§ 2.1.76 - R.R. 18 novembre 2009, n. 7.
Modifiche al regolamento regionale n. 1/2009 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/11/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’articolo 1)
Art. 2.  (Modifiche dell'articolo 4)
Art. 3.  (Modifiche dell'articolo 5)
Art. 4.  (Modifiche dell'articolo 6)
Art. 5.  (Modifica dell’articolo 8)
Art. 6.  (Modifiche dell’articolo 9)
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 10)
Art. 8.  (Modifica dell’articolo 19)
Art. 9.  (Modifica dell’articolo 20)
Art. 10.  (Inserimento del Capo II bis)
Art. 11.  (Modifica dell’articolo 21)


§ 2.1.76 - R.R. 18 novembre 2009, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale n. 1/2009 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale)

(B.U. 3 dicembre 2009, n. 114)

 

Art. 1. (Modifiche dell’articolo 1)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale), dopo la parola: "soccorso" sono aggiunte le parole: ", vestiario antinfortunistico".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del r.r. 1/2009 le parole: “, compreso il vestiario antinfortunistico" sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 del r.r. 1/2009 la parola: "climatizzatori" è sostituita dalle parole: "macchine multifunzioni".

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 del r.r. 1/2009 la parola: "terminali," è soppressa.

5. Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 1 del r.r. 1/2009 le parole: "riviste, giornali e" sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifiche dell'articolo 4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. Il decreto deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12 e 13.".

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

 

“a bis) l'avviso di cui all'articolo 5, comma 4, nel caso di ricorso all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare;”.

3. L'alinea del comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

 

“4. Per le procedure di acquisizione di importo fino a 10.000,00 euro, fermi restando gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, al decreto di cui al comma 1 può essere allegata solo una lettera d'invito riportante:".

4. Il numero 7) della lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 1/2009 è abrogato.

5. Dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

 

"l bis) l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge.”.

6. Il comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

 

"5. Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un unico operatore economico, individuato anche con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 5, esclusivamente le procedure di acquisizione di importo fino a 10.000,00 euro. In tal caso, la lettera di invito, allegata al decreto di cui al comma 1, contiene gli elementi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), i), l) e l bis).”.

 

     Art. 3. (Modifiche dell'articolo 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 1/2009 le parole: "all'articolo 9" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 9 e 10".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 1/2009 è inserito il seguente:

 

"2 bis. Ai fini del rispetto del criterio di rotazione indicato al comma 2, l'operatore economico risultato aggiudicatario di procedure di acquisizione in economia per un importo complessivo di 50.000,00 euro non può essere invitato dalla stessa struttura organizzativa appaltante per l'acquisizione dello stesso bene o servizio se non è trascorso un anno dall'ultimo affidamento, fatti salvi i casi di comprovata necessità.".

3. Al comma 6 dell'articolo 5 del r.r. 1/2009 le parole: "all'articolo 9" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 9 e 10".

4. Al comma 7 dell'articolo 5 del r.r. 1/2009 le parole: ", comma 5" sono soppresse.

5. Al comma 11 dell'articolo 5 del r.r. 1/2009 dopo le parole: "promuovono adeguata istruttoria” sono aggiunte le seguenti: ", anche utilizzando dati già disponibili.".

6. Dopo il comma 13 dell'articolo 5 del r.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

 

"13 bis. Per l'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle elezioni disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), l'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è elevato fino ai limiti stabiliti dalla normativa statale vigente. Il relativo procedimento può essere effettuato, sulla base di adeguata motivazione, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.".

 

     Art. 4. (Modifiche dell'articolo 6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 1/2009 è inserito il seguente:

 

"1 bis. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12 e 13.".

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del r.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

 

"6. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. E' stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero in forma elettronica nel caso di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.”.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 8)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 1/2009 è inserito il seguente:

 

"1 bis. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento superiore 10.000,00 euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, per le quali le vigenti disposizioni prevedono la negoziazione diretta con un unico operatore economico, è possibile evitare che l'offerta sia corredata della garanzia di cui all’articolo 75 del d.lgs. 163/2006.

 

     Art. 6. (Modifiche dell’articolo 9)

1. Al comma 5 dell’articolo 9 del r.r. 1/2009 le parole: “, nonché per classi d’importo” sono soppresse.

2. Al comma 6 del’articolo 9 del r.r. 1/2009 le parole: “nei detti elenchi” sono sostituite dalle parole: “nel detto elenco”.

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 10)

1. Il comma 15 dell'articolo 10 del r.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

 

"15. Ai fini della permanenza nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o della malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.".

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 19)

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del r.r. 1/2009 le parole: "di cui all'articolo 18, comma 3" sono sostituite dalle parole: "a denaro e a materia" e le parole: "delle riscossioni e delle spese" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica dell’articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2009 le parole: "ed i collaboratori" sono sostituite dalle parole: "e gli agenti contabili”.

 

     Art. 10. (Inserimento del Capo II bis)

1. Dopo il capo II del r.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

 

“CAPO II bis – Inventario dei beni mobili

 

Art. 20 bis – (Registro).

 

1. I beni mobili acquisiti che costituiscono incremento del patrimonio sono registrati su apposito registro inventario.

 

2. La registrazione deve avvenire non appena sia stato possibile eseguire i controlli sulla regolarità della fornitura e, quando previsto, il relativo collaudo e comunque prima della liquidazione della fattura.

 

3. I beni di modico valore, di fragile consistenza e destinati al rapido consumo non sono inventariabili e vengono amministrati attraverso un registro di carico e scarico.

 

4. La cancellazione o scarico del bene dall'inventario è autorizzata con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di economato.

 

5. Al termine di ogni esercizio finanziario, il dirigente di cui al comma 4 procede alla rilevazione della situazione inventariale finale, anche al fine di stabilirne il valore patrimoniale.

 

Art. 20 ter –  (Agenti consegnatari).

 

1. Il dirigente della struttura competente in materia di economato svolge le funzioni di consegnatario centrale dell'Amministrazione e coordina i sub consegnatari presso le altre strutture.

 

2. I sub-consegnatari sono individuati dai dirigenti dei servizi regionali, d'intesa con il dirigente della struttura competente in materia di economato.".

 

     Art. 11. (Modifica dell’articolo 21)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

"1 bis. In sede di prima istituzione dell'elenco di cui all'articolo 10, la sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici verifica le condizioni di ammissibilità alla sezione di cui al comma 4, lettera i), del medesimo articolo 10 degli operatori già iscritti nell'albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 1217.".