§ 1.6.3 - Legge Regionale 28 giugno 1991, n. 15.
Organizzazione e funzionamento dell'Organo di Controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 controllo sugli atti degli enti locali
Data:28/06/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Istituzione del comitato e delle sue sezioni.
Art. 2.  Composizione del comitato regionale di controllo.
Art. 3.  Presidente e vice-presidente.
Art. 4.  Indennità e rimborso spese.
Art. 5.  Decadenza e dimissioni.
Art. 6.  Riparto delle competenze.
Art. 7.  Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo.
Art. 8.  Atti degli enti diversi dai comuni e dalle province soggetti a controllo.
Art. 9.  Invio degli atti soggetti a controllo.
Art. 10.  Modalità di controllo.
Art. 11.  Controllo sui bilanci.
Art. 12.  Potere sostitutivo.
Art. 13.  Funzionamento.
Art. 14.  Deliberazioni.
Art. 15.  Coordinamento delle funzioni di controllo.
Art. 16.  Norme sull'unitarietà di indirizzo.
Art. 17.  Pubblicazione e consultazione degli atti di controllo.
Art. 18.  Segreteria dell'organo di controllo.
Art. 19.  Norme transitorie e finali.
Art. 20.  Norma finanziaria.


§ 1.6.3 - Legge Regionale 28 giugno 1991, n. 15.

     Organizzazione e funzionamento dell'Organo di Controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali.

 

 

Capo I

Costituzione del comitato regionale di controllo

 

Art. 1. Istituzione del comitato e delle sue sezioni.

     1. Il comitato regionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione e dell'articolo 61 dello Statuto regionale, ha sede nel comune capoluogo di regione.

     2. Il comitato è articolato in sezioni per territorio corrispondente alle province. La sezione ha sede nel comune capoluogo di provincia.

     3. Il comitato regionale e le sue sezioni sono costituiti con decreto del presidente della Giunta regionale che nomina i componenti e ne dispone la seduta d'insediamento.

 

     Art. 2. Composizione del comitato regionale di controllo.

     1. Il comitato regionale di controllo e le singole sezioni sono composti rispettivamente da quattro esperti effettivi e da due esperti supplenti, eletti dal consiglio regionale, nonchè da un esperto effettivo ed un esperto supplente, designati dal commissario di governo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Gli esperti sono eletti dal consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti e in seconda votazione, da tenersi non oltre la seduta immediatamente successiva, con la maggioranza dei tre quinti degli stessi.

     3. Le terne di nominativi previste per la elezione da parte del consiglio regionale dei componenti di cui alla lettera a) n. 1 e n. 2 comma 1 dell'articolo 42 della legge 142/1990, sono richieste dal presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è verificata la causa di rinnovo dell'organo, come determinata ai sensi del successivo comma 7, al competente ordine professionale individuato in relazione alla sede dell'organo al quale si riferiscono le designazioni.

     4. Le terne di nominativi devono essere comunicate al presidente della giunta regionale dai competenti ordini professionali entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione. In caso di mancata designazione della terna nel termine suddetto e comunque entro trenta giorni dall'invio della richiesta, il consiglio regionale vi provvede, in via sostitutiva, attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.

     5. I componenti supplenti, nel caso si tratti di esperti esercitanti le attività di avvocato o dottore commercialista o ragioniere, sono scelti nell'ambito delle terne previste dal comma 3.

     6. Ai componenti del comitato e delle sezioni si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

     7. Il comitato regionale e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando, per dimissioni o per decadenza ai sensi dell'articolo 5, venga meno contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti. Il comitato regionale e le sezioni, nonchè i singoli componenti dimissionari, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi.

     8. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità a far parte del comitato regionale e delle sezioni sono stabilite dall'articolo 43 della legge 142/1990.

 

     Art. 3. Presidente e vice-presidente.

     1. Nella seduta di insediamento il comitato regionale e ciascuna sezione eleggono, a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il presidente e il vice- presidente scelti tra quelli eletti dal consiglio regionale.

