§ 3.5.38 - L.R. 18 dicembre 2003, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 recante: “attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:18/12/2003
Numero:24

§ 3.5.38 - L.R. 18 dicembre 2003, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 recante: “attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”.

(B.U. 24 dicembre 2003, n. 121).

 

     Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2002).

     1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è sostituita dalla seguente:

     “d) la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative;”.

 

Art. 2. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 9/2002).

     1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2002 le parole: “nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera” sono sostituite dalle parole: “d’intesa con le Autorità competenti”.

 

Art. 3. (Integrazione dell’articolo 10 della l.r. 9/2002).

     1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 9/2002 dopo le parole: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, sono aggiunte le parole: “e al Ministero degli affari esteri”.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 9/2002 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. Gli interventi previsti dal piano annuale possono avere attuazione solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui all’articolo 7 il termine è ridotto a dieci giorni qualora lo stato di emergenza sia dichiarato dal Governo italiano o da Organismi internazionali di cui l’Italia fa parte”.

 

Art. 4. (Integrazione dell’articolo 14 della l.r. 9/2002).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2002 è inserito il seguente:

     “3 bis. Nell’ambito delle iniziative per la giornata della pace e il giorno della memoria di cui ai commi 2 e 3, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può:

     a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace rivolte in particolare ai giovani anche attraverso le scuole;

     b) patrocinare e sostenere iniziative e progetti di organizzazioni non governative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti umani, la costruzione della cultura della pace, la solidarietà internazionale.”.

 

Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.