Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.7 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 28/04/2004 |
Numero: | 8 |
§ 3.7.23 - L.R. 28 aprile 2004, n. 8. [1]
Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati.
(B.U. 6 maggio 2004, n. 45).
Art. 1.
1. La Regione, al fine di diffondere e valorizzare, soprattutto presso le nuove generazioni, il patrimonio culturale, storico e documentario dell’antifascismo e della Resistenza, promuove e realizza iniziative per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.
2. La Regione promuove altresì iniziative dirette a far conoscere le persecuzioni subite dal popolo ebraico nonché dai deportati nei campi di internamento che operarono sul territorio regionale.
Art. 2.
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi e determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative.
2. Gli interventi e le iniziative, promossi da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, sono articolati in:
a) convegni di studio, concorsi per opere d’arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazione di ricerche e saggi;
b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, visite ai luoghi di deportazione e a quelli dove si sono svolti i fatti d’arme più significativi;
c) iniziative per la conservazione del patrimonio storico documentario;
d) iniziative di recupero, conservazione e diffusione della memoria scritta e orale delle persone, degli accadimenti, dei luoghi storici.
Art. 3.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 30.000,00; a decorrere dall’anno 2005 l’entità delle risorse sarà stabilita con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di cui al comma 1 si provvede per l’anno 2004 mediante impiego delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.01 partita 2 del bilancio del detto anno.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2004 nella UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 30.000,00.
[1] Abrogata dall'art. 10 della