Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 04/12/2008 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Partecipanti) |
Art. 3. (Composizione del Consiglio generale e del Comitato direttivo) |
Art. 4. (Norme transitorie e finali) |
Art. 5. (Abrogazioni) |
Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.2.62 - L.R. 4 dicembre 2008, n. 35.
Riordino del Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino
(B.U. 11 dicembre 2008, n. 115)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge riordina il Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino che assume la denominazione di “Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino”.
Art. 2. (Partecipanti)
1. Fanno parte del Consorzio:
a) la Provincia di Ascoli Piceno;
b) i Comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta.
2. L’adesione di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 e il loro recesso sono disciplinati dallo statuto del Consorzio.
Art. 3. (Composizione del Consiglio generale e del Comitato direttivo)
1. Ai fini della razionalizzazione e della riduzione dei costi, nonché al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’attività svolta, gli organi del Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino sono costituiti in base ai seguenti criteri:
a) il Consiglio generale è composto dai rappresentanti degli enti consorziati in ragione di:
1) un rappresentante per ogni Comune con popolazione fino a diecimila abitanti;
2) due rappresentanti per ogni Comune con popolazione fino a ventimila abitanti di cui uno riservato alla minoranza;
3) tre rappresentanti per ogni Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e per la Provincia interessata, di cui uno riservato alla minoranza.
b) il Comitato direttivo è composto da cinque membri, compresi il presidente e il vicepresidente.
Art. 4. (Norme transitorie e finali)
1. Il Consiglio generale del Consorzio adotta le modificazioni allo statuto in coerenza con quanto previsto all’articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli organi del Consorzio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all’adozione delle modificazioni statutarie di cui al comma 1.
3. L’atto di cui al comma 1 è trasmesso entro dieci giorni dall’adozione alla Giunta regionale, che lo approva entro i successivi trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale nomina un Commissario per la redazione delle modifiche statutarie e scioglie gli organi del Consorzio.
5. Il Commissario adotta le modifiche statutarie, entro novanta giorni dalla nomina e le trasmette alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione ai sensi del comma 3.
6. Il Consorzio è ricostituito sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro novanta giorni dall’approvazione delle modifiche da parte della Giunta regionale.
7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della
Art. 5. (Abrogazioni)
1. La
Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.