§ 4.10.55 - L.R. 2 marzo 2009, n. 3.
Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:02/03/2009
Numero:3


Sommario
Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente


§ 4.10.55 - L.R. 2 marzo 2009, n. 3.

Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.

(B.U. 5 marzo 2009, n. 22)

 

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente:

“4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi.”.