§ 3.8.10 - Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 23.
Modifica degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 sport e tempo libero
Data:13/11/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1.


§ 3.8.10 - Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 23. [1]

Modifica degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative".

(B.U. 22 novembre 2001, n. 134).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

     [1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 bis della l.r. 47/1997, così come modificata dalla presente legge, è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 4.

     1. [5].

     2. Il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 27.

[2] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 1 agosto 1997, n. 47.

[3] Aggiunge gli artt. 7 bis e 7 ter nella L.R. 1 agosto 1997, n. 47.

[4] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 1.

[5] Sostituisce il comma 2, art. 6 della L.R. 1 agosto 1997, n. 47.