§ 1.8.19 - L.R. 26 giugno 2008, n. 17.
Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:26/06/2008
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Procedimento di adesione)
Art. 3.  (Obblighi dei soggetti e revoca dell’adesione)
Art. 4.  (Elenco)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Disposizioni transitorie e finali)


§ 1.8.19 - L.R. 26 giugno 2008, n. 17.

Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi

(B.U. 3 luglio 2008, n. 62)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina l’adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi, senza fini di lucro, operanti da almeno un triennio, che svolgono per statuto attività di notevole interesse connesse con le finalità regionali e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

1 bis. In attuazione di normative o accordi a carattere nazionale o internazionale l’adesione può essere disposta anche a favore di enti od organismi, comunque denominati, costituendi ovvero la cui costituzione risale a un periodo inferiore a quello indicato al comma 1 [1].

 

     Art. 2. (Procedimento di adesione)

1. La Giunta regionale stabilisce le procedure per l’adesione di cui all’articolo 1.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, delibera l’adesione, disponendo in merito al versamento della eventuale quota di spettanza della Regione nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio.

 

     Art. 3. (Obblighi dei soggetti e revoca dell’adesione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti cui la Regione ha aderito trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione in merito all’attività svolta nell’anno precedente, secondo modalità stabilite dalla Giunta medesima con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Sulla relazione di cui al comma 1 il dirigente del servizio regionale competente può formulare osservazioni.

3. La revoca dell’adesione è disposta, previo parere della commissione assembleare competente:

a) qualora siano intervenute modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo che determinino il venir meno della rispondenza alle finalità e ai requisiti indicati all’articolo 1;

b) qualora sia negativa la valutazione in ordine alla permanenza dell’interesse all’adesione ai sensi dell’articolo 1.

 

     Art. 4. (Elenco)

1. Presso la Giunta regionale è istituito l’elenco dei soggetti cui la Regione aderisce ai sensi della presente legge. L’elenco è comunicato alla Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale unitamente alle quote versate annualmente ai soggetti cui la Regione aderisce.

2. Ogni tre anni, previo parere della competente commissione assembleare, la Giunta regionale effettua la revisione generale dell’elenco di cui al comma 1, disponendo le eventuali revoche ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 438.706,66. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 a carico dell’UPB 1.02.02 per gli interventi della legge regionale 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) abrogata dalla presente legge.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 1.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale per l’anno 2008 e seguenti.

 

     Art. 6. (Disposizioni transitorie e finali)

1. La deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 della l.r. 52/1997 sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 4 della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la prima revisione dell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, secondo le modalità indicate nell’articolo medesimo.

4. La l.r. 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) è abrogata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.