Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/02/2005 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 26/1996). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 47/1996). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2000). |
§ 3.1.113 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.
Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20.
(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 28 della
1. Al comma 3 dell’articolo 28 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della
“3 bis. I termini per l’esercizio del controllo sono sospesi dall’1 al 31 agosto.”.
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19. (Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio).
1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio o entro il termine eventualmente fissato dalla Giunta regionale quando lo richiedano particolari esigenze e comunque non oltre il 30 giugno. Il bilancio, corredato della relazione del collegio sindacale e della relazione di cui all’articolo 17, è trasmesso entro quindici giorni dall’adozione, a pena di decadenza, alla Giunta regionale ed alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria.
2. Entro novanta giorni dall’approvazione, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del direttore generale, è affissa all’albo pretorio dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 24 della
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della
2. Al comma 8 dell’articolo 24 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della