§ 3.4.9 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:16/12/2005
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1996)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 38/1996)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 38/1996)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/1996)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 8 della l.r. 38/1996)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/1996)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/1996)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 38/1996)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 12 della l.r. 38/1996)
Art. 10.  (Inserimento articolo 12 bis della l.r. 38/1996)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 38/1996)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 38/1996)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/1996)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 23 della l.r. 38/1996)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 24 della l.r. 38/1996)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 25 della l.r. 38/1996)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 26 della l.r. 38/1996)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/1996)
Art. 19.  (Inserimento articolo 31 bis della l.r. 38/1996)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 45 della l.r. 38/1996)
Art. 21.  (Norme transitorie e finali)
Art. 22.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.4.9 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario".

(B.U. 19 dicembre 2005, n. 114).

 

     Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1996)

     1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 38/1996 dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciari".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 38/1996)

     1. L'articolo 4 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Piano regionale).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza sul diritto allo studio universitario di cui all'articolo 6, approva, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano relativo agli interventi degli ERSU per l'anno accademico successivo anche sulla base di indicatori quantitativi.

     2. Il piano stabilisce:

     a) gli obiettivi generali da perseguire;

     b) i criteri per l'erogazione delle provvidenze, per la determinazione delle tariffe, per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare e per la destinazione dei finanziamenti relativi alle spese di gestione e d'investimento;

     c) le condizioni per i prestiti d'onore e fiduciari;

     d) le misure per la razionalizzazione delle spese di gestione e di personale e per il potenziamento dei servizi.

     3. Il piano assicura la priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali ed al riequilibrio delle strutture di ciascun ERSU.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 38/1996)

     1. L'articolo 6 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. (Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario).

     1. Al fine di concorrere alla formazione dell'atto di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o un assessore da lui delegato;

     b) i rettori delle università aventi sede nella regione o loro delegati;

     c) i presidenti degli ERSU;

     d) i presidenti delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati) o loro delegati;

     e) il dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;

     f) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di amministrazione degli ERSU.

     2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e si riunisce almeno due volte l'anno.

     3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal servizio regionale competente per il diritto allo studio.

     4. La Conferenza dura in carica quanto la legislatura regionale.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/1996)

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 38/1996 sono aggiunti i seguenti:

     "3 bis. Per la gestione dei servizi di cui all'articolo 2, l'ERSU può stipulare specifici accordi con i Comuni interessati nei quali hanno sede le università e loro sedi decentrate, nonché con le Province.

     3 ter. L'ERSU può realizzare con i Comuni, tenendo conto delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, programmi congiunti mettendo a disposizione le proprie strutture e relativo personale al fine di coordinare la propria attività con i servizi comunali rivolti alla generalità della popolazione giovanile.".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 8 della l.r. 38/1996)

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:

     "c) il Revisore unico.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/1996)

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, sentita l'università, tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 con comprovata competenza ed esperienza.".

     2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:

     "c) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti in materia di diritto allo studio, per particolari e improrogabili esigenze relative ai bandi.".

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/1996)

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno, scelti tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza;

     b) un rappresentante degli enti locali nel territorio dei quali l'università ha la sede principale, nominato d'intesa tra la Provincia e il Comune e scelto tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza;

     c) due rappresentanti dell'università di cui uno nominato dal Consiglio di amministrazione dell'università e uno studente in regolare corso di studi eletto dalla componente studentesca. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti.

     2. Il Consiglio di amministrazione ha la durata della legislatura regionale; il rappresentante degli studenti è rinnovato contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'università.".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

     "2 bis. Le designazioni di cui alle lettere b) e c) sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito qualora le designazioni pervenute consentano la nomina della maggioranza dei componenti, salvo successiva integrazione.".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 38/1996)

     1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente:

     "d) adottare i documenti contabili di cui all'articolo 2 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);".

     2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/1996, le parole "di cui all'articolo 4" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 38/1996)

     1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 38/1996 le parole "del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del Collegio medesimo" sono sostituite con le seguenti "del Revisore unico".

