§ 2.1.77 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)
Art. 3.  (Misura dell’incentivo)
Art. 4.  (Copertura dei posti vacanti)
Art. 5.  (Divieti ed incompatibilità)
Art. 6.  (Pensionamento per anzianità)
Art. 7.  (Norma transitoria)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.1.77 - L.R. 18 gennaio 2010, n. 1. [1]

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(B.U. 28 gennaio 2010, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, favorisce il contenimento della spesa corrente e il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione dell’amministrazione regionale, tenendo conto dei criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, mediante la riqualificazione della dotazione organica e l’attivazione di incentivi all’esodo del personale regionale.

 

     Art. 2. (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)

1. La Regione favorisce, per le finalità di cui all’articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e per il quadriennio 2010/2013 del personale regionale di qualifica non dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica.

2. Possono beneficiare dell’incentivo di cui al comma 1 i dipendenti in servizio presso l’Assemblea legislativa regionale, la Giunta regionale e gli enti dipendenti se inseriti nel CCNL del comparto “Regioni e Autonomie locali”, in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero maturino entro il 31 dicembre 2013, almeno cinque anni di servizio presso l’Amministrazione regionale;

 

b) abbiano almeno cinquantasette anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero li compiano entro il 31 dicembre 2013;

 

c) non abbiano maturato ovvero non maturino entro la data prevista per la cessazione dal servizio l’anzianità massima contributiva di quaranta anni;

 

d) non abbiano maturato ovvero non maturino alla data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di sessantacinque anni di età, utile per il collocamento a riposo d’ufficio;

 

e) non abbiano già presentato domanda di dimissioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono per se stessi o per un familiare, assistito in forma esclusiva, riconosciuto invalido al 100 per cento dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o hanno riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La risoluzione consensuale è disposta dall’amministrazione, previa istanza del dipendente interessato. La domanda presentata dagli interessati è irrevocabile.

5. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale definiscono, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i termini per l’attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la corresponsione dell’incentivo, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

6. Per gli enti dipendenti dalla Regione le modalità di attuazione della risoluzione consensuale, secondo le modalità di cui alla presente legge e di quelle stabilite dalla Giunta regionale, sono adottate dagli organi di ciascun ente, in base alle competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 3. (Misura dell’incentivo)

1. L’incentivo non può essere superiore a trentasei mensilità del trattamento fisso continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio. La misura dello stesso è calcolata sulla base della differenza tra il requisito previsto dalla normativa vigente per la pensione di anzianità e la posizione del dipendente al momento della cessazione dal servizio con riferimento alla somma dell’età e degli anni di contribuzione.

2. I dipendenti che, entro il primo anno di applicazione della presente legge, possono accedere al trattamento di pensione secondo la normativa vigente, possono beneficiare di un incentivo, una tantum, fino ad un massimo di sei mensilità del trattamento fisso continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al comma 2 deve avvenire entro l’anno 2010.

4. Ai dipendenti che abbiano fruito della risoluzione consensuale prevista dalla presente legge è riconosciuta una integrazione all’incentivo percepito, fino ad un massimo di ventiquattro mensilità, qualora la normativa statale, nel quadriennio di applicazione della presente legge, introduca modificazioni ai requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità che comportino il suo posticipo.

5. L’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l’esercizio finanziario in corso, stabiliscono il numero dei dipendenti che possono beneficiare dell’incentivo tenendo conto:

 

a) delle esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;

 

b) delle preferenze di cui all’articolo 2, comma 3; a parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un’età anagrafica inferiore.

 

     Art. 4. (Copertura dei posti vacanti)

1. I posti che, a seguito dell’applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, risultano essere vacanti al termine di ciascun anno, possono essere coperti nell’anno successivo, in misura non superiore all’80 per cento; i restanti posti sono soppressi dalla dotazione organica complessiva.

2. L’Assemblea legislativa regionale, la Giunta regionale e gli enti dipendenti, per quanto di competenza, provvedono alla copertura dei posti di cui al comma 1, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’Assemblea legislativa regionale, per quanto di competenza, può realizzare risparmi non inferiori al 20 per cento del costo del personale ammesso ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5. (Divieti ed incompatibilità)

1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere riassunti in servizio.

2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.

 

     Art. 6. (Pensionamento per anzianità)

1. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione dell’Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti ed ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo al compimento dell’anzianità massima contributiva prevista dalla normativa statale, con preavviso di sei mesi, fatte salve le decorrenze dei trattamenti pensionistici.

2. L’Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti dipendenti provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 7. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i dipendenti la cui posizione in riferimento alla somma età e anni di contribuzione è inferiore di almeno quattro punti alla quota minima prevista dalla normativa vigente quale requisito di accesso alla pensione di anzianità, possono beneficiare di un incentivo non superiore a quarantotto mensilità. La misura dell’incentivo è calcolata secondo le modalità indicate negli atti di cui al comma 5 dell’articolo 2.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari conseguenti all’applicazione della presente legge trovano copertura a decorrere dall’anno 2010 nelle risorse stanziate nell’UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” e nell’UPB 1.01.01 “Funzionamento Consiglio regionale - corrente”.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2010, n. 11, fermo restando quanto ivi previsto.