     2. Qualora dopo due votazioni nessun componente abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente il componente che nella successiva votazione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il componente designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti; a parità di voti anche del consiglio risulta eletto il più anziano di età.

     3. Le stesse modalità si applicano per l'elezione del vice-presidente.

     4. Il presidente del comitato regionale o della sezione convoca e presiede le sedute, assegna le pratiche ai componenti per la relativa istruttoria in base ai criteri fissati collegialmente ai sensi dell'articolo 13, cura i rapporti con gli organi della Regione.

     5. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     6. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente assume le funzioni di presidente il componente effettivo designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti e, a parità di voti, subentra il più anziano di età.

     7. Il presidente e il vice presidente del comitato e delle sezioni, se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati sono collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi del comma 7 dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 4. Indennità e rimborso spese.

     1. Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni spetta, per ogni seduta dell'organo collegiale e nei limiti di centoventi sedute annue, una indennità di presenza nella seguente misura:

     a) presidente, lire 200.000

     b) vice presidente, lire 160.000

     c) componenti effettivi e supplenti, lire 130.000

     Tali misure sono annualmente rideterminate dalla giunta regionale, in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

     2. Il presidente e il vice presidente del comitato di controllo e delle sezioni, se dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, continuano a percepire il trattamento economico in godimento e la relativa spesa è a carico della Regione, se dipendenti privati, collocati in aspettativa non retribuita, hanno diritto ad una indennità pari al trattamento economico in godimento entro il limite massimo del trattamento economico previsto per il dirigente di servizio della Regione.

     3. La misura dell'indennità di presenza è ridotta del settanta per cento per il presidente e il vice presidente se dipendenti pubblici collocati fuori ruolo o se dipendenti privati collocati in aspettativa.

     4. Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni competono inoltre i rimborsi spese previsti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

     5. Le indennità previste dal presente articolo sono sostitutive di quelle stabilite dalla tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni per la parte relativa al comitato regionale di controllo e sue sezioni autonome.

 

     Art. 5. Decadenza e dimissioni.

     1. Il componente del comitato regionale o di una sezione che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del collegio di appartenenza, decade dall'ufficio.

     2. La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

     3. La decadenza dei componenti elettivi è dichiarata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta regionale e comunicata ai competenti ordini professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. La dichiarazione di decadenza del componente non elettivo è pronunciata dal consiglio regionale e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di governo, perchè provveda alla sostituzione.

     5. Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi.

     6. Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale gli chiede di optare entro il termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale si provvede in conformità a quanto stabilito nei commi 3 e 4.

     7. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.

     8. Il comitato regionale o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione all'autorità competente per l'avvio, entro trenta giorni, della procedura di sostituzione che comunque dovrà essere completata nei successivi sessanta giorni. Analoga comunicazione è inviata al presidente della giunta regionale.

     9. In caso di morte di un componente dell'organo di controllo si applica quanto previsto al comma 8.

     10. Il componente subentrante resta in carico sino al rinnovo del collegio di appartenenza.

 

 

Capo II

Competenze del comitato regionale di controllo

 

     Art. 6. Riparto delle competenze.

     1. Il comitato regionale di controllo esercita esclusivamente il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei consorzi tra enti locali a partecipazione provinciale, degli altri enti locali operanti in ambito territoriale regionale o interprovinciale, per i quali la legge prevede il controllo da parte dell'organo regionale di controllo.

     2. E' svolto altresì dal comitato regionale, in conformità alle leggi vigenti, il controllo sugli atti relativi alla gestione del servizio sanitario, ivi compresi gli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tale scopo il comitato è integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale e da un rappresentante del ministero del tesoro.

     3. Le sezioni del comitato regionale esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni, dei consorzi tra enti locali a partecipazione comunale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza, degli altri enti locali operanti in ambito sub-provinciale per i quali la legge prevede il controllo da parte dell'organo regionale di controllo, nonchè degli enti pubblici che amministrano terre civiche.

 

     Art. 7. Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo.

     1. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità gli atti che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali, nonchè quelli che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato regionale o alle sezioni competenti.

