Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 28/11/1988 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Marche concorre alla promozione ed allo sviluppo dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la [...] |
Art. 2. 1. La giunta regionale concede, sentita la commissione competente, ai soggetti e per le finalità di cui al precedente art. 1 i contributi nelle seguenti misure: |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. 1. L'ente di sviluppo nelle Marche, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, cessa la prestazione di garanzia fidejussoria di cui all'art. 3, primo comma, terza linea della [...] |
Art. 5. 1. Le domande per la richiesta del contributo di cui al precedente art. 2, devono essere inviate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il [...] |
Art. 6. 1. L'ente di sviluppo nelle Marche fa parte di diritto dei collegi sindacali dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia di cui diviene socio. |
Art. 7. 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 300.000.000; per gli anni successivi la spesa sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione [...] |
§ 4.1.22 - Legge Regionale del 28 novembre 1988 n. 44. [1]
Interventi a favore dei Consorzi intersettoriali a carattere regionale [2] e delle cooperative agricole di garanzia.
1. La Regione Marche concorre alla promozione ed allo sviluppo dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti da istituti bancari e/o finanziari. A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai consorzi ed alle cooperative agricole di garanzia già esistenti o che si costituiscono in applicazione della presente legge e che abbiano rilevanza regionale.
1. La giunta regionale concede, sentita la commissione competente, ai soggetti e per le finalità di cui al precedente art. 1 i contributi nelle seguenti misure:
a) a favore dei consorzi di garanzia nella misura massima del 50 per cento del capitale sociale versato dai soci;
b) a favore delle cooperative agricole di garanzia, fissando la partecipazione finanziaria in misura di L. 100.000 per ogni socio e comunque ad un ammontare non superiore al 50 per cento del capitale sociale versato dai soci produttori agricoli.
2. Ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia già ammessi a contributo regionale, può essere corrisposto un ulteriore contributo pari al 50 per cento dell'incremento del capitale sociale versato.
3. Un contributo fino al 35 per cento della spesa sostenuta e documentata per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche è concesso ai soggetti di cui all'art. 1.
4. La Regione può autorizzare l'ente di Sviluppo nelle Marche a divenire socio di consorzi o cooperative agricole di garanzia di cui all'art. 1 con atto amministrativo.
(Omissis) [3].
1. L'ente di sviluppo nelle Marche, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, cessa la prestazione di garanzia fidejussoria di cui all'art. 3, primo comma, terza linea della
2. L'ente provvede a ridurre progressivamente le proprie esposizioni fidejussorie ed è autorizzato ad utilizzare i fondi di garanzia svincolati per la partecipazione finanziaria nei consorzi e nelle cooperative agricole di garanzia previste dalla presente legge.
1. Le domande per la richiesta del contributo di cui al precedente art. 2, devono essere inviate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno ed entro il 31 maggio per gli anni successivi, corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzi-fidi e sui programmi di intervento;
b) copia dello statuto;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio occorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato o del fondo consortile costituito.
2. La giunta regionale approva annualmente la ripartizione e la concessione dei contributi, sentita la commissione consiliare competente.
1. L'ente di sviluppo nelle Marche fa parte di diritto dei collegi sindacali dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia di cui diviene socio.
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 300.000.000; per gli anni successivi la spesa sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 300.000.000 relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 6 dell'elenco n. 1;
b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1988 a carico del capitolo 312111 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione "Contributi per la partecipazione al fondo rischi delle cooperative agricole e consorzi di garanzia" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 sono ridotti di lire 300.000.000.
[1] Legge abrogata dall’art. 11 della
[2] L'art. 9, comma 2, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della