§ 3.2.19 - Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7.
Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:14/03/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di [...]


§ 3.2.19 - Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7.

Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione.

(B.U. 21 marzo 1994, n. 28).

 

Art. 1. [1]

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 50, punto b), della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 è autorizzata per l'anno 1994 l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere al capitolo 4234106 "Contributi agli enti locali nella spesa di parte corrente per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 5 novembre 1988, n. 43".

     2. Per la concessione di contributi per minori in situazioni familiari multiproblematiche, per gli adolescenti a rischio di devianza, nonché per minori stranieri accolti nel territorio marchigiano, per motivi umanitari, da erogarsi, attraverso i comuni, ai comuni stessi, alle istituzioni scolastiche. alle associazioni ed ai soggetti sociali che sostengono spese per l'assistenza educativa, l'affido familiare e l'accoglienza in strutture residenziali, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 avente la seguente denominazione "Interventi per minori in situazioni familiari multiproblematiche, adolescenti a rischio di devianza e minori stranieri accolti per motivi umanitari".

 

     Art. 2.

     1. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di pari importo, rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio dell'anno 1993, partita 7 dell'elenco 1.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 1994, n. 8. Il 2° comma del presente articolo è stato poi così sostituito dall'art. 40 della L.R. 22 giugno 1994, n. 21.