§ 4.2.7 - Legge Regionale del 30 aprile 1985 n. 23.
Anticipazioni alle associazioni allevatori del contributo statale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 zootecnia
Data:30/04/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La Regione concede alle Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, un'anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e [...]
Art. 2.      L'anticipazione di cui al precedente articolo viene concessa con deliberazione della giunta regionale, entro il limite massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un [...]
Art. 3.      Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attività relative alla tenute dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.
Art. 4.      Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 2, sono iscritte:


§ 4.2.7 - Legge Regionale del 30 aprile 1985 n. 23.

     Anticipazioni alle associazioni allevatori del contributo statale.

 

Art. 1.

     La Regione concede alle Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, un'anticipazione sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame.

 

     Art. 2.

     L'anticipazione di cui al precedente articolo viene concessa con deliberazione della giunta regionale, entro il limite massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore al contributo dello Stato.

     La spesa ammissibile al contributo è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero delle stalle e della situazione ambientale e produttiva delle zone.

 

     Art. 3.

     Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attività relative alla tenute dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame confluiscono definitivamente nel bilancio regionale.

 

     Art. 4.

     Le somme occorrenti per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente art. 2, sono iscritte:

     a) per l'anno 1985, a carico del capitolo n. 3114109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Anticipazioni alle associazioni provinciali allevatori delle Marche sul contributo dello Stato per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 790.000.000;

     b) per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti e con stanziamenti di competenza e di cassa pari al 90 per cento del più recente contributo statale assegnato in via definitiva alle associazioni provinciali allevatori delle Marche.

     Le somme che saranno introitate per il recupero delle anticipazioni concesse per effetto della presente legge sono imputate:

     a) per l'anno 1985, a carico del capitolo che con la presente legge si istituisce con il n. 5004006 nello stato di previsione dell'entrata per il detto anno con la denominazione "Recupero delle anticipazioni concesse alle associazioni provinciali allevatori delle Marche sul contributo dello Stato per le attività dei libri genealogici o ai controlli funzionali del bestiame" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 790.000.000;

     b)per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti con stanziamenti di competenza e di cassa pari a quelli stabiliti per effetto della lettera b) del comma precedente.