Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 03/03/1997 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione concede contributi per interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento all'adeguamento [...] |
Art. 2. 1. I criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono predeterminati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni. |
§ 3.1.52 - Legge Regionale 3 marzo 1997, n. 21.
Intervento straordinario sulle strutture sanitarie minori.
(B.U. 13 marzo 1997, n. 19).
1. La Regione concede contributi per interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture ospedaliere ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento all'adeguamento degli impianti alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Detti interventi riguardano strutture che presentino le seguenti condizioni:
a) siano ricomprese nella rete ospedaliera così come definita sulla base del
b) non abbiano usufruito dei finanziamenti assegnati ex articolo 20,
c) evidenzino la necessità di interventi urgenti ed indifferibili atti a garantire la funzionalità del presidio e la qualità delle strutture in termini di igiene e sicurezza.
1. I criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono predeterminati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale provvederà a determinare, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le modalità di assegnazione dei finanziamenti e ad individuare gli interventi beneficiari degli stessi a fronte delle esigenze espresse dalle Aziende sanitarie interessate.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Concessione di contributi per interventi straordinari per investimenti sulle strutture ospedaliere" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 10.000 milioni.