§ 3.5.26 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 2.
Costituzione della "Fondazione orchestra regionale delle Marche".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:18/01/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Partecipazione della Regione alla fondazione).
Art. 3.  (Statuto della fondazione).
Art. 4.  (Presidente e vicepresidente).
Art. 5.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 6.  (Direttore artistico).
Art. 7.  (Collegio dei revisori).
Art. 8.  (Assemblea generale).
Art. 9.  (Scritture contabili e bilancio).
Art. 10.  (Scioglimento e commissario straordinario).
Art. 11.  (Personale della fondazione).
Art. 12.  (Atti conseguenziali).
Art. 13.  (Partecipazione regionale al patrimonio della fondazione).


§ 3.5.26 - Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 2.

Costituzione della "Fondazione orchestra regionale delle Marche".

(B.U. 28 gennaio 1999, n. 7).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione di una fondazione denominata "Fondazione orchestra regionale delle Marche". La fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

     2. La fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione provvede direttamente alla gestione dei beni alla stessa affidati e può altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Alle attività commerciali si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

     3. Alla fondazione partecipano la Regione, la Società filarmonica marchigiana, società cooperativa a responsabilità limitata, quale Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO), le Amministrazioni provinciali, altri enti locali, soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. (Partecipazione della Regione alla fondazione).

     1. La partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore, alla stipulazione dell'atto costitutivo della fondazione è subordinata ai seguenti adempimenti:

     a) la stipulazione dell'atto costitutivo deve avvenire entro il termine di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) l'atto costitutivo, oltre agli elementi previsti dall'articolo 16 del codice civile, deve contenere:

     b1) l'impegno della Società filarmonica marchigiana di utilizzare nell'ambito della fondazione ed in conformità agli scopi di questa i contributi pubblici, compresi quelli statali, regionali e degli enti locali spettanti alla medesima società;

     b2) la dichiarazione dei soggetti pubblici e privati, diversi dalla Regione e dalla Società filarmonica, circa le modalità e l'entità del concorso alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione;

     c) all'atto costitutivo è allegato un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili in base alla normativa vigente.

 

     Art. 3. (Statuto della fondazione).

     1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione.

     2. Lo statuto della fondazione è deliberato dai fondatori. Sono fondatori i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che abbiano comunicato alla Regione, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla fondazione. La Regione convoca i fondatori al fine di promuovere la stesura dello statuto.

     3. Lo statuto determina: lo scopo della fondazione non in contrasto con quanto previsto dal comma 5; la composizione e le competenze dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che concorrono alla fondazione e i criteri in base ai quali è ammessa la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; i diritti spettanti ai fondatori, ai sostenitori e agli aderenti; le procedure di modificazione, la destinazione totale degli avanzi di gestione a scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità in sede di liquidazione.

     4. Lo statuto deve prevedere, inoltre: le modalità di partecipazione dei fondatori privati il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare per il primo quadriennio la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso; la nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione riservata ai fondatori che singolarmente o cumulativamente assicurino per i primi tre anni di vita della fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti dello Stato per la gestione dell'attività della fondazione stessa. I fondatori privati o pubblici interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di uno o più amministratori. Ciascun fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

     5. La fondazione persegue, senza scopo di lucro:

     a) la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale in possesso della qualifica di Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO) riconosciuta ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, i cui componenti sono scelti in base alle disposizioni previste dallo statuto, al fine di realizzare con continuità programmi di produzione e di distribuzione musicale, in collaborazione con gli enti locali, con i teatri presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;

     b) la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti oltre che nel territorio regionale anche in sedi diverse nel territorio nazionale e all'estero;

     c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile.

 

     Art. 4. (Presidente e vicepresidente).

     1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

     2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 5. (Consiglio di amministrazione).

     1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione composto da sette membri compreso chi lo presiede.

     2. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di tre mandati consecutivi.

     3. Il consiglio di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. Tra l'altro, nomina e revoca il direttore artistico, sentito il parere degli orchestrali, ed approva:

     a) il bilancio di esercizio;

     b) le modifiche statutarie;

     c) i programmi di attività artistica, su proposta del direttore artistico. Tali programmi sono accompagnati da proiezioni che dimostrino la loro compatibilità con i bilanci degli esercizi interessati;

     d) gli indirizzi di gestione economica e finanziaria;

     e) l'ammissione di altri soci.

 

     Art. 6. (Direttore artistico).

     1. Il direttore artistico è scelto tra direttori d'orchestra di chiara fama o tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

     2. Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi di attività approvati dal consiglio di amministrazione e del vincolo di bilancio, la produzione artistica della fondazione e le attività connesse e complementari.

     3. Cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato.

     4. Il consiglio di amministrazione può revocare la nomina del direttore artistico con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esclusivamente per gravi motivi.

 

     Art. 7. (Collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Consiglio regionale, gli altri due membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal consiglio di amministrazione della fondazione. Il membro supplente sostituisce uno dei membri effettivi in caso di assenza o di impedimento.

     2. Tutti i revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

     3. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente.

     4. Il collegio esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione riferendone almeno ogni semestre con apposita relazione alla Giunta regionale. Può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399 e da 2403 a 2407 del codice civile.

     5. I revisori restano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dall'autorità che li ha nominati.

     6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con i membri in carica.

     7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 10.

 

     Art. 8. (Assemblea generale).

     1. Il presidente della fondazione convoca e presiede, almeno due volte l'anno, l'assemblea generale alla quale sono invitati tutti i fondatori aderenti e sostenitori della fondazione.

     2. L'assemblea fornisce parere consultivo sui bilanci e formula proposte per la programmazione dell'attività dell'ente.

 

     Art. 9. (Scritture contabili e bilancio).

     1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

     2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

     3. Entro trenta giorni dall'approvazione, copia del bilancio è trasmessa, a cura degli amministratori, alla Giunta regionale, al Ministero del tesoro ed agli Enti finanziatori ed è depositata presso l'ufficio del registro delle persone giuridiche.

 

     Art. 10. (Scioglimento e commissario straordinario).

     1. La Giunta regionale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

     a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle norme legislative o statutarie che regolano l'attività della fondazione;

     b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento.

     2. Con il provvedimento di scioglimento sono nominati uno o più commissari straordinari e viene determinata la durata del loro incarico, di regola, non superiore a sei mesi. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione esercitando tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione; accertano e rimuovono le irregolarità; promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione della fondazione.

 

     Art. 11. (Personale della fondazione).

     1. Al personale della fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

 

     Art. 12. (Atti conseguenziali).

     1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per promuovere la costituzione della fondazione in conformità alla presente legge.

     2. La fondazione subentra nelle attività e passività della Società filarmonica marchigiana.

 

     Art. 13. (Partecipazione regionale al patrimonio della fondazione).

     1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della fondazione con un contributo, per l'anno 1998, di lire 100 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

     3. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 1999, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno con la denominazione «Contributo per la costituzione della "Fondazione orchestra regionale delle Marche"» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 sono ridotti di lire 100 milioni.