§ 4.3.10 – L.R. 25 luglio 2001, n. 17.
Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 flora e fauna
Data:25/07/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Esercizio delle funzioni amministrative).
Art. 2.  (Ambiti di raccolta).
Art. 3.  (Esercizio della raccolta).
Art. 4.  (Abilitazione).
Art. 5.  (Permesso di raccolta).
Art. 6.  (Autorizzazioni speciali).
Art. 7.  (Corsi formativi).
Art. 8.  (Utilizzo delle risorse).
Art. 9.  (Disposizioni particolari per le zone montane).
Art. 10.  (Limiti, modalità di raccolta e divieti).
Art. 11.  (Commercializzazione).
Art. 12.  (Controllo sanitario).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Sanzioni amministrative).
Art. 15.  (Modificazioni alla l.r. 34/1987).
Art. 16.  (Norme transitorie).
Art. 17.  (Abrogazioni).


§ 4.3.10 – L.R. 25 luglio 2001, n. 17.

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.

(B.U. 2 agosto 2001, n. 87).

 

Art. 1. (Esercizio delle funzioni amministrative).

     1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

 

     Art. 2. (Ambiti di raccolta).

     1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.

     2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

     4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.

     5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

 

     Art. 3. (Esercizio della raccolta).

     1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.

     2. E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito

all'accompagnatore.

     3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:

     a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;

     b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34;

     c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

 

     Art. 4. (Abilitazione).

     1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5 [1].

     2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.

     3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi [2].

     4 bis. L’ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l’elenco dei tesserini rilasciati [3].

 

     Art. 5. (Permesso di raccolta).

     1. L’esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;

b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;

c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;

d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti [4].

     1 bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale [5].

     2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

     3. [Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della Giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori] [6].

     4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita [7].

     5. Ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell’ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico [8].

     6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

 

     Art. 6. (Autorizzazioni speciali).

     1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

 

     Art. 7. (Corsi formativi).

     1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.

     2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 8. (Utilizzo delle risorse).

     1. [Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono trasferiti su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Fondo tariffario inerente l'esercizio della raccolta dei funghi" e annualmente ripartiti nella misura del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del 20 per cento fra le Province, sulla base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del restante 10 per cento alla Regione] [9].

     2. Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all’articolo 5 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica [10].

     3. Le risorse sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 352/1993, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge [11].

     4. Parte delle risorse possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco [12].

 

     Art. 9. (Disposizioni particolari per le zone montane).

     1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:

     a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

     b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.

     2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

     3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

 

     Art. 10. (Limiti, modalità di raccolta e divieti).

     1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.

     2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.

     3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

     4. E' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.

     5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

     6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

 

     Art. 11. (Commercializzazione).

     1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.

     2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

     3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologi delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.

     4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Si applicano, per quanto non previsto, il d.p.r. 376/1995 e la normativa statale in materia.

 

     Art. 12. (Controllo sanitario).

     1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

     2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'articolo 8 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.

     3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29.

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative).

     1. Fatta salva l’applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell’infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell’articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all’ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5;

c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00 [13].

     2. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla l.r. 33/1998 [14].

 

     Art. 15. (Modificazioni alla l.r. 34/1987).

     1. [15].

     2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1987 sono soppresse le parole: "e dei funghi".

 

     Art. 16. (Norme transitorie).

     1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale [16].

     2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 17. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della l.r. 34/1987 sono abrogati.

 

 

ALLEGATO A [17]

Elenco delle più comuni velenose (articolo 7).

 

     1) Amanita phalloides

     2) Amanita phalloides var. alba

     3) Amanita verna

     4) Amanita virosa

     5) Cortinarius orellanus e suo gruppo

     6) Galerina marginata

     7) Gyromitra esculenta

     8) Lepiota helveola e suo gruppo

     9) Tricoloma equestre

 

 

ALLEGATO B [18]

Elenco delle più comuni specie tossiche (articolo 7).

