Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 18/11/2009 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche dell’articolo 1) |
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 4) |
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 5) |
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 6) |
Art. 5. (Modifica dell’articolo 8) |
Art. 6. (Modifiche dell’articolo 9) |
Art. 7. (Modifica dell’articolo 10) |
Art. 8. (Modifica dell’articolo 19) |
Art. 9. (Modifica dell’articolo 20) |
Art. 10. (Inserimento del Capo II bis) |
Art. 11. (Modifica dell’articolo 21) |
§ 2.1.76 - R.R. 18 novembre 2009, n. 7.
Modifiche al regolamento regionale n. 1/2009 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale)
(B.U. 3 dicembre 2009, n. 114)
Art. 1. (Modifiche dell’articolo 1)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 del
4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 del
5. Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 1 del
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 4)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del
"1 bis. Il decreto deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12 e 13.".
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del
“a bis) l'avviso di cui all'articolo 5, comma 4, nel caso di ricorso all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare;”.
3. L'alinea del comma 4 dell'articolo 4 del
“4. Per le procedure di acquisizione di importo fino a 10.000,00 euro, fermi restando gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, al decreto di cui al comma 1 può essere allegata solo una lettera d'invito riportante:".
4. Il numero 7) della lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 del
5. Dopo la lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 del
"l bis) l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge.”.
6. Il comma 5 dell'articolo 4 del
"5. Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un unico operatore economico, individuato anche con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 5, esclusivamente le procedure di acquisizione di importo fino a 10.000,00 euro. In tal caso, la lettera di invito, allegata al decreto di cui al comma 1, contiene gli elementi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), i), l) e l bis).”.
Art. 3. (Modifiche dell'articolo 5)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 del
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del
"2 bis. Ai fini del rispetto del criterio di rotazione indicato al comma 2, l'operatore economico risultato aggiudicatario di procedure di acquisizione in economia per un importo complessivo di 50.000,00 euro non può essere invitato dalla stessa struttura organizzativa appaltante per l'acquisizione dello stesso bene o servizio se non è trascorso un anno dall'ultimo affidamento, fatti salvi i casi di comprovata necessità.".
3. Al comma 6 dell'articolo 5 del
4. Al comma 7 dell'articolo 5 del
5. Al comma 11 dell'articolo 5 del
6. Dopo il comma 13 dell'articolo 5 del
"13 bis. Per l'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle elezioni disciplinate dalla
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 6)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del
"1 bis. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12 e 13.".
2. Il comma 6 dell'articolo 6 del
"6. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. E' stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero in forma elettronica nel caso di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.”.
Art. 5. (Modifica dell’articolo 8)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del
"1 bis. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento superiore 10.000,00 euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, per le quali le vigenti disposizioni prevedono la negoziazione diretta con un unico operatore economico, è possibile evitare che l'offerta sia corredata della garanzia di cui all’articolo 75 del
Art. 6. (Modifiche dell’articolo 9)
1. Al comma 5 dell’articolo 9 del
2. Al comma 6 del’articolo 9 del
Art. 7. (Modifica dell’articolo 10)
1. Il comma 15 dell'articolo 10 del
"15. Ai fini della permanenza nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o della malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.".
Art. 8. (Modifica dell’articolo 19)
1. Al comma 7 dell'articolo 19 del
Art. 9. (Modifica dell’articolo 20)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del
Art. 10. (Inserimento del Capo II bis)
1. Dopo il capo II del
“CAPO II bis – Inventario dei beni mobili
Art. 20 bis – (Registro).
1. I beni mobili acquisiti che costituiscono incremento del patrimonio sono registrati su apposito registro inventario.
2. La registrazione deve avvenire non appena sia stato possibile eseguire i controlli sulla regolarità della fornitura e, quando previsto, il relativo collaudo e comunque prima della liquidazione della fattura.
3. I beni di modico valore, di fragile consistenza e destinati al rapido consumo non sono inventariabili e vengono amministrati attraverso un registro di carico e scarico.
4. La cancellazione o scarico del bene dall'inventario è autorizzata con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di economato.
5. Al termine di ogni esercizio finanziario, il dirigente di cui al comma 4 procede alla rilevazione della situazione inventariale finale, anche al fine di stabilirne il valore patrimoniale.
Art. 20 ter – (Agenti consegnatari).
1. Il dirigente della struttura competente in materia di economato svolge le funzioni di consegnatario centrale dell'Amministrazione e coordina i sub consegnatari presso le altre strutture.
2. I sub-consegnatari sono individuati dai dirigenti dei servizi regionali, d'intesa con il dirigente della struttura competente in materia di economato.".
Art. 11. (Modifica dell’articolo 21)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del
"1 bis. In sede di prima istituzione dell'elenco di cui all'articolo 10, la sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici verifica le condizioni di ammissibilità alla sezione di cui al comma 4, lettera i), del medesimo articolo 10 degli operatori già iscritti nell'albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 1217.".