Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 11/01/1995 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 2 gennaio 1992, n. 1, è prorogato di un anno. |
§ 3.2.23 - Legge Regionale 11 gennaio 1995, n. 9.
Modifica ed integrazione alla L.R. 2 gennaio 1992, n. 1 recante "istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti".
(B.U. 19 gennaio 1995, n. 3).
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 della
2. All'articolo 7 della
(Omissis).