Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale |
Data: | 28/01/2003 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente: |
§ 3.3.17 - L.R. 28 gennaio 2003, n. 1.
Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: “Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea.”
(B.U. 6 febbraio 2003, n. 12).
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:
a) in corso d’anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del loro mancato raggiungimento dell’obiettivo pre-fissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l’obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;
b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)”.