     2. Sono altresì soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti di nomina adottati dal presidente della provincia o dal sindaco, in sostituzione rispettivamente del consiglio provinciale o comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 della legge 142/1990.

     3. Il controllo eventuale sugli atti delle giunte provinciali e comunali può essere attivato, per le materie ed entro i limiti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge 142/1990, sulla base di una richiesta scritta e motivata, presentata dai soggetti ivi indicati entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio degli stessi per il tramite del segretario provinciale o comunale, al presidente della provincia o al sindaco del comune di appartenenza, che provvede a inviarli al comitato regionale o alla sezione competente entro i dieci giorni successivi, restando sospesa l'esecutività degli atti medesimi.

     4. Allo scopo di consentire la presentazione della richiesta di cui al comma 3, gli atti delle giunte provinciali e comunali, sono comunicati integralmente e contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari, che a tal fino possono eleggere domicilio presso la segreteria dell'ente di appartenenza.

     5. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti di mera esecuzione di altri atti, quelli privi di contenuto dispositivo, nonché quelli meramente confermativi di altri già esecutivi a norma di legge.

 

     Art. 8. Atti degli enti diversi dai comuni e dalle province soggetti a controllo.

     1. Al controllo sugli atti delle comunità montane, delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali a partecipazione comunale e provinciale si applicano le norme di cui all'articolo 7, intendendosi sostituiti al consiglio l'assemblea e alla giunta il corrispondente organo esecutivo.

     2. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, il controllo sugli atti degli altri enti indicati dall'articolo 6, esclusi gli atti delle unità sanitarie locali, viene esercitato dal comitato regionale o dalle singole sezioni con riguardo agli atti fondamentali corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 32 della legge 142/1990, per quanto applicabile.

     3. Sono sottoposti al controllo di legittimità del comitato regionale gli atti delle unità sanitarie locali, nei limiti indicati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni; gli stessi atti sono contestualmente trasmessi per l'approvazione alla giunta regionale.

 

Capo III

Esercizio del controllo

 

     Art. 9. Invio degli atti soggetti a controllo.

     1. Gli atti soggetti a controllo, pubblicati secondo le vigenti norme della legge statale, sono trasmessi al comitato regionale o alla sezione competente in triplice copia autenticata o allegati, in duplice copia, ad un elenco descrittivo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

     2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni per gli atti dichiarati urgenti, e quindi immediatamente esecutivi, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al collegio deliberante, a pena di decadenza.

     3. I termini previsti dagli articoli 10 e 11 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, contestualmente alla consegna, dall'ufficio competente del comitato regionale o della sezione sulla copia dell'atto da restituire all'ente o sull'elenco descrittivo.

 

     Art. 10. Modalità di controllo.

     1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     2. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se, nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo e, fatto salvo il diverso termine sancito dal comma 7 dell'articolo 34 legge 142/1990, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato, che indichi, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

     3. La deliberazione di annullamento deve essere comunicata, anche telegraficamente o con mezzi telematici, all'ente interessato con contestuale indicazione della motivazione, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

     4. L'organo di controllo può richiedere all'ente interessato, entro il termine stabilito nei commi precedenti e per non più di una volta per lo stesso atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     5. In tale caso la decorrenza dei termini è interrotta e riprende nuovamente dalla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti, secondo le modalità di cui all'articolo 9.

     6. Gli enti debbono trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta motivata; dalla scadenza di tale termine decorre comunque il termine successivo di venti giorni per la determinazione dell'organo di controllo.

     7. Gli esposti presentati contro atti soggetti a controllo non hanno effetto nel decorso dei termini di cui ai commi precedenti.

     8. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto.

     9. Non è ammessa alcun'altra forma di sospensione o interruzione dei termini diversa da quella prevista al comma 8.

     10. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi anche prima del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, se il comitato regionale o le sezioni danno comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

     11. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo. Sono ammessi invece annullamenti di singole parti dell'atto aventi effetti limitati al loro specifico oggetto.

 

     Art. 11. Controllo sui bilanci.

