§ 2.1.38 – L.R. 8 agosto 1997, n. 54.
Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/08/1997
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Valorizzazione professionale).
Art. 3.  (Corsi-concorso riservati al personale regionale).
Art. 4.  (Concorsi e corsi-concorso pubblici).
Art. 5.  (Ammissione ai corsi-concorso).
Art. 6.  (Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine).
Art. 7.  (Contratti a tempo determinato).
Art. 8.  (Ristrutturazione dotazione organica).
Art. 9.  (Personale delle segreterie particolari).
Art. 10.  (Competenze al personale delle segreterie particolari).
Art. 11.  (Transitorietà dei trattamenti economici).
Art. 12.  (Norme finali).
Art. 13.  (Abrogazioni e modificazioni).
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Entrata in vigore).


§ 2.1.38 – L.R. 8 agosto 1997, n. 54.

Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari.

(B.U. 14 agosto 1997, n. 56).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. Con la presente legge la Regione, nell'ambito del processo di revisione organizzativa, detta norme per la gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché sul trattamento economico accessorio degli addetti alle strutture organizzative di diretta collaborazione con i componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Le disposizioni di cui al titolo primo della presente legge si applicano fino al 31 dicembre 1998 al personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi case popolari, separatamente nell'ambito delle strutture di propria competenza.

TITOLO I

Norme di carattere flessibile

 

     Art. 2. (Valorizzazione professionale).

     1. La Regione, nei limiti di stanziamento di bilancio, e comunque fino al termine di cui all'articolo 1, comma 2, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo di riorganizzazione e della valorizzazione professionale dei dipendenti.

     2. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzata ad aumentare:

     a) la percentuale del personale in servizio in ciascuna qualifica al quale è attribuibile il premio per la qualità della prestazione individuale previsto dall'articolo 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché i valori economici stabiliti nella tabella allegato B del medesimo articolo;

     b) l'importo dell'indennità di area direttiva prevista dall'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

     3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante integrazione dell'apposito fondo per il finanziamento del trattamento accessorio.

 

     Art. 3. (Corsi-concorso riservati al personale regionale).

     1. La Giunta regionale, ai fini della copertura di una percentuale non superiore al 50 per cento dei posti vacanti nelle dotazioni organiche per ciascuna delle qualifiche non dirigenziali, bandisce corsi-concorso di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale.

     2. L'ammissione ai corsi-concorso è disposta previa selezione effettuata secondo l'articolo 5, commi 2 e 3. Ai corsi-concorso di cui al comma 1 è ammesso un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei posti da coprire per ciascuna qualifica; ai corsi-concorso è ammesso un numero di candidati non superiore al triplo del numero dei posti da coprire per ciascuna qualifica, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a tre.

     3. Alle selezioni possono partecipare coloro i quali sono in possesso di entrambe le seguenti condizioni:

     a) essere dipendenti di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti a una delle due qualifiche immediatamente inferiori a quella dei posti messi a concorso da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ovvero, in mancanza, quello di grado immediatamente inferiore unitamente ad un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata presso pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso.

     4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per i posti della qualifica dirigenziale una volta individuate, entro il 30 novembre 1997, le relative vacanze a seguito della rideterminazione della dotazione organica riferita a tale specifica qualifica.

     5. Alle selezioni fino alla settima qualifica funzionale possono comunque partecipare i dipendenti di ruolo della Regione con una anzianità di servizio di almeno dodici anni maturata presso lo stesso ente nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso.

     6. Ai fini della partecipazione alle selezioni per la qualifica dirigenziale e per la ottava qualifica funzionale è richiesto comunque il diploma di laurea e, qualora le funzioni connesse al posto messo a concorso comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione, è richiesto il possesso del diploma di laurea e di detta abilitazione professionale.

     7. Alle selezioni per l'ottava qualifica funzionale possono partecipare i dipendenti di ruolo della Regione in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno unitamente ad una anzianità di servizio di almeno sette anni presso lo stesso ente nella qualifica immediatamente inferiore.

     8. L'anzianità di servizio richiesta dalla lettera b) del comma 3, maturata presso pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione Marche, non può essere fatta valere ai sensi della lettera a) del medesimo comma.

     9. Entro la data del 31 dicembre 1998 si effettua un solo corso- concorso per ogni qualifica e profilo professionale.

     10. Le graduatorie finali di ciascun concorso devono essere approvate a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1998 [1]. Le graduatorie approvate conservano validità fino all'approvazione delle graduatorie di nuovi concorsi e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate per la copertura dei posti che si siano resi vacanti successivamente all'emanazione del bando.

 

     Art. 4. (Concorsi e corsi-concorso pubblici).

     1. Per la copertura dei restanti posti vacanti per i quali l'assunzione non avviene attraverso il ricorso alle liste di collocamento, si provvede mediante concorsi o corsi-concorso pubblici, ai quali non si applica la riserva per il personale interno.

