§ 3.2.23 - Legge Regionale 11 gennaio 1995, n. 9.
Modifica ed integrazione alla L.R. 2 gennaio 1992, n. 1 recante "istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:11/01/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 2 gennaio 1992, n. 1, è prorogato di un anno.


§ 3.2.23 - Legge Regionale 11 gennaio 1995, n. 9.

Modifica ed integrazione alla L.R. 2 gennaio 1992, n. 1 recante "istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti".

(B.U. 19 gennaio 1995, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 2 gennaio 1992, n. 1, è prorogato di un anno.

     2. All'articolo 7 della L.R. 1/1992 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).