Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 13/04/1995 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Classificazione delle manifestazioni. |
Art. 3. Qualificazione delle manifestazioni. |
Art. 4. Autorizzazione. |
Art. 5. Funzioni dei comuni. |
Art. 6. Calendario regionale. |
Art. 7. Sanzioni. |
Art. 8. Comitato tecnico regionale per le fiere. |
Art. 9. Soggetti organizzatori. |
Art. 10. Ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche. |
Art. 11. Vigilanza e controllo. |
Art. 12. Enti fieristici di diritto privato operanti nella regione. |
Art. 13. Manifestazioni fieristiche ed interventi promozionali. |
Art. 14. Criteri per la concessione dei contributi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche. |
Art. 15. Procedure per la concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. |
Art. 16. Procedure per la concessione dei contributi in conto capitale. |
Art. 17. Criteri e procedure per la concessione dei contributi per iniziative promozionali, anche all'estero. |
Art. 18. Contributo ordinario alle spese di funzionamento. |
Art. 19. Norme transitorie e finali. |
Art. 20. Abrogazioni. |
Art. 21. Disposizioni finanziarie. |
Art. 22. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.7.21 - Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 52. [1]
Disciplina delle manifestazioni fieristiche.
(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).
[1. La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche nella regione, assicura opportune modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, concorre al sostegno e alla diffusione nei mercati nazionali e internazionali delle produzioni regionali nelle materie di competenza regionale, assumendo idonee iniziative.]
CAPO I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 2. Classificazione delle manifestazioni. [3]
[1. Con l'espressione "manifestazione fieristica" si intendono le fiere generali e specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni.
2. Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:
a) fiere generali: manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla eventuale vendita del prodotto esposto;
b) fiere specializzate: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti, anche con consegna differita al termine della manifestazione;
d) esposizioni: manifestazioni aperte al pubblico, aventi fini di promozione tecnica e scientifica, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.
3. Le manifestazioni possono essere periodiche o permanenti; le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a quindici giorni.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche l'attività di vendita in esse consentita non è sottoposta alle norme previste dalla
5. Alle manifestazioni fieristiche possono partecipare soltanto i produttori ovvero i loro rappresentanti generali o locali all'uopo delegati.
6. Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge le mostre e le esposizioni anche collettive di opere di artisti viventi organizzate dagli artisti medesimi ovvero con il loro consenso debitamente documentato.]
Art. 3. Qualificazione delle manifestazioni. [4]
[1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.
2. Le manifestazioni fieristiche già qualificate alla data di entrata in vigore della presente legge vanno riqualificate con gli stessi criteri osservati per le qualificazioni da attribuire successivamente a tale data.
3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale i criteri di qualificazione sono i seguenti:
a) la qualificazione di fiera, mostra od esposizione di rilevanza nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitino espositori provenienti da tutto il territorio nazionale e siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e qualità e quantità delle partecipazioni di espositori e visitatori, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito nazionale;
b) la qualificazione di fiera, mostra o esposizione di rilevanza regionale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitino espositori provenienti prevalentemente dal territorio regionale, che siano rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici e che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito della regione. Sono considerate regionali altresì quelle manifestazioni alle quali partecipano anche espositori delle regioni limitrofe;
c) la qualificazione di fiera, mostra o esposizione di rilevanza locale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitino prevalentemente espositori provenienti dagli ambiti territoriali di riferimento ovvero a quelle nelle quali sono esposti prodotti che si dirigono prevalentemente ad un mercato sub-regionale.
4. Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della rilevanza internazionale delle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 53, punto 1, del
5. La domanda di attribuzione della qualificazione deve essere presentata dal soggetto organizzatore al servizio regionale competente entro il 10 gennaio dell'anno precedente a quello della manifestazione e deve essere corredata da:
a) relazione indicante la denominazione, il tipo, la data di inizio e di chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;
b) indicazione della eventuale attività di vendita che s'intende effettuare durante lo svolgimento della manifestazione;
c) piano finanziario riportante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione del canone o delle quote di adesione;
d) analisi delle analoghe iniziative, già in possesso della qualifica richiesta;
e) analisi del potenziale mercato;
f) analisi dell'offerta (iniziative promozionali, commerciali, rapporti con gli organismi associativi del settore);
g) analisi della domanda;
h) regolamento della manifestazione, programma di massima ed altro eventuale materiale illustrativo della manifestazione.
6. Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino alla eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti per essa previsti.
7. Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8, può revocare l'attribuzione della qualifica quando il soggetto organizzatore non effettui la manifestazione per due anni consecutivi ovvero per il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo. A tale fine il servizio regionale competente effettua controlli e visite ispettive sulle manifestazioni fieristiche nazionali e regionali e su quelle organizzate direttamente dai comuni.]
[1. Le manifestazioni fieristiche possono essere effettuate nel territorio regionale solo se autorizzate.
2. Nel rilascio dell'autorizzazione sono valutate:
a) la corrispondenza della manifestazione alla qualificazione attribuita e la sua conformità agli obiettivi della programmazione regionale;
b) l'idoneità delle strutture e dei mezzi finanziari predisposti per l'anno di riferimento.
3. Le domande di autorizzazione delle manifestazioni qualificate di rilevanza internazionale, ai sensi dell'articolo 53, punto 1, del
4. I relativi provvedimenti di autorizzazione sono adottati dal dirigente del servizio regionale predetto entro il 2 marzo di ciascun anno ad eccezione delle manifestazioni nazionali per le quali sono adottati entro il 31 luglio, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8.
5. Le domande di autorizzazione delle manifestazioni qualificate di rilevanza locale devono pervenire, entro lo stesso termine di cui al comma 3, ai comuni ove intenda svolgere la manifestazione.
6. I provvedimenti di autorizzazione per le manifestazioni di cui al comma 5 sono adottati dai comuni entro il 15 aprile di ciascun anno.
7. Le domande presentate dopo il termine di cui ai commi 3 e 5, e comunque non oltre i quindici giorni successivi, possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.
8. Le domande di autorizzazione devono essere corredate dal programma dettagliato della manifestazione nonché da tutta la documentazione ritenuta idonea al fine di specificare, con riguardo all'anno di riferimento, i singoli elementi e i dati già presentati per l'attribuzione della qualificazione e per consentire la valutazione dei requisiti di cui al comma 2. A tale scopo il servizio regionale può richiedere ai soggetti interessati entro dieci giorni dal ricevimento della domanda ulteriore documentazione, che dovrà essere fatta pervenire nei dieci giorni successivi.
9. L'autorizzazione concessa può essere revocata, con gli stessi procedimenti di cui ai commi 4 e 6 quando venga meno taluno dei requisiti essenziali valutati in sede di rilascio.]
Art. 5. Funzioni dei comuni. [6]
[1. Oltre alle funzioni di autorizzazione di cui all'articolo 4, sono attribuite ai comuni le funzioni di vigilanza sulle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.
2. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite i comuni possono associarsi o cooperare nei modi previsti dal capo VIII della
Art. 6. Calendario regionale. [7]
[1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del
2. Il calendario è approvato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre successivo.
3. Al fine della formazione del calendario, i comuni, entro il 30 aprile, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse.
4. In caso di coincidenza temporale tra manifestazioni identiche o affini, programmate dallo stesso soggetto organizzatore o da soggetti diversi, il presidente della giunta regionale, sentiti i soggetti che hanno adottato le autorizzazioni e gli organizzatori interessati, dispone le opportune variazioni temporali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 6.
5. Il calendario regionale elenca, separatamente e in ordine cronologico, le fiere, le mostre e le esposizioni con le seguenti indicazioni:
a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
b) denominazione ufficiale di essa;
c) data di inizio e di chiusura;
d) tipo e qualifica;
e) settori merceologici interessati.]
[1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale con riguardo alla tassa sulle concessioni regionali, chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non inserite nel calendario regionale o organizzi manifestazioni inserite in calendario ma in date, località o con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nell'atto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.
2. Se la manifestazione non è autorizzata, ovvero è autorizzata, ma si svolge in data e località diverse da quelle autorizzate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, se ne dispone la immediata interruzione.
3. Se la manifestazione si svolge con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nell'atto di autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, si dispone l'immediato ripristino della denominazione e delle modalità previste
nell'autorizzazione, ponendo a carico degli organizzatori tutti gli oneri conseguenti ovvero la immediata cessazione limitatamente alle parti non conformi all'autorizzazione.
4. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla
Art. 8. Comitato tecnico regionale per le fiere. [9]
[1. E' istituito il comitato tecnico regionale per le fiere con compiti consultivi per il settore delle manifestazioni fieristiche.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 e fornisce pareri e consulenze tecniche alla Regione e ai soggetti organizzatori di cui all'articolo 9.
3. Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, è presieduto dall'assessore competente e composto da:
a) due esperti designati dalla giunta regionale anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
b) il dirigente del servizio regionale commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi;
c) il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche;
d) un rappresentante per ciascun settore di cui al comma 4 dell'articolo 10.
4. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla loro sostituzione.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal dirigente del servizio regionale competente.
6. Ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale spettano l'indennità di presenza e il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i componenti della commissione regionale per il commercio di cui alla
CAPO II
Soggetti organizzatori ed enti fieristici regionali
Art. 9. Soggetti organizzatori. [10]
[1. L'autorizzazione regionale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale può essere concessa ai seguenti soggetti:
a) ente regionale per le manifestazioni fieristiche;
b) aziende speciali delle camere di commercio della regione;
c) enti pubblici territoriali;
d) società di capitali e società consortili il cui statuto preveda la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di enti pubblici;
e) enti fieristici di diritto privato;
f) associazioni di categoria e loro articolazioni regionali o provinciali;
g) consorzi o società cooperative o consortili, promossi dalle associazioni di cui alla lettera d);
h) società commerciali di persone o di capitali, aventi sede anche fuori del territorio regionale, limitatamente a fiere ed esposizioni specializzate.
2. L'autorizzazione relativa alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale può essere concessa anche a soggetti privati diversi da quelli elencati al comma 1 solo quando nella zona interessata dall'iniziativa non si svolgano manifestazioni fieristiche organizzate dai soggetti di cui allo stesso comma 1, lettere a), b), d) ed e), analoghe per settori merceologici.
3. Le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale, nonché quelle di rilevanza regionale istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono svolgersi presso i quartieri espositivi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), eventualmente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico-organizzative.]
Art. 10. Ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche.
1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 13 del
2. Gli organi dei due enti oggetto di fusione, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure necessarie alla confluenza nell'ente unico regionale di cui al comma 1.
3. Fino al conferimento dei due enti nell'ente unico regionale gli organi di quest'ultimo svolgeranno solo funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività fieristica dei due enti suddetti a cui sono chiamate a concorrere le aziende speciali delle camere di commercio della regione.
4. L’ente fieristico regionale promuove, senza scopi di lucro, lo sviluppo delle attività fieristiche al fine di sostenere lo sviluppo dell’economia regionale e delle imprese locali [11].
5. Lo statuto dell'ente deve indicare:
a) le finalità che l'ente si propone, assicurando sul piano organizzativo e finanziario il perseguimento di interessi pubblici e il rispetto del criterio di economicità;
b) la sede legale dell'ente e le eventuali sedi staccate all'interno e all'esterno del territorio regionale;
c) le modalità di designazione dei componenti degli organi;
d) il patrimonio dell'ente, le forme di finanziamento e le norme sulle modalità della sua eventuale liquidazione;
e) la devoluzione, in caso di liquidazione dell'ente, del patrimonio residuo ad enti che perseguano fini analoghi o ad enti locali;
f) i diritti dei soci fondatori e dei soci aderenti, ove esistano, in caso di liquidazione.
6. Sono organi dell'ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche:
a) il presidente;
b) il consiglio generale;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti.
7. La nomina del presidente dell'ente unico regionale compete al consiglio regionale. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente eletto dal consiglio generale nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori.
8. Per quanto concerne la designazione dei componenti degli organi, lo statuto deve prevedere che:
a) nel consiglio generale siano comunque presenti tre rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, e tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali operanti nella regione e rappresentati nel CNEL;
b) il presidente del collegio dei revisori sia designato dalla giunta regionale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.
9. Lo statuto è sottoposto all'approvazione della giunta regionale che apporta le modifiche indispensabili per adeguarlo agli indirizzi della legislazione e della programmazione regionale, generale e settoriale.
10. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la giunta regionale dovrà approvare il nuovo statuto dell'ente medesimo.
11. Le eventuali modificazioni dello statuto sono approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 9.
12. L'ente fieristico regionale opera secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, con i contributi regionali, con gli ulteriori contributi di enti, istituti e associazioni di categoria, nonché con le quote annuali previste dallo statuto a carico dei soci fondatori e aderenti.
13. Il personale di ruolo degli enti fiera di cui al comma 1 costituisce ruolo unico dell'organico del nuovo Ente fieristico regionale; tale personale è utilizzato, a seconda delle esigenze, presso la sede legale o presso le sedi fieristiche in via permanente o temporanea.