     2. L'avvio dei concorsi o corsi-concorso di cui al comma 1 avviene contestualmente ai corsi-concorso di cui al comma 1 dell'articolo 3 e per un numero pari di posti.

     3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per i posti della qualifica dirigenziale una volta individuate le relative vacanze a seguito della rideterminazione della dotazione organica riferita a tale specifica qualifica.

     4. Si applicano ai concorsi e corsi-concorso pubblici le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 6, 9 e 10 della presente legge ed il titolo II della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31.

 

     Art. 5. (Ammissione ai corsi-concorso).

     1. I corsi-concorso di cui agli articoli 3 e 4 consistono nell'effettuazione di un corso selettivo di reclutamento e formazione, con prove finali scritte e orali.

     2. Il bando definisce per ciascuna qualifica il numero dei posti da ricoprire e dei candidati ammissibili, le prove di selezione, basate su test, nonché la durata, i programmi, le prove finali dei corsi-concorso e quant'altro attiene allo svolgimento dei corsi-concorso.

     3. Le prove di selezione possono essere effettuate anche tramite aziende specializzate in selezione di personale.

     4. I corsi sono svolti dalla scuola di formazione del personale regionale o da altro ente pubblico o privato specializzato nella formazione del personale nel settore pubblico e privato.

 

     Art. 6. (Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine).

     1. Nelle more dello svolgimento dei corsi-concorso previsti dalla presente legge per la copertura provvisoria dei relativi posti possono essere conferiti dalla Giunta regionale incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori per un periodo che non si protragga comunque oltre il 31 dicembre 1998.

     2. Ai medesimi fini la Giunta regionale può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo che non si protragga comunque oltre il 31 dicembre 1998.

 

     Art. 7. (Contratti a tempo determinato).

     1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente sulla base di concorsi per titoli.

     2. La Giunta regionale stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonché criteri e modalità per la selezione dei candidati, che può avvenire tramite le aziende specializzate di cui al comma 3 dell'articolo 5.

     3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate in casi d'urgenza anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso, nonché le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.

 

     Art. 8. (Ristrutturazione dotazione organica).

     1. Fino al compimento dell'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta regionale, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, è autorizzata ad incrementare di settantacinque unità la dotazione della qualifica funzionale quinta, profilo professionale "Operatore di elaborazione dati", e di cinquantatré unità la dotazione della qualifica funzionale terza, profilo professionale "Addetto ai servizi ausiliari - operatore tecnico", con contestuale soppressione di altrettanti posti delle qualifiche funzionali quarta e seconda al fine di garantire il vincolo di spesa.

     2. In sede di prima attuazione i nuovi posti di terza qualifica sono coperti con il personale della qualifica inferiore inquadrato nella stessa da almeno tre anni al 31 dicembre 1996, previo superamento di prova d'idoneità.

     3. Sempre in sede di prima applicazione, i nuovi posti di quinta qualifica sono coperti attraverso una selezione interna per prova pratica al computer, tra il personale inquadrato nelle qualifiche inferiori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Agli interventi di ristrutturazione della dotazione organica del Consiglio regionale di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza con proprie deliberazioni, fermo restando il vincolo di spesa derivante dalla rispettiva dotazione.

     5. Il personale trasferito successivamente alla data del 1° ottobre 1990 nel ruolo unico regionale a seguito delle procedure di mobilità previste dall'articolo 6 della l.r. 42/1988, dalla l.r. 1/1991 e dalla l.r. 23 luglio 1996, n. 27, già in possesso nell'ente di provenienza del profilo professionale corrispondente a quello indicato nelle tabelle n. 2 e n. 3 della l.r. 26 aprile 1990, n. 29, è ascritto, con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla qualifica funzionale corrispondente a quella indicata nelle anzidette tabelle.

     6. Fermi restando i requisiti, anche temporali, fissati dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 28 marzo 1990, n. 18, i termini previsti dal comma 3 dello stesso articolo per la presentazione della domanda sono riaperti per giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Disposizioni sul funzionamento e sul trattamento economico del personale delle segreterie particolari

 

     Art. 9. (Personale delle segreterie particolari).

     1. Il personale assegnato alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previsto dall'articolo 25 e dal comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, è tenuto a prestare l'orario di lavoro previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalle altre norme vigenti in materia.

     2. L'orario di servizio è suscettibile di flessibilità secondo le esigenze dell'attività istituzionale dei titolari delle rispettive strutture.

     3. I dipendenti regionali di cui al comma 1 debbono essere in possesso di qualifica funzionale non superiore all'ottava.

 

     Art. 10. (Competenze al personale delle segreterie particolari).

     1. Il personale che presta servizio nelle strutture di cui all'articolo 9, è escluso dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale, quali compensi per lavoro straordinario, compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dal vigenti CCNL, per il personale delle Regioni e delle autonomie locali.

