Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 02/03/2009 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente |
§ 4.10.55 - L.R. 2 marzo 2009, n. 3.
Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.
(B.U. 5 marzo 2009, n. 22)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della
“4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo 142 del