Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 03/10/1991 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Composizione, elezione e durata. |
Art. 3. Incompatibilità. |
Art. 4. Funzioni. |
Art. 5. Forme di partecipazione. |
Art. 6. Rapporti con altri organi. |
Art. 7. Funzionamento. |
Art. 8. Programmazione attività. |
Art. 9. Indennità di funzione, gettone di presenza e indennità di missione. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. Norma transitoria. |
§ 2.5.10 - Legge Regionale 3 ottobre 1991, n. 32.
Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. [1]
Art. 1. Finalità.
1. In attuazione dell'articolo 7 della
Art. 2. Composizione, elezione e durata.
1. Il consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura con voto limitato a due terzi, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. Il comitato elegge, a maggioranza assoluta dei componenti e con votazioni separate, il presidente e due vicepresidenti. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.
3. Il comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno.
Art. 3. Incompatibilità.
1. La carica di componente del comitato è incompatibile con quella di consigliere regionale e con qualsiasi attività professionale per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. L'incompatibilità si estende anche agli incarichi professionali per conto di società direttamente o indirettamente controllate dai soggetti di cui sopra o ad essi collegate.
Art. 4. Funzioni.
1. Il comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il comitato:
a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal ministero delle poste alla Regione, così come previsto dal comma 14 dell'articolo 3 della
b) collabora all'adozione e all'eventuale adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al comma 19 dell'articolo 3 della legge 223/90;
c) esprime di parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 223/90;
d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge 223/90.
3. Il comitato assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
4. Il comitato inoltre:
a) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale. In particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiotelevisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;
b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;
c) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale;
d) svolge, nell'ambito delle proprie funzioni, anche attività di indagine, studio, ricerca e consulenza affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.
Art. 5. Forme di partecipazione.
1. Il comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con altri soggetti interessati, sia attraverso incontro periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali.
2. Il comitato promuove altresì periodiche conferenze regionali di programmazione radiotelevisiva, della informazione e delle comunicazioni di massa.
Art. 6. Rapporti con altri organi.
1. Il comitato, in relazione al comma 5 dell'articolo 7 della legge 223/90, esercita le attività che possono essergli richieste dal ministero delle poste e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il comitato tiene, inoltre, rapporti con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'articolo 28 della
Art. 7. Funzionamento.
1. Al funzionamento del comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale, in relazione alle previsioni di cui al successivo articolo 8 e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.
2. Il comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio la cui organizzazione e dotazione saranno definite, su proposta del comitato stesso, con apposito provvedimento del consiglio regionale.
Art. 8. Programmazione attività.
1. Il comitato entro il 30 settembre di ogni anno presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale un programma-quadro della sua attività corredato della relativa previsione di spesa unitamente al consuntivo delle spese, sostenute in autonomia decisionale nell'anno precedente. Presenta, altresì, una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.
Art. 9. Indennità di funzione, gettone di presenza e indennità di missione.
1. Al presidente del comitato spetta una indennità mensile di funzione di lire 1.500.000 lorde.
2. Ai vicepresidenti spetta una indennità di funzione pari al 60% di quella del presidente.
3. Agli altri componenti il comitato è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per ogni seduta per non più di 40 sedute l'anno.
4. Ai componenti del comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.
4 bis. Ai componenti il comitato, che risiedano in comuni diversi da quello ove ha sede l'organismo, spetta a titolo di rimborso forfettario per le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del comitato, quanto previsto dall'articolo 4 della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Per le indennità di cui all'articolo 9 è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 10 milioni.
2. Per le spese necessarie all'espletamento dei compiti del comitato previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 50 milioni. Per gli anni successivi l'entità delle spese sarà determinata con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1340128 del bilancio di previsione per l'anno 1991.
4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede:
a) per l'anno 1991 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di detto anno, denominato "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 1 elenco 1;
b) per gli anni 1992 e 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento di cui alla partita 1 elenco 1.
Per gli anni 1994 e successivi mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della
5) Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 2 sono iscritte:
a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Spese per le attività del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", lire 50 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 11. Norma transitoria.
1. La prima elezione del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nelle Marche si effettuerà entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Legge abrogata dall'art. 19 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della