     1. Il termine per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo è di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di legge dello Stato. Il decorso del termine determina l'esecutività delle relative deliberazioni.

     2. Per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo si adottano le modalità fissate dall'articolo 10, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.

     3. Nell'esame del conto consuntivo il comitato regionale o le sezioni possono altresì indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto stesso, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

     4. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 3 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo o le sezioni provvedono alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto steso, scelti tra i dipendenti della Regione o tra i dipendenti comunali o provinciali con la qualifica di dirigente, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, previa intesa con il sindaco o il presidente della provincia di appartenenza. Non possono essere nominati i dipendenti o i segretari comunali e provinciali degli enti inadempienti. L'atto di nomina ne stabilisce il relativo compenso, posto a carico dell'ente inadempiente.

     5. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse e le delibere di approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 12. Potere sostitutivo.

     1. Qualora i comuni, le province o gli altri enti indicati dall'articolo 6 ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il comitato regionale o la sezione competente d'ufficio, oppure previa istanza al comitato stesso o alla sezione di soggetti pubblici o privati, a qualsiasi titolo interessati, anche portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.

     2. L'amministrazione interessata, fornisce gli eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta e concessione di una proroga non superiore a quindici giorni.

     3. Scaduto il termine, il comitato regionale o la sezione competente nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati al comma 4 dell'articolo 11, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata, salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.

 

 

Capo IV

Funzionamento del comitato regionale di controllo

 

     Art. 13. Funzionamento.

     1. Il comitato regionale e ciascuna sezione svolgono collegialmente le funzioni di controllo e la relativa attività organizzativa, decidono sul calendario dei lavori, stabiliscono i criteri di massima per la designazione dei relatori e la ripartizione delle pratiche.

     2. L'avviso delle convocazioni delle adunanze ordinarie e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria almeno 48 ore prima delle adunanze stesse.

     3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo dell'ufficio almeno 48 ore prima della adunanza.

     4. E' in facoltà del presidente convocare il collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante avviso telegrafico, con le indicazioni dell'ordine del giorno da diramarsi a tutti i componenti almeno 24 ore prima della adunanza.

     5. La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede del collegio almeno nei due giorni, non festivi, precedenti la data dell'adunanza stessa, fatto salvo il caso di cui al comma 4.

     6. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi eletti o designati rispettivamente ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 42 della legge 142/1990, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

     7. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, siano essi effettivi o supplenti, purchè questi ultimi siano in sostituzione dei corrispondenti componenti effettivi.

     8. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza, facendone inserire menzione nel verbale.

     9. Il comitato regionale e le sezioni possono invitare alle proprie sedute gli amministratori dell'ente interessato che hanno la facoltà di farsi assistere, durante le audizioni, da un funzionario dell'ente o da un esperto. Gli amministratori devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta.

     10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ai componenti dell'organo assembleare dell'ente interessato.

     11. Le deliberazioni del comitato regionale e delle sezioni vengono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

 

     Art. 14. Deliberazioni.

     1. Le deliberazioni del comitato regionale e delle sezioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.

     2. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     3. I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino loro congiunti o affini sino al quarto grado o il loro coniuge, oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, consulenza o prestazione d'opera.

     4. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle deliberazioni assunte.

     5. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle riunioni non tenute o sospese per mancanza del numero legale, con indicazione dei nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.

     6. Ogni componente del collegio ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della deliberazione.

     7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

 

Capo V

Coordinamento e pubblicità degli atti di controllo

 

     Art. 15. Coordinamento delle funzioni di controllo.

     1. Il presidente del comitato regionale, convoca almeno tre volte l'anno i componenti effettivi e supplenti del comitato medesimo e delle sezioni autonome in assemblea plenaria, della quale assume la presidenza.

     2. L'invito di convocazione dell'Assemblea, da inviare per conoscenza al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

     3. I componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni autonome possono proporre, tramite il presidente del collegio al quale appartengono, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'assemblea.

     4. Nell'assemblea sono esaminate eventuali osservazioni avanzate da enti, associazioni o cittadini sul funzionamento del comitato regionale e delle sezioni e i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni di controllo.