 

     1) Amanita pantherina

     2) Amanita muscaria

     2 bis) Amanita proxima

     3) Boletus satanas

     4) Boletus lupinus

     5) Clitocybe dealbata e suo gruppo

     6) Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)

     7) Hebeloma sinapizans

     8) Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco pepato

     9) Lepiota cristata

     10) Mycena pura

     11) Omphalotus olearius

     12) Paxillus involutus

     13) Rusula lueotacta e tutte quelle a sapore acre

     14) Tricholoma filamentosum

     15) Tricholoma pardinum

     16) Tricholoma sciodes

     17) Tricholoma virgatum

     18) Tricholoma bresadolanum

     19) Tricholoma sulphureum

     20) Hypholoma fasciculare

     21) Hypholoma sublateritium

     22) Agaricus xanthoderma e suo gruppo

     23) Ramaria formosa

     24) Ramaria pallida

     25) Inocybe fastigiata (= Inocybe rimosa)

 

 

ALLEGATO C [19]

Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui e consentita

la commercializzazione allo stato fresco, integrate a norma dell’articolo 4,

comma 2, del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo11).

 

     1) Agaricus arvensis

     2) Agaricus bisporus (= Psalliota bispora)

     3) Agaricus bitorquis

     4) Agaricus campestris

     5) Agaricus hortensis (= Psalliota hortensis)

     6) Agaricus macrosporus

     7) Agrocybe aegerita (= Pholiota aegerita)

     8) Amanita caesarea

     8 bis) Amanita ovoidea

     9) Armillariella mellea (= Armillaria mellea)

     10) Hirneola auricula judae

     11) Boletus aereus

     12) Boletus aestivalis (= Boletusreticulatus)

     13) Boletus appendiculatus

     14) Boletus edulis

     15) Boletus impolitus

     16) Boletus pinophilus (= Boletus pinicola)

     17) Boletus regius

     18) Krombholziella (= Leccinum; tutte le specie)

     19) Xerocomus badius (= Boletus badius)

     20) Suillus granulatus (= Boletus granulatus)

     21) Suillus luteus (= Boletus luteus)

     22) Calocybe gambosa (= Tricholoma georgii)

     23) Cantharellus (Tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutescens, muscigenus)

     24) Craterellus cornucopioides

     25) Clitocybe geotropa

     26) Clitocybe gigantea (= Leucopaxillus giganteus)

     27) Hydnum albidum

     28) Hydnum repandum

     29) Hydnum rufescens

     30) Hygrophorus penarius

     31) Hygrophorus russula (= Tricholoma russula)

     32) Camarophyllus pratensis (= Hygrophorus pratensis)

     33) Lactarius deliciosus

     34) Lactarius sanguifluus

     35) Lentinus edodes

     36) Macrolepiota excoriata

     37) Macrolepiota konradii (= Lepiota Konradii)

     38) Macrolepiota mastoidea

     39) Macrolepiota procera (= Lepiota procera)

     40) Marasmius oreades

     41) Morchella (tutte le specie)

     42) Pholiota mutabilis (= Kuehneromices mutabilis)

     43) Pholiota nameko mutabilis

     44) Pleurotus cornucopiae

     45) Pleurotus eryngii

     46) Pleurotus ostreatus

     47) Russula aurea

     48) Russula cyanaxantha

     49) Russula decolorans

     50) Russula delica

     51) Russula heterophylla

     52) Russula paludosa

     53) Russula vesca

     54) Russula virescens

     55) Stropharia rugosoannulata

     56) Tricholoma acerbum

     57) Tricholoma columbetta

     58) soppresso

     59) Tricholoma gausapatum

     60) Tricholoma imbricatum

     61) Tricholoma myomyces

     62) Tricholoma portentosum

     63) Tricholoma scalpturatum

     64) Tricholoma terreum

     65) Volvariella esculenta

     66) Volvariella volvacea


[1] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[3] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[4] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[5] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[6] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 novembre 2002, n. 21 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[7] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[8] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[9] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[10] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[11] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[12] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[13] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[14] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.

[15] Modifica il titolo della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34.

[16] Per una proroga del termine del comma vedi l’art. 1 della L.R. 5 febbraio 2002, n. 1. Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 6 novembre 2002, n. 21.

[17] Allegato così modificato dall’art. 3 della L.R. 6 novembre 2002, n. 21.

[18] Allegato così modificato dall’art. 3 della L.R. 6 novembre 2002, n. 21.

[19] Allegato così modificato dall’art. 3 della L.R. 6 novembre 2002, n. 21.