§ 2.2.10 - L.R. 17 aprile 1985, n. 13.
Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:17/04/1985
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Determinazione dei comprensori di bonifica
Art. 3.  Delega delle funzioni amministrative in materia di opere di bonifica
Art. 4.  Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica
Art. 5.  Natura dei consorzi di bonifica
Art. 6.  Costituzione, fusione, soppressione e modificazione territoriale dei consorzi di bonifica
Art. 7.  Statuto dei consorzi di bonifica
Art. 8.  Organi di consorzi di bonifica
Art. 9.  L'assemblea
Art. 10.  Composizione del consiglio
Art. 11.  Elezione del consiglio
Art. 12.  Criteri per la rappresentanza dei consorziati nel consiglio
Art. 13.  Modalità di elezione dei componenti il consiglio
Art. 14.  Prima convocazione del consiglio
Art. 15.  Elezione del presidente e della giunta
Art. 16.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 17.  Incompatibilità
Art. 18.  Competenze degli organi del consorzio e loro funzioni
Art. 19.  Ordinamento del personale e degli uffici del consorzio
Art. 20.  Contabilità
Art. 21.  Controllo sugli atti.
Art. 22.  Vigilanza.
Art. 23.  Bilanci di previsione e conti consuntivi.
Art. 24.  Piano generale di bonifica
Art. 25.  Riparto delle spese
Art. 26.  Opere di competenza privata
Art. 27.  Soppressione dei consorzi di bonifica montana
Art. 28.  Patrimonio e personale dei consorzi soppressi
Art. 29.  Utilizzazione degli uffici regionali
Art. 30.  Finanziamenti degli interventi
Art. 31.  Relazione annuale al consiglio
Art. 32.  Norme applicabili


§ 2.2.10 - L.R. 17 aprile 1985, n. 13. [1]

Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica.

(B.U. 19 aprile 1985, n. 50)

 

     Art. 1. Finalità

     La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla ricerca e alla razionale utilizzazione delle acque per fini irrigui, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

     Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di settore della Regione, dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e dei piani zonali di sviluppo agricolo, nonché con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e foreste e di lavori pubblici.

 

          Art. 2. Determinazione dei comprensori di bonifica

     Il consiglio regionale provvede con propria deliberazione, sentite le province, le associazioni dei comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica interessati, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica, alla delimitazione dei comprensori soggetti agli obblighi di bonifica e dei territori gravati dall'onere di contributo nella spesa per le opere di competenza regionale, nonché alle relative modificazioni.

     Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si tiene conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali.

     Qualora i provvedimenti di cui al primo comma interessino i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 3. Delega delle funzioni amministrative in materia di opere di bonifica

     Le funzioni amministrative concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica previste dalle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al regio decreto 8 giugno 1904, n. 368, sono delegate alle province.

     Nei casi di comprensori di bonifica situati nei territori di più province le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dalla provincia nel cui territorio ricada la maggior parte del comprensorio di bonifica, sentite, per le funzioni di programmazione e per il territorio di competenza, le altre province interessate.

     Qualora la provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta il parere si intende favorevole.

     Sono inoltre delegate alle province, individuate ai sensi del precedente secondo comma, le altre funzioni espressamente previste dalla presente legge.

 

          Art. 4. Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica

     Le province provvedono alla progettazione, all'esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica mediante concessione ai consorzi di bonifica; qualora non sia stato costituito il consorzio, le province provvedono direttamente.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si applica la legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

     Le opere di bonifica, che comportano modificazioni del territorio, debbono essere conformi ai piani urbanistici e sono soggette a concessione a norma delle leggi urbanistiche vigenti.

 

Titolo I

CONSORZI DI BONIFICA

 

          Art. 5. Natura dei consorzi di bonifica

     I consorzi di bonifica sono enti senza scopo di lucro e al servizio dei consorziati, per la valorizzazione economica e sociale del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, costituiti fra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori e hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

     Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, la Regione, i comuni e le loro associazioni, possono utilizzare i consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo 3.

 

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA

 

          Art. 6. Costituzione, fusione, soppressione e modificazione territoriale dei consorzi di bonifica

     Nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, alla costituzione, fusione, scissione e soppressione dei consorzi di bonifica si provvede con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Non possono essere costituiti consorzi di bonifica tra i proprietari degli immobili il cui comprensorio non comprenda almeno un intero bacino fluviale.

     La legge regionale che provvede alla fusione dei consorzi di bonifica determina contestualmente il concorso finanziario della regione.