     5. Il presidente della Regione o il presidente del consiglio, anche su richiesta di una o più commissioni consiliari, può promuovere riunioni con i presidenti del comitato regionale e delle sezioni o con i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale o delle singole sezioni o con tutti i componenti dell'organo di controllo. Tali riunioni possono essere richieste anche dal comitato regionale o da singole sezioni e ad esse possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni degli enti di cui all'articolo 6.

     6. Per la partecipazione alle adunanze di cui al presente articolo spettano le stesse indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale per la partecipazione alle sedute dell'organo di controllo.

 

     Art. 16. Norme sull'unitarietà di indirizzo.

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo dell'attività di controllo, il presidente del comitato regionale, qualora dall'esame degli atti di controllo inviati dai dirigenti dei servizi delle sezioni, ai sensi dell'articolo 17, riscontri un contrasto d'orientamento tra il comitato e le sezioni, o tra queste, convoca il comitato regionale che, sentiti i presidenti delle sezioni, definisce criteri interpretativi omogenei.

     2. Tali criteri sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

     3. Le decisioni del comitato di controllo o delle sezioni che si discostino dai criteri predetti debbono essere congruamente motivate.

 

     Art. 17. Pubblicazione e consultazione degli atti di controllo.

     1. La giunta regionale dispone la pubblicazione di un bollettino trimestrale degli atti di controllo nel quale vengono raccolte le deliberazioni principali del comitato regionale di controllo e delle sezioni con le relative motivazioni, nonché gli atti di definizione dei criteri interpretativi di cui all'articolo 16.

     2. A tale scopo i segretari delle sezioni del comitato regionale di controllo inviano mensilmente alla segreteria del comitato stesso le deliberazioni principali assunte nel periodo precedente, individuate sulla base di criteri e schemi di classificazione determinati in una conferenza dei dirigenti dei servizi degli organi addetti al controllo, convocata dal presidente del comitato regionale che la presiede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente sottoposti a verifica in riunioni annuali.

     3. Il segretario del comitato regionale cura la redazione del bollettino e lo trasmette, per la pubblicazione, al dirigente del servizio regionale competente.

     4. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'organo di controllo è regolato dalla legge regionale sull'accesso ai documenti amministrativi emanata in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. Il comitato regionale e le sezioni rilasciano entro dieci giorni, su richiesta e a spese dei richiedenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 dello Statuto regionale, copia dei propri atti.

 

 

Capo VI

Segreteria del comitato regionale

 

     Art. 18. Segreteria dell'organo di controllo.

     1. I servizi di segreteria dell'organo regionale di controllo sono disciplinati dalla legge regionale sulla organizzazione amministrativa della Regione.

     2. La giunta regionale nomina il segretario il quale provvede ad individuare il dirigente assegnato al servizio che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

     3. Il segretario partecipa alle sedute dell'organo e ne redige i verbali, cura in particolare il deposito e l'invio degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno; sottoscrive le deliberazioni del comitato o delle sezioni sui singoli atti controllati.

     4. Il segretario del comitato regionale di controllo partecipa alle adunanze previste dall'articolo 15 e ne cura la relativa verbalizzazione.

 

 

Capo VII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 19. Norme transitorie e finali.

     1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di revisione in attuazione della legge 142/1990, i controlli sugli atti delle associazioni dei comuni, istituite ai sensi della L.R. 12 marzo 1980, n. 10, non riguardanti la gestione associata dei servizi sanitari, sono esercitati dalla competente sezione secondo le norme della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione la procedura per la ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge deve essere avviata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     3. Sino alla ricostituzione degli organi di controllo rimangono in carica gli organi di controllo così come costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il termine di novanta giorni di cui al comma 6 dell'articolo 10 decorre, per le richieste ancora inevase alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data.

     5. E' abrogata la L.R. 7 maggio 1982, n. 15.

     6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1991 con lo stanziamento previsto nel capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

     2. Per gli anni successivi i predetti oneri faranno carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.