Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/06/1987 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. 1. I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle [...] |
Art. 2. 1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 sono autorizzate le seguenti spese: |
Art. 3. 1. La L.R. 14 aprile 1986 n. 8 concernente: "Provvidenza a favore dei soggetti in trattamento radioterapico" è abrogata. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. |
§ 3.1.21 - Legge Regionale del 18 giugno 1987 n. 30.
Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico.
1. I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che necessitano di trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto [1]:
a) al rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a un quinto del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
b) al rimborso, nella misura massima del settanta per cento, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.
L'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di lire 1.500.000;
c) al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;
d) al rimborso, all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), nella misura massima del settanta per cento della spesa di soggiorno con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera b).
2. Le unità sanitarie locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dai precedenti commi dietro presentazione della relativa documentazione.
3. La giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti, trimestrali da parte delle unità sanitarie locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.
4. Le provvidenze previste dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1987.
1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 sono autorizzate le seguenti spese:
a) per gli interventi previsti dalle lettere a) e b), lire 400.000.000 per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 1987;
b) per gli interventi previsti dalle lettere c) e d), lire 200.000.000 per il rimborso delle spese sostenute dagli interessati nell'anno 1987.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1987, quanto a lire 400.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4222108 dello stato di previsione del bilancio 1987 che assume la seguente nuova denominazione "Rimborsi e contributi nella spesa sostenuta dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche" e, quanto a lire 200.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4222109 dello stato di previsione del bilancio 1987 che assume la seguente nuova denominazione "Rimborsi e contributi nella spesa sostenuta dagli accompagnatori dei soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche". Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione di bilancio.
1. La
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della