     2. Onde compensare l'esclusione dalle competenze di cui al comma 1, ai responsabili delle segreterie particolari di cui all'articolo 9 compete per la durata dell'incarico, oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità annua lorda da corrispondersi in dodici rate mensili secondo la tabella sotto riportata:

     a) segreteria del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale, lire quindicimilioni;

     b) segreteria Vice Presidente della Giunta regionale, lire tredicimilioni;

     c) segreterie Assessori e Vice Presidenti del Consiglio regionale, lire undicimilioni;

     d) segreterie Consiglieri segretari del Consiglio regionale, lire diecimilioni.

     3. Al restante personale delle segreterie particolari compete un'indennità annua lorda da corrispondersi in dodici rate mensili, correlata alla qualifica funzionale rivestita secondo la tabella sotto riportata:

 

          qualifiche funzionali

 

II                               3.600.000

III                              4.600.000

IV                               5.600.000

V                                6.600.000

VI                               7.600.000

VII                              8.900.000

VIII                             9.900.000

 

     4. Al personale esterno di cui all'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, con funzioni di responsabilità, compete oltre al trattamento economico in godimento, una indennità annua lorda da corrispondersi in dodici rate mensili, in relazione alla consistenza numerica del gruppo consiliare secondo la tabella sotto riportata:

gruppo lettera a) articolo 4 l.r. 34/1988, lire 3.000.000

gruppo lettera b) articolo 4 l.r. 34/1988, lire 5.000.000

gruppo lettera c) articolo 4 l.r. 34/1988, lire 7.000.000

gruppo lettera d) articolo 4 l.r. 34/1988, lire 9.000.000

     Le suddette indennità vengono rideterminate periodicamente in sede di contrattazione decentrata integrativa.

     Il suddetto personale è escluso dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale previsti dal CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali. [2]

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, commi 1 e 3, si applicano al restante personale dei gruppi consiliari e al personale di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 14 marzo 1989, n. 4 così come modificato dal comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

     6. Il personale regionale di ruolo di cui all'articolo 25 ed all'articolo 35, comma 5, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, al termine dell'incarico, viene riassegnato all'area al cui interno è compreso il servizio di provenienza.

     7. Gli autisti assegnati alla guida di autovetture in dotazione ai componenti la Giunta regionale ed ai componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esclusi dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale, quali compensi per lavoro straordinario, compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dal vigente CCNL per il personale delle Regioni e delle autonomie locali.

     8. Onde compensare l'esclusione dalle competenze di cui al comma 7, allo stesso personale compete per la durata dell'assegnazione oltre al trattamento economico in godimento, un'indennità annua lorda di lire tredicimilioni da corrispondersi in dodici rate mensili e rapportata al periodo di effettivo servizio.

 

     Art. 11. (Transitorietà dei trattamenti economici).

     1. I trattamenti di cui agli articoli 9 e 10 sono riconosciuti, in via transitoria, in attesa della specifica disciplina contrattuale così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

TITOLO III

Disposizioni varie

 

          Art. 12. (Norme finali).

     1. [3].

     2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della l.r. 42/1988, è consentita la mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici in misura non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica non dirigenziale disponibili.

     3. [4].

     4. I dipendenti regionali che svolgono qualificate attività professionali implicanti l'iscrizione ad albi oppure attività tecnico scientifiche o di ricerca sono iscritti in apposito elenco istituito presso il servizio personale della Giunta regionale. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione del personale nel suddetto elenco.

     5. Per il personale del Consiglio regionale e degli enti dipendenti, le competenze che la presente legge assegna alla Giunta regionale sono svolte rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dai competenti organi amministrativi degli enti dipendenti.

     6. La Giunta regionale provvede ad indire un concorso riservato per titoli ed esami per la copertura di un numero massimo di tre posti vacanti della ottava qualifica funzionale. Al concorso è ammesso a partecipare il personale con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di almeno cinque anni con la Regione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sia in possesso della laurea e di tutti gli altri requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

 

     Art. 13. (Abrogazioni e modificazioni).

     1. Il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 30/1990 è abrogato.

     2. [5].

     3. [6].

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità recate dai capitoli 1110104, 1210101 e 1210102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 e successivi.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la struttura del bilancio della Regione dovrà prevedere mediante l'istituzione di appositi capitoli, la separazione degli stanziamenti di spesa occorrenti per la gestione del personale di cui al titolo secondo della presente legge, da quelli attinenti alle restanti strutture dell'organizzazione regionale.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Termine già prorogato al 30 giugno 1999 dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1999, n. 3 ed ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1999, n. 21.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 9 giugno 2006, n. 6.

[3] Sostituisce l'art. 5, comma 16, della L.R. 4 novembre 1988, n. 42.

[4] Sostituisce l'art. 38, comma 6, della L.R. 4 novembre 1988, n. 42.

[5] Sostituisce l'art. 25, comma 5, della L.R. 26 aprile 1990 n. 30.

[6] Modifica l'art. 35, comma 5, della L.R. 26 aprile 1990, n. 30.