Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 03/11/2000 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a [...] |
Art. 2. 1. L'articolo 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14 è abrogato. |
§ 4.8.52 - Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 27.
Norme per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA.
(B.U. 9 novembre 2000, n. 114).
1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a lire 3.000 milioni.
2. Alla copertura del presente onere si provvederà mediante l'utilizzo delle somme già previste dall'articolo 4, tab. F, della
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati" lire 3.000 milioni.
1. L'articolo 10 della