§ 3.3.17 - L.R. 28 gennaio 2003, n. 1.
Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: “Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:28/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1       1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente:


§ 3.3.17 - L.R. 28 gennaio 2003, n. 1.

Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: “Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea.”

(B.U. 6 febbraio 2003, n. 12).

 

Art. 1

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:

     a) in corso d’anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del loro mancato raggiungimento dell’obiettivo pre-fissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l’obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;

     b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)”.