14. In caso di scioglimento dell'Ente fieristico regionale il personale di cui al comma 13 è trasferito ed inquadrato nel ruolo unico regionale sulla base di tabelle di corrispondenza determinate da apposito regolamento regionale.
Art. 11. Vigilanza e controllo.
1. [La giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche secondo le modalità ispirate ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
2. [Il controllo sugli atti viene esercitato dal comitato regionale di controllo a norma della
3. [In caso di mancato o irregolare funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, il presidente della giunta regionale, su delibera conforme della giunta medesima e sentiti, ove esistano, i soci fondatori, dispone la decadenza degli organi dell'ente e la nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un anno] [14].
4. Qualora l'ente dimostri l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima e sentiti, ove esistano, i soci fondatori, ne dispone la liquidazione.
5. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche.
Art. 12. Enti fieristici di diritto privato operanti nella regione. [15]
[1. La Regione provvede al riconoscimento degli enti fieristici di diritto privato operanti nella regione ai sensi dell'articolo 14 del
2. Per ottenere il riconoscimento gli enti fieristici presentano alla giunta regionale apposita domanda da cui risulti la disponibilità di una sede stabile nel territorio regionale, di un adeguato patrimonio, di una organizzazione permanente, la programmazione di manifestazioni con periodicità annuale o biennale e la proprietà o la disponibilità minima decennale di idonei immobili ed impianti destinati allo svolgimento delle manifestazioni.
3. Ai fini del riconoscimento, la sede legale dell'ente deve essere situata nel territorio del comune della regione in cui si svolge la manifestazione principale che l'ente organizza, ferma restando la possibilità per l'ente di organizzare manifestazioni fieristiche anche fuori della regione.
4. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, provvede con decreto al riconoscimento degli enti.]
CAPO III
Incentivi
Art. 13. Manifestazioni fieristiche ed interventi promozionali. [16]
[1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'articolo 1 la giunta regionale predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative assunte dalla Regione, nonché dai soggetti organizzatori di cui all'articolo 9, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
2. A questo fine la giunta regionale provvede ad istituire un gruppo di lavoro a carattere permanente del quale fanno parte i dirigenti responsabili dei servizi interessati, nonché il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 la giunta regionale:
a) prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale di cui all'articolo 6 per oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;
b) prevede la concessione di contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria;
c) prevede la concessione di contributi al soggetto di cui alla lettera b) per iniziative di promozione fieristica ed economica, anche all'estero, per ricerche di mercato o campagne promozionali e pubblicitarie, per missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, nonché la partecipazione della Regione a tali iniziative con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del
d) provvede alla formazione, alla stampa e alla tempestiva diffusione, nelle forme più appropriate, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
e) dispone l'effettuazione delle ricerche e degli studi necessari per la definizione di progetti organici relativi alla migliore organizzazione del sistema fieristico regionale e delle attività promozionali da attuare.
4. La Regione provvede altresì, mediante il servizio regionale competente, alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati pervenuti e relativi alle manifestazioni fieristiche.]
Art. 14. Criteri per la concessione dei contributi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche. [17]
[1. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 13 sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) che la manifestazione rivesta particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli espositori, alla rilevanza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione ed alle iniziative collaterali;
b) che nella manifestazione siano assicurate forme di agevolazione per la partecipazione di imprenditori artigiani ed agricoli, singoli od associati, e di organismi cooperativi delle loro categorie.
2. Ulteriori più specifici criteri sono fissati con deliberazione della giunta regionale.
3. Per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai comuni sede di manifestazioni iscritte nel calendario regionale finanziamenti pari al dieci per cento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), al soggetto organizzatore delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c).]
Art. 15. Procedure per la concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. [18]
[1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera a) i soggetti organizzatori devono far pervenire al presidente della giunta regionale, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione, la seguente documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese della manifestazione con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati;
c) rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione, tranne che si tratti di nuova manifestazione.
2. La giunta regionale può richiedere ogni altra informazione o documentazione aggiuntiva ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.
3. I contributi sono concessi per un solo anno, con esclusione di ogni impegno sul bilancio regionale per più esercizi. Il relativo impegno di spesa è assunto dalla giunta regionale entro il 30 aprile.
