§ 4.8.52 - Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 27.
Norme per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:03/11/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a [...]
Art. 2.      1. L'articolo 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14 è abrogato.


§ 4.8.52 - Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 27.

Norme per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche SpA.

(B.U. 9 novembre 2000, n. 114).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati per un importo massimo pari a lire 3.000 milioni.

     2. Alla copertura del presente onere si provvederà mediante l'utilizzo delle somme già previste dall'articolo 4, tab. F, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999) e iscritte a carico del capitolo 3214201 del bilancio di previsione per l'anno 2000, che si renderanno disponibili per effetto dell'articolo 2.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese per l'acquisto di quote partecipative del capitale della Finanziaria regionale Marche s.p.a. cedute da soci pubblici e privati" lire 3.000 milioni.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 10 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14 è abrogato.