§ 4.10.30 – L.R. 25 maggio 1999, n. 11.
Integrazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina delle attività professionali nei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:25/05/1999
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione articolo 39 bis l.r. 4/1996).
Art. 2.  (Disposizioni transitorie).
Art. 3.  (Modifica articolo 43 l.r. 4/1996).


§ 4.10.30 – L.R. 25 maggio 1999, n. 11.

Integrazione alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero".

(B.U. 3 giugno 1999, n. 57).

 

Art. 1. (Sostituzione articolo 39 bis l.r. 4/1996). [1]

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie).

     1. Limitatamente alla prima sessione degli esami di abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 39 bis della l.r. 4/1996, così come da ultimo modificato dalla presente legge, la frequenza ai corsi teorico-pratici è assolta per coloro che hanno conseguito l'attestato di qualifica per aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale di almeno 600 ore per accompagnatore escursionistico o di media montagna o guida naturalistica, organizzato dalla Regione in conformità ai principi ed alle procedure previste dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

     2. Sono, altresì, ammessi all'esame di cui al comma 1 gli iscritti al Club alpino italiano (CAI) in possesso del titolo di istruttore per le attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche e naturalistiche conseguito ai sensi dell'articolo 26 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

     3. Le domande presentate entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 39 bis della l.r. 4/1996, così come modificata dalla l.r. 17/1998, per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna, sono fatte salve ai fini dell'ammissione all'esame per l'ottenimento dell'abilitazione tecnica. Ulteriori domande per la stessa ammissione all'esame sono accolte non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Nel rispetto della condizione del comma 3 sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione anche i candidati non residenti nei comuni della regione.

 

     Art. 3. (Modifica articolo 43 l.r. 4/1996). [2]


[1] Sostituisce l'art. 39 bis della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4.

[2] Abrogato dall'art. 38 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32. Aggiungeva il comma 6 bis all'art. 43 della L.R. 23 gennaio 1996, n. 4.