Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.3 flora e fauna |
Data: | 20/02/1995 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Specie animali di notevole interesse scientifico. |
Art. 3. Indennizzo. |
Art. 4. Procedura. |
Art. 5. Norme di salvaguardia. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie. |
Art. 8. Abrogazione. |
§ 4.3.7 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17.
Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.
(B.U. 28 febbraio 1995, n. 17).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione promuove e attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, da lupi e cani randagi o ferali.
Art. 2. Specie animali di notevole interesse scientifico.
1. Le specie animali di cui all'articolo 1 sono:
a) il lupo appenninico (canis lupus italicus);
b) l'aquila reale (aquile chrysaetos).
Art. 3. Indennizzo.
1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all'articolo 1, è concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.
2. La giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione.
Art. 4. Procedura.
1. La domanda di indennizzo è presentata al sindaco del comune ove si è verificato il danno entro le ventiquattro ore successive.
2. II sindaco, entro due giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'accertamento del danno tramite il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente e trasmette alla giunta regionale la relativa istruttoria nei dieci giorni successivi.
3. La prestazione dell'unità sanitaria locale è gratuita per l'allevatore.
4. La concessione e la contestuale liquidazione dell'indennizzo vengono effettuate, sulla base di un piano di riparto predisposto semestralmente dal dirigente del servizio agricoltura entro l'1 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno in attuazione delle priorità e dei criteri di graduazione degli indennizzi medesimi stabiliti dalla giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, con atto del dirigente stesso nei trenta giorni successivi.
5. Per ogni semestre potrà essere impegnata fino al 50 per cento della copertura finanziaria prevista.
6. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito, per carenza di fondi dovuta anche ad avvenimenti eccezionali, diventano prioritari nell'esercizio che segue e liquidati nel primo semestre utile.
Art. 5. Norme di salvaguardia.
1. Per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila, la Regione realizza indagini specifiche per accertare l'entità delle specie e la loro distribuzione nel territorio anche in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali.
2. Per la protezione dell'aquila è fatto divieto, nel periodo di nidificazione, che va dall'1 febbraio al 31 agosto, di effettuare pratiche alpinistiche sulle pareti su una fascia di almeno trecento metri dai nidi di aquile reali.
3. E' inoltre fatto divieto a deltaplani con o senza motore di sorvolare pareti ove siano presenti nidi di aquila, territori compresi in oasi faunistiche, parchi e riserve naturali regionali e disturbare gli stessi nidi di aquila con continue osservazioni ravvicinate.
4. Ai trasgressori delle sanzioni contenute nei commi 2 e 3 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.
5. Annualmente debbono essere realizzati censimenti con metodi adeguati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure per il contenimento del fenomeno.
6. Un decimo della somma annualmente erogata dovrà essere destinato alle misure di cui ai commi precedenti.
Art. 6. Norma transitoria.
1. I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 1991, 1992 e 1993 per carenze di disponibilità di bilancio sono ammessi al contributo previsto dalla presente legge, purché la relativa domanda sia stata presentata entro il termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, entro i limiti dello stanziamento disposto per la specifica finalità nella legge di bilancio per l'anno 1994. A tal fine la giunta regionale stabilisce le priorità e i criteri di graduazione degli indennizzi in applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 600 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1995 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della
b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento delle disponibilità recate:
a) dal capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono ridotti di lire 600.000.000
Art. 8. Abrogazione.
1. La