4. La concessione dei contributi si intende decaduta quando non è osservato il termine di cui al comma 5; della decadenza è data comunicazione agli interessati.
5. L'erogazione dei contributi è effettuata dopo la chiusura delle manifestazioni e su presentazione di idonea documentazione e di relazione comprovante la realizzazione delle manifestazioni e dei programmi predisposti e contenente un resoconto delle entrate e delle spese sostenute, da presentarsi entro trenta giorni dalla chiusura delle manifestazioni stesse.]
Art. 16. Procedure per la concessione dei contributi in conto capitale. [19]
[1. Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), devono pervenire, entro il 31 luglio, alla giunta regionale, corredate del preventivo di spesa e di una relazione tecnica.
2. All'erogazione dei contributi si provvede su richiesta del legale rappresentante dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche cui è allegata la documentazione attestante le spese sostenute, previa verifica della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica di cui al comma 1.]
Art. 17. Criteri e procedure per la concessione dei contributi per iniziative promozionali, anche all'estero. [20]
[1. I contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c) sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) che l'iniziativa corrisponda agli indirizzi e agli obiettivi del programma regionale;
b) che l'iniziativa rivesta particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli operatori economici, ai settori merceologici interessati, alle dimensioni dei mercati ai quali ha riguardo l'iniziativa stessa.
2. Le procedure e i termini per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono quelli stabiliti dall'articolo 15.]
Art. 18. Contributo ordinario alle spese di funzionamento. [21]
[1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del soggetto organizzatore di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), con un contributo annuo il cui importo è determinato in sede di legge di bilancio.]
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art. 19. Norme transitorie e finali. [22]
[1. Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni della stessa i regolamenti degli enti locali che regolano il settore di intervento, nonché le norme di organizzazione e funzionamento dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 9 già costituiti ed operanti nella regione.
2. I comitati fieristici e gli organismi diversi da quelli indicati all'articolo 9 e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale possono continuare a svolgere la loro attività in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. Ad essi si applicano in particolare le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché quelle di cui al comma 1 del presente articolo.]
[1. E' abrogata la
2. La
Art. 21. Disposizioni finanziarie. [24]
[1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno dei detti anni; per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. La quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1995 è destinata per le seguenti finalità:
a) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), lire 500 milioni;
b) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), lire 160 milioni;
c) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), lire 100 milioni;
d) per la formazione, la stampa e la diffusione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, lire 20 milioni;
e) per l'effettuazione di studi e ricerche previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera e), lire 20 milioni;
f) per i contributi di cui all'articolo 18, lire 200 milioni. Le somme di cui alle lettere a) e b) sono comprensive dei finanziamenti spettanti ai comuni sedi di manifestazioni fieristiche, previsti dall'articolo 14, comma 3. La destinazione delle quote relative a ciascuno degli anni successivi è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura finanziaria delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1995, mediante riduzione, per l'importo di lire 1.000 milioni, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, che pertanto si azzera;
b) per gli anni 1996 e 1997, mediante riduzione, per i rispettivi importi di lire 1.000 milioni, delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del medesimo capitolo 3212101;
c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
4. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono iscritte:
a) per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa di detto anno, con le sottoindicate denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
capitolo 3212103 "Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per oneri derivanti da spese di organizzazione", lire 500.000.000;
capitolo 3212104 "Contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie per la manutenzione straordinaria", lire 160.000.000;
capitolo 3212105 "Contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per iniziative di promozione fieristica ed economica anche all'estero, nonché per ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie, missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero", lire 100.000.000;
capitolo 3212106 "Spese per la formazione, la stampa e la diffusione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche", lire 20.000.000;
capitolo 3212107 "Spese per studi e ricerche per la definizione di progetti organici per la migliore organizzazione del sistema fieristico regionale", lire 20.000.000;
capitolo 3212108 "Contributo ordinario all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche nelle spese di funzionamento", lire 200.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3212101 sono ridotti di lire 1.000 milioni.]
Art. 22. Dichiarazione d'urgenza. [25]
[1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.]
[1] Abrogata dall'art. 100 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 19 della
[12] Comma abrogato dall’art. 9 della
[13] Comma abrogato dall’art. 9 della
[14] Comma abrogato dall’art. 9 della
[15] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[16] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[18] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[20] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[21] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[22] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[23] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[24] Articolo abrogato dall’art. 19 della
[25] Articolo abrogato dall’art. 19 della