§ 1.5.8 - L.R. 6 novembre 2002, n. 23.
Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato
Data:06/11/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente
Art. 2.      La rubrica del Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 è sostituita dalla seguente
Art. 3.      1. L’articolo 45 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L’articolo 46 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L’articