§ 4.10.1011 - D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235-RO/TAR .
Indirizzi e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visibilità e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:30/01/2001
Numero:235

§ 4.10.1011 - D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235-RO/TAR .

Indirizzi e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visibilità e accessibilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone handicappate.

(B.U. 14 febbraio 2001, n. 21.)

 

La Giunta regionale

omissis

Delibera

 

 

- di approvare i seguenti indirizzi e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visibilità e accessibilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone handicappate:

I - Accessibilità alla spiaggia e ai relativi servizi.

I Comuni assicurano l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, anche attraverso le spiagge libere esistenti, delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

II - Opere rilevanti soggette al parere regionale.

Nel caso le opere da realizzare per il raggiungimento delle suddette finalità siano rilevanti sotto l'aspetto edilizio, urbanistico ed ambientale, il Comune predispone un progetto indicando gli accessi al mare e le relative strutture di supporto, anche per tratti orograficamente omogenei di litorale.

Il progetto dovrà prevedere il collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la linea di battigia, senza soluzione di continuità.

Il Comune promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

Il progetto preliminare delle opere da realizzare, redatto ai sensi degli articoli 18 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è trasmesso, in triplice copia, al Servizio Turismo e Attività Ricettiva della Regione Marche per il parere ai fini demaniali marittimi, valido anche per l'eventuale connessa variante al vigente Piano particolareggiato di spiaggia.

Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle suddette opere sono ripartite secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

III - Visibilità degli stabilimenti balneari.

I concessionari demaniali devono assicurare la visibilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta ed impedita capacità motoria.

La visibilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel decreto 14 giugno 1989, n. 236 del Ministero dei Lavori Pubblici, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989. Gli stabilimenti, balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento con la pubblica via di cui ai paragrafi I e II, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visibilità condizionata" di cui all'articolo 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

IV - Condizioni per il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali.

In sede di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali il Comune accerta il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Tale condizione può essere certificata dal richiedente con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificandone le modalità attuative.

V - Decadenza delle concessioni.

Nel caso di accertata violazione alle disposizioni di cui al precedente paragrafo III, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, i Comuni avviano il procedimento di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Tale procedimento è sospeso se il concessionario, in sede di presentazione delle deduzioni di cui al comma 3 del citato articolo 47, fornisce garanzie sull'ottemperanza alle prescrizioni di legge. La decadenza deve, comunque, essere dichiarata se entro 90 giorni dalla data di sospensione del procedimento il concessionario non provvede a produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al paragrafo IV.