo 7 ed i relativi strumenti urbanistici.
2. Sono ammessi al finanziamento regionale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, le spese per la realizzazione:
a) del "connettivo" dei parchi urbani, esclusi gli importi revisionali;
b) dei recuperi di cui all'articolo 7.
3. Sono ammessi al finanziamento regionale nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, le spese di gestione dei parchi urbani, previste dall'articolo 8, comma 5.
4. La Giunta regionale nell'approvare il programma di interventi di cui all'articolo 5, comma 3, stabilisce il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, dovranno essere presentati gli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi.
Art. 10. (Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1997 e 1998 la spesa di lire 1.000 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue: per l'onere di lire 1.000 milioni relativo a ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100203 del bilancio pluriennale 1996/1998, all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni per i detti anni degli accantonamenti di cui alla partita 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1997 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
1) "Spese per la progettazione di parchi urbani e l'elaborazione dei progetti studio attinenti ad aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani", lire 100 milioni;
2) "Sovvenzioni a favore di Comuni per gli oneri sostenuti per la redazione degli strumenti urbanistici necessari per l'attuazione dei documenti progetto nonchè per i progetti esecutivi di recupero", lire 100 milioni;
3) "Contributi ai Comuni per spese in conto capitale per la realizzazione del connettivo dei parchi urbani e di opere di recupero", lire 800 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli.
[1] Abrogata dall'art. 13 della