Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 01/09/1992 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 52 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 è così sostituito: |
Art. 2. 1. Per il concorso della Regione nelle spese per la realizzazione, adeguamento, ammodernamento e completamento delle strutture immobiliari per anziani, di cui all'articolo 52 della L.R. 43/1988, [...] |
Art. 3. Dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente: |
Art. 4. Le domande per l'ammissione ai contributi devono essere presentate alla giunta regionale, servizio servizi sociali, dai soggetti pubblici e privati indicati all'articolo 53, comma 3, della L.R. [...] |
Art. 5. 1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 2 si provvede nel modo che segue: |
§ 3.2.16 - Legge Regionale 1 settembre 1992 n. 37.
Modifiche e rifinanziamento della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione.
(B.U. 8 settembre 1992, n. 75).
L'articolo 52 della
(Omissis).
1. Per il concorso della Regione nelle spese per la realizzazione, adeguamento, ammodernamento e completamento delle strutture immobiliari per anziani, di cui all'articolo 52 della
Dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Le domande per l'ammissione ai contributi devono essere presentate alla giunta regionale, servizio servizi sociali, dai soggetti pubblici e privati indicati all'articolo 53, comma 3, della
a) per l'anno 1992 entro il 30 gennaio 1993;
b) per l'anno 1993 entro il 30 gennaio 1993.
2. Le domande per i contributi regionali devono essere corredate della documentazione prevista dall'articolo 54 della
3. Per gli anni 1992 e 1993 il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da presentarsi entro il 30 marzo 1993, approva il piano di riparto entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.
1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 2 si provvede nel modo che segue:
a) per la quota relativa all'anno 1992, pari a lire 6.000 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100202, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento partita 15 dell'elenco 3;
b) per la quota relativa all'anno 1993, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale, a carico del medesimo capitolo 5100202, all'uopo utilizzando la proiezione dello stesso accantonamento 15 dell'elenco 3.
2. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso finanziario della Regione previsto dalla presente legge e relativo al primo anno di applicazione sono iscritte a carico del capitolo 2253209 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Concorso finanziario della Regione nelle spese per la realizzazione, l'adeguamento e completamento, l'ammodernamento di strutture immobiliari per anziani" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 6.000 milioni; per gli anni successivi, i relativi stanziamenti saranno iscritti a carico dei capitoli corrispondenti.
3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 6.000 milioni.