 

          Art. 7. Statuto dei consorzi di bonifica

     I consorzi, entro centoventi giorni dall'elezione degli organi di cui agli articoli successivi, adottano o adeguano il proprio statuto in conformità alle norme della presente legge.

     Lo statuto viene pubblicato nell'albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati, per quindici giorni. [2]

      (Omissis) [3]

     La provincia può sottoproporre agli organi competenti del consorzio di bonifica le modifiche ritenute opportune. [4]

 

          Art. 8. Organi di consorzi di bonifica

     Sono organi del consorzio di bonifica:

     l'assemblea;

     il consiglio;

     la giunta;

     il presidente;

     il collegio dei revisori.

     Gli organi restano in carica cinque anni.

     Ai componenti il consiglio e la giunta, al presidente e al vicepresidente del consorzio, ai componenti il collegio dei revisori spettano le indennità stabilite dalla legge regionale.

 

          Art. 9. L'assemblea

     L'assemblea è formata da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile ai sensi del precedente articolo 5.

     Fanno inoltre parte dell'assemblea cinque rappresentanti di ciascuna comunità montana e associazione dei comuni i cui ambiti territoriali sono compresi, anche parzialmente, in quelli dei consorzi di bonifica, eletti dalle rispettive assemblee con voto limitato a tre.

 

          Art. 10. Composizione del consiglio

     Il consiglio è composto:

     a) da diciotto consiglieri eletti dai consorziati e dagli imprenditori agricoli paganti il contributo consortile tra gli aventi diritto al voto, ai sensi degli articoli seguenti;

     b) da tre consiglieri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio della provincia;

     c) da tre consiglieri eletti, con voto limitato a due, dai membri dell'assemblea del consorzio rappresentanti le comunità montane e le associazioni dei comuni.

 

          Art. 11. Elezione del consiglio

     I componenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 10 sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro-capite.

     Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni nel modo seguente:

     1ª sezione: consorziati iscritti al ruolo per beni censiti al catasto rustico il cui onere contributivo sia inferiore al minimo stabilito per la seconda sezione;

     2ª sezione: consorziati iscritti al ruolo per beni censiti al catasto rustico il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell'azienda agricola familiare minima contribuente e quello dalla azienda massima contribuente;

     3ª sezione: consorziati iscritti al ruolo per beni censiti al catasto rustico il cui onere contributivo sia superiore al massimo stabilito per la seconda sezione.

     All'individuazione dell'azienda agricola familiare minima e massima contribuente provvede la provincia mediante indagine analitica sulla base di un parametro occupazionale pari a 100 giornate lavorative annue per l'azienda agricola familiare di minima dimensione economica e a 600 giornate lavorative annue per l'azienda agricola familiare di massima dimensione economica.

     Alla definizione del parametro occupazionale si provvede mediante processo estimativo, per campione sufficientemente ampio, dell'ordinaria conduzione dell'azienda agricola.

     In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la provincia non provveda entro i novanta giorni successivi alla sua entrata in vigore, gli organi del consorzio di bonifica sono comunque costituiti in base al reddito dominicale annotato nell'ufficio tecnico erariale competente.

 

          Art. 12. Criteri per la rappresentanza dei consorziati nel consiglio

     A ciascuna sezione è assegnata la seguente rappresentanza nel consiglio:

     1ª sezione: 6 seggi;

     2ª sezione: 8 seggi;

     3ª sezione: 4 seggi.

     Ogni iscritto nei ruoli di contribuenza ha diritto a un voto.

     Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

     In caso di affitto o di mezzadria il proprietario può conferire la delega rispettivamente all'affittuario o al mezzadro.

     In caso di comunione, si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario, conferita con atto scritto, autenticato nelle forme di legge.

     Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Alle cooperative agricole di conduzione di terreni spetta un voto ogni venti soci o frazione.

     L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

 

          Art. 13. Modalità di elezione dei componenti il consiglio

     L'elezione dei componenti il consiglio, di cui alla lettera a) dell'articolo 10, si svolge su presentazione di liste comprensive di un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati a ciascuna sezione di cui ai precedenti articoli.

     Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti di ciascuna sezione, fino a un massimo di 200.

     Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi, in numero arrotondato per difetto, spettanti alla sezione, e a quella che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore la restante parte dei seggi.

     All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti.

     Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

     I risultati delle operazioni elettorali devono essere pubblicati all'albo consortile il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

     Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati entro cinque giorni dalla data del loro svolgimento al presidente della provincia il quale provvede alla proclamazione degli eletti; copia dell'atto di proclamazione degli eletti viene trasmesso al presidente della Regione e al presidente del consorzio.

     Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla giunta regionale entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'albo consortile.

     La giunta regionale decide sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro notifica e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

 

          Art. 14. Prima convocazione del consiglio

     Il consiglio è convocato dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 10 e si riunisce entro trenta giorni dalla data della proclamazione per eleggere il presidente, il vicepresidente e i componenti della giunta.

 

          Art. 15. Elezione del presidente e della giunta

     Il consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente e il vicepresidente del consorzio e cinque componenti della giunta, di cui due scelti tra i membri del consiglio eletti a norma della lettera c) del precedente articolo 10.

     Dopo la prima votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

 

          Art. 16. Collegio dei revisori dei conti

     Il collegio dei revisori dei conti è composto:

     1) da un componente effettivo, con il compito di presiedere il collegio, eletto dal consiglio regionale;

     2) da un componente effettivo eletto dal consiglio della provincia;

     3) da un componente effettivo e dai due supplenti eletti dal consiglio del consorzio.

 

          Art. 17. Incompatibilità

     I componenti del consiglio e del collegio dei revisori non possono avere parte in aziende e imprese che forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.

     Non possono far parte del consiglio e del collegio dei revisori i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i presidenti e i componenti della giunta esecutiva delle comunità montane, i presidenti e i componenti degli uffici di presidenza delle associazioni dei comuni, i presidenti e i componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i sindaci e gli assessori dei comuni, i presidenti delle camere di commercio, i componenti dei consigli di amministrazione degli enti dipendenti dalla regione.

 

          Art. 18. Competenze degli organi del consorzio e loro funzioni

     Lo statuto disciplina la ripartizione delle competenze tra gli organi del consorzio.

     E' comunque competenza del consiglio:

     la deliberazione dello statuto;

     l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     l'approvazione della pianta organica e del regolamento del personale;

     l'approvazione dei piani e dei progetti di massima, nonché dei criteri per la loro attuazione;

     l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennale.

     La giunta oltre alle attribuzioni demandate dallo statuto esercita, in generale, ogni altra attività del consorzio non di competenza del consiglio.

     Lo statuto del consorzio disciplina il funzionamento interno degli organi del consorzio medesimo.

 

          Art. 19. Ordinamento del personale e degli uffici del consorzio

     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica sono disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici da essi dipendenti con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Qualora il trattamento economico spettante ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quello in godimento presso il consorzio di bonifica l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

     La disciplina dell'ordinamento amministrativo dei consorzi è approvata con legge regionale sulla base delle proposte formulate dai rispettivi consigli.

 

          Art. 20. Contabilità

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 141 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplinano con apposito regolamento di contabilità la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.

     Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e dell'amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

     Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con esclusione di quelle dei titoli I, II, III e IX, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

 

          Art. 21. Controllo sugli atti. [5]

      [(Omissis) [6]

      (Omissis) [7]

      (Omissis) [8]

     Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunce e le transazioni che superino il valore di L. 50.000.000.

      (Omissis) [9]

      (Omissis) [10]

      (Omissis) [11]

      (Omissis) [12]

      (Omissis) [13]

      (Omissis) [14]]

 

          Art. 22. Vigilanza. [15]

     [La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dei consorzi di bonifica in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dello statuto regionale.

     Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

     a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti;

     b) provvedere, previa diffida agli organi degli enti, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina di commissari "ad acta";

     c) sciogliere, sentita la provincia, gli organi dei consorzi di bonifica per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

     Con la stessa procedura il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi dei consorzi.

     Il commissario è affiancato da una consulta composta da cinque membri proprietari e affittuari conduttori di fondi agricoli ricadenti nel comprensorio, rappresentanti dei consorziati, nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative.

     Il parere della consulta è obbligatorio nelle materie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 947.]

 

          Art. 23. Bilanci di previsione e conti consuntivi. [16]

     [Il bilancio di previsione e il conto consuntivo del consorzio di bonifica sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

     In deroga all'articolo 53 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione dei consorzi di bonifica sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.]

 

Capo II

FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA

 

          Art. 24. Piano generale di bonifica

     I consorzi di bonifica provvedono, su affidamento della provincia, alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei suoi aggiornamenti. Il piano deve essere armonizzato con i piani di settore della regione, con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane, con i piani zonali agricoli e con gli strumenti urbanistici comunali.

     Nella predisposizione del piano si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

     Il piano, depositato presso la provincia, è trasmesso ai comuni, alle associazioni dei comuni e alle comunità montane competenti per territorio.

     Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni interessati.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso la provincia, le comunità montane o associazioni dei comuni e il consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni al consorzio.

     Il consorzio di bonifica, entro i successivi trenta giorni, trasmette alla provincia le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

     I comuni, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono proporre alla provincia, entro novanta giorni dal ricevimento del piano, per i singoli territori di competenza, le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento ai propri atti di programmazione.

     Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la provincia delibera il piano, decidendo sulle eventuali osservazioni, e lo trasmette alla giunta regionale.

     Il consiglio regionale, su proposta della giunta da presentare entro sessanta giorni, esaminata la congruità del piano con la programmazione regionale, lo approva.

 

          Art. 25. Riparto delle spese

     I consorzi di bonifica provvedono al riparto e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati beneficiari, secondo le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la giunta della provincia. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi negli albi dei comuni interessati.

     Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla giunta della provincia entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.

     La giunta della provincia approva la deliberazione di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. I consorzi hanno facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dalla giunta provinciale.

     La giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, acquisite le proposte dei singoli consorzi documentate in base allo stato economico e finanziario e ai programmi dell'ente, emana i criteri e i limiti ai quali i consorzi debbono attenersi nel determinare le quote di riparti dei contributi consortili, nonché dei contributi a carico di altri beneficiari di opere di bonifica.

 

          Art. 26. Opere di competenza privata

     L'esecuzione delle opere di competenza privata avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del regio decreto 13 dicembre 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, sostituendosi agli organi statali la provincia.

     Qualora i proprietari non eseguano le opere e i lavori cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, le province possono provvedere con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge, in norme e per conto dei proprietari interessati.

 

Titolo II

CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

 

          Art. 27. Soppressione dei consorzi di bonifica montana

     Il consorzio di bonifica montana dell'Appennino pesarese, il consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera - Chienti - Potenza - Musone e il consorzio di bonifica montana dell'Esino sono soppressi per la parte ricadente nel territorio della regione Marche.

     Il consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia - Metauro - Cesano e il consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza, Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco assumono rispettivamente le funzioni dei soppressi consorzi di bonifica montana dell'Appennino pesarese e dell'Alto Nera - Chienti - Potenza - Musone, ivi comprese quelle relative all'emissione dei ruoli di contribuenza.

     Le stesse funzioni sono assunte dal consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia - Metauro e Cesano per il comprensorio di bonifica montana del Conca classificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, n. 784.

     La provincia di Ancona assume le funzioni del consorzio di bonifica montana dell'Esino, ivi comprese quelle relative alla emissione dei ruoli di contribuenza nella misura e per il tempo necessario al ripiano delle eventuali passività del consorzio alla data di soppressione.

 

          Art. 28. Patrimonio e personale dei consorzi soppressi

     Il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i consorzi di bonifica, in servizio al 31 dicembre 1983 e che abbia prestato servizio continuativo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi di bonifica montana, sono trasferiti all'ente che ai sensi del precedente articolo ne assume le funzioni.

     Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione.

     Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di livello funzionale.

     Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dell'ente di destinazione, si tiene conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti del consorzio di bonifica montana e il servizio pregresso è valutato al 100% in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente, al 50% in caso di servizio non di ruolo o prestato in carriera inferiore.

     Il presidente del consorzio soppresso rimane in carica, per un periodo non superiore a un anno, per il compimento di tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al presente articolo.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

 

          Art. 29. Utilizzazione degli uffici regionali

     Le province possono avvalersi degli uffici e dei servizi decentrati regionali operanti nelle materie di cui alla presente legge.

 

          Art. 30. Finanziamenti degli interventi

     Il programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, definisce gli stanziamenti per la realizzazione di nuove opere di bonifica.

     La Regione potrà concedere contributi nelle spese di manutenzione delle opere già realizzate e da realizzarsi in virtù del comma precedente, all'uopo utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per le finalità di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 31. Relazione annuale al consiglio

     La giunta regionale presenta annualmente al consiglio, sulla base di relazioni trasmesse dalle province, una relazione contenente dati informativi contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge, nonché tutti gli elementi che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

 

          Art. 32. Norme applicabili

     Restano ferme, in quanto applicabili, le norme di leggi statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge anche se non espressamente richiamate.

     Restano ferme le competenze in materia di bonifica montana già spettanti alle comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[6] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[7] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[8] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[9] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[10] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[12] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[14] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

[15] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[16] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.