Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 27/01/1993 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Registro regionale. |
Art. 3. (Contributi regionali). |
Art. 4. Erogazione dei contributi. |
Art. 5. Cooperazioni. |
Art. 5 bis. (Controlli). |
Art. 6. Altri sostegni regionali. |
Art. 7. Inserimento nell'organizzazione bibliotecaria regionale. |
Art. 8. Norma transitoria. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
§ 3.5.14 - Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7. [1]
Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.
(B.U. 4 febbraio 1993, n. 7).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 49 del
Art. 2. Registro regionale.
1. E' istituito il registro degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni culturali di rilievo regionale.
2. Possono ottenere l'iscrizione al registro gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni marchigiane a condizione che:
a) non perseguano scopi di lucro;
a bis) dispongano di una propria sede nell'ambito regionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle attività statutarie [2];
b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività altamente qualificata e continuativa di valore scientifico-culturale di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali e di pubblicazioni [3];
c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organizzazione [4];
d) i relativi programmi ed iniziative interessino specificatamente la comunità regionale, garantiscano una larga utenza e siano aperti alla pluralità dei cittadini.
3. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno. Vanno allegati alla domanda: copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la documentazione sulle risorse economiche e sull'attività svolta e, infine, il programma poliennale delle attività future.
4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera, entro il trenta giugno successivo, l'iscrizione al registro.
5. Il registro è pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale.
6. [5].
Art. 3. (Contributi regionali). [6]
1. Agli enti, istituzioni ed associazioni iscritti al registro, di cui all'articolo 2, sono concessi contributi per lo svolgimento delle attività e delle iniziative programmate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi concessi con la presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.
Art. 4. Erogazione dei contributi. [7]
1. I contributi sono erogati nella misura del:
a) 65% all'approvazione dei progetti;
b) 35% alla presentazione del consuntivo di cui al comma 2.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti beneficati sono tenuti a presentare alla giunta regionale il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente e consuntivo delle spese relative.
3. [8].
Art. 5. Cooperazioni.
1. La Regione, in casi eccezionali, per la realizzazione dei propri programmi di attività culturale può avvalersi dei servizi e della collaborazione dei soggetti di cui alla presente legge.
Art. 5 bis. (Controlli). [9]
1. La Giunta regionale esercita, anche avvalendosi delle Amministrazioni provinciali, attraverso verifiche con periodicità annuale, il controllo sul funzionamento e sull'attività svolta dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 2.
2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.
Art. 6. Altri sostegni regionali. [10]
1. La Regione per iniziative culturali promosse dai soggetti di cui alla presente legge, in alternativa ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 3, può assumere, in via straordinaria, a proprio carico oneri derivanti da:
a) spazi attrezzati per svolgimento di convegni, seminari, mostre ed altre iniziative culturali;
b) risorse informatiche;
c) attività editoriali e di pubblicizzazione;
d) supporti per la catalogazione l'inventariazione e la conservazione del materiale bibliografico, archivistico, storico e artistico;
e) supporti, servizi e collaborazione tecnica per la realizzazione di particolari programmi.
Art. 7. Inserimento nell'organizzazione bibliotecaria regionale.
1. Le biblioteche e i centri documentazione dei soggetti di cui alla presente legge possono richiedere di essere inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale di cui alla
2. Copia di ogni pubblicazione degli enti in questione è depositata presso la biblioteca del consiglio regionale.
Art. 8. Norma transitoria.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente commissione consiliare provvede alla verifica dei riconoscimenti di enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avvenuti con leggi precedenti e predispone i provvedimenti necessari ai fini della armonizzazione con la presente legge.
2. In occasione del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini la giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1993, un contributo straordinario di lire trecento milioni alla Fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro per l'edizione critica delle opere del musicista, per mostre e convegni e per l'istituzione della biblioteca della Fondazione.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 è autorizzata, per il biennio 1993/1994, la spesa di lire 800 milioni, in ragione di lire 400 milioni per ciascun anno; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita 11 dell'elenco;
b) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'analogo accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1;
c) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione della presente legge saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio dei detti anni con la denominazione "Contributi ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni culturali dell'attività ordinaria e delle iniziative e progetti concernenti attività d istituto.
4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8, comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5100201 del bilancio per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 1 bis, elenco 2.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 8, comma 2, sono iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, terzo comma della
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 300 milioni.
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 5 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 della
[9] Articolo inserito dall'art. 1 della
[10] Vedi errata corrige in B.U. 2 giugno 1994, n. 51.