 

     Art. 10. (Inserimento articolo 12 bis della l.r. 38/1996)

     1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

     "Art. 12 bis. (Scioglimento del Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è sciolto dalla Giunta regionale nei casi e con le modalità indicate dal comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 38/1996)

     1. L'articolo 13 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. (Revisore unico).

     1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e ha la durata della legislatura.

     2. Il Revisore unico:

     a) esamina i documenti contabili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11;

     b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

     c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.

     3. Il Revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 38/1996)

     1. L'articolo 14 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. (Indennità).

     1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Revisore unico spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).".

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/1996)

     1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente: "(Personale)".

     2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.".

     3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 della l.r. 38/1996 le parole "delle piante organiche" sono sostituite dalle parole "della dotazione organica".

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 23 della l.r. 38/1996)

     1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 38/1996 le parole "dei programmi regionali" sono soppresse.

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 24 della l.r. 38/1996)

     1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 38/1996 le parole "dei programmi regionali" sono soppresse.

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 25 della l.r. 38/1996)

     1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "2. Gli ERSU possono appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi sulla base dei criteri stabiliti nell'atto di cui all'articolo 4, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. La spesa complessiva non può comunque superare la media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.".

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 26 della l.r. 38/1996)

     1. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 38/1996 le parole "del programma regionale" sono sostituite dalle parole "dell'atto".

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/1996)

     1. La rubrica dell'articolo 28 della l.r. 38/1996 è sostituita dalla seguente: "(Prestiti d'onore e fiduciari)".

     2. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 38/1996 dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciario".

     3. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 38/196 dopo la parola "onore" sono aggiunte le parole "e fiduciari" e le parole "al programma regionale" sono sostituite dalle parole "all'atto".

 

     Art. 19. (Inserimento articolo 31 bis della l.r. 38/1996)

     1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 38/1996 è inserito il seguente:

     "Art. 31 bis. (Sovvenzioni straordinarie).

     1. Gli ERSU possono disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui alla lettera c) dell'articolo 20.".

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 45 della l.r. 38/1996)

     1. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     "2. Le eventuali economie relative al budget del personale e parte degli eventuali utili derivanti dalle attività di cui all'articolo 37, comma 1, sono destinate, a consuntivo, dal Consiglio di amministrazione ai fini istituzionali dell'Ente, ivi compresa la valorizzazione delle risorse umane. Tali economie, nella loro destinazione, fanno parte integrante del rendiconto di cui al comma 4 dell'articolo 37.".

 

     Art. 21. (Norme transitorie e finali)

     1. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 4 della l.r. 38/1996, così come sostituito dalla presente legge, si applicano le disposizioni del programma triennale approvato dal Consiglio regionale e il relativo programma annuale di attuazione.

     2. In sede di prima applicazione gli atti di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c), e 13, comma 1, della l.r. 38/1996, così come modificati dalla presente legge, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 2, sono presentate le relative candidature, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione). Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 34/1996.

     4. In sede di prima applicazione, nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU, da ricostituire ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 38/1996, così come modificato dalla presente legge, viene nominato rappresentante della componente studentesca lo studente, tra quelli attualmente in carica, della lista che ha ottenuto più voti, o, nel caso di appartenenza alla stessa lista, quello che ha ottenuto più preferenze.

     5. Gli organi degli ERSU operanti alla data di approvazione della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario di cui all'articolo 6 della l.r. 38/1996.

     7. Non si applicano le norme della l.r. 34/1996, incompatibili con quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

     8. La tabella A allegata alla l.r. 20/1984, nella parte riguardante gli ERSU, è modificata come dall'allegato A alla presente legge.

     9. Nel testo della l.r. 38/1996 le parole "portatori di handicap" sono sostituite con la parola "disabili" e le parole "portatore di handicap" sono sostituite con la parola "disabile".

 

     Art. 22. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

 

Ente

Organi e loro componenti

Indennità di carica mensile

Indennità di presenza

Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)

Presidente

800,00

 

 

Vicepresidente

350,00

 

 

Componenti Consiglio di amministrazione

 

51,00

 

Revisore unico

260,00