Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 assistenza scolastica |
Data: | 16/12/2005 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1996) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 38/1996) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 38/1996) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/1996) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 8 della l.r. 38/1996) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/1996) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/1996) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 38/1996) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 38/1996) |
Art. 10. (Inserimento articolo 12 bis della l.r. 38/1996) |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 38/1996) |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 38/1996) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/1996) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 23 della l.r. 38/1996) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 24 della l.r. 38/1996) |
Art. 16. (Modifica all'articolo 25 della l.r. 38/1996) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 26 della l.r. 38/1996) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/1996) |
Art. 19. (Inserimento articolo 31 bis della l.r. 38/1996) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 45 della l.r. 38/1996) |
Art. 21. (Norme transitorie e finali) |
Art. 22. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.4.9 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario".
(B.U. 19 dicembre 2005, n. 114).
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. (Piano regionale).
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza sul diritto allo studio universitario di cui all'articolo 6, approva, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano relativo agli interventi degli ERSU per l'anno accademico successivo anche sulla base di indicatori quantitativi.
2. Il piano stabilisce:
a) gli obiettivi generali da perseguire;
b) i criteri per l'erogazione delle provvidenze, per la determinazione delle tariffe, per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare e per la destinazione dei finanziamenti relativi alle spese di gestione e d'investimento;
c) le condizioni per i prestiti d'onore e fiduciari;
d) le misure per la razionalizzazione delle spese di gestione e di personale e per il potenziamento dei servizi.
3. Il piano assicura la priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali ed al riequilibrio delle strutture di ciascun ERSU.".
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario).
1. Al fine di concorrere alla formazione dell'atto di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o un assessore da lui delegato;
b) i rettori delle università aventi sede nella regione o loro delegati;
c) i presidenti degli ERSU;
d) i presidenti delle istituzioni di cui alla
e) il dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;
f) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di amministrazione degli ERSU.
2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e si riunisce almeno due volte l'anno.
3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal servizio regionale competente per il diritto allo studio.
4. La Conferenza dura in carica quanto la legislatura regionale.".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della
"3 bis. Per la gestione dei servizi di cui all'articolo 2, l'ERSU può stipulare specifici accordi con i Comuni interessati nei quali hanno sede le università e loro sedi decentrate, nonché con le Province.
3 ter. L'ERSU può realizzare con i Comuni, tenendo conto delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, programmi congiunti mettendo a disposizione le proprie strutture e relativo personale al fine di coordinare la propria attività con i servizi comunali rivolti alla generalità della popolazione giovanile.".
Art. 5. (Modifica all'articolo 8 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della
"c) il Revisore unico.".
Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, sentita l'università, tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 con comprovata competenza ed esperienza.".
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della
"c) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti in materia di diritto allo studio, per particolari e improrogabili esigenze relative ai bandi.".
Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della
"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno, scelti tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza;
b) un rappresentante degli enti locali nel territorio dei quali l'università ha la sede principale, nominato d'intesa tra la Provincia e il Comune e scelto tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza;
c) due rappresentanti dell'università di cui uno nominato dal Consiglio di amministrazione dell'università e uno studente in regolare corso di studi eletto dalla componente studentesca. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti.
2. Il Consiglio di amministrazione ha la durata della legislatura regionale; il rappresentante degli studenti è rinnovato contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'università.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
"2 bis. Le designazioni di cui alle lettere b) e c) sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito qualora le designazioni pervenute consentano la nomina della maggioranza dei componenti, salvo successiva integrazione.".
Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della
"d) adottare i documenti contabili di cui all'articolo 2 della
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 10. (Inserimento articolo 12 bis della
1. Dopo l'articolo 12 della
"Art. 12 bis. (Scioglimento del Consiglio di amministrazione).
1. Il Consiglio di amministrazione è sciolto dalla Giunta regionale nei casi e con le modalità indicate dal comma 6 dell'articolo 5 della
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
"Art. 13. (Revisore unico).
1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al
2. Il Revisore unico:
a) esamina i documenti contabili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.
3. Il Revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.".
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
"Art. 14. (Indennità).
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Revisore unico spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla
Art. 13. (Modifiche all'articolo 16 della
1. La rubrica dell'articolo 16 della
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della
"1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.".
3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 della
Art. 14. (Modifica all'articolo 23 della
1. Al comma 3 dell'articolo 23 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 24 della
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della
Art. 16. (Modifica all'articolo 25 della
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della
"2. Gli ERSU possono appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi sulla base dei criteri stabiliti nell'atto di cui all'articolo 4, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. La spesa complessiva non può comunque superare la media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.".
Art. 17. (Modifica all'articolo 26 della
1. Al comma 6 dell'articolo 26 della
Art. 18. (Modifiche all'articolo 28 della
1. La rubrica dell'articolo 28 della
2. Al comma 1 dell'articolo 28 della
3. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 38/196 dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciari" e le parole "al programma regionale" sono sostituite dalle parole "all'atto".
Art. 19. (Inserimento articolo 31 bis della
1. Dopo l'articolo 31 della
"Art. 31 bis. (Sovvenzioni straordinarie).
1. Gli ERSU possono disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui alla lettera c) dell'articolo 20.".
Art. 20. (Modifica all'articolo 45 della
1. Il comma 2 dell'articolo 45 della
"2. Le eventuali economie relative al budget del personale e parte degli eventuali utili derivanti dalle attività di cui all'articolo 37, comma 1, sono destinate, a consuntivo, dal Consiglio di amministrazione ai fini istituzionali dell'Ente, ivi compresa la valorizzazione delle risorse umane. Tali economie, nella loro destinazione, fanno parte integrante del rendiconto di cui al comma 4 dell'articolo 37.".
Art. 21. (Norme transitorie e finali)
1. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 4 della
2. In sede di prima applicazione gli atti di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c), e 13, comma 1, della
3. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 2, sono presentate le relative candidature, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della
4. In sede di prima applicazione, nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU, da ricostituire ai sensi dell'articolo 10 della
5. Gli organi degli ERSU operanti alla data di approvazione della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario di cui all'articolo 6 della
7. Non si applicano le norme della
8. La tabella A allegata alla
9. Nel testo della
Art. 22. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A
Ente |
Organi e loro componenti |
Indennità di carica mensile |
Indennità di presenza |
Enti regionali per il diritto allo studio universitario ( |
Presidente |
800,00 |
|
|
Vicepresidente |
350,00 |
|
|
Componenti Consiglio di amministrazione |
|
51,00 |
|
Revisore unico |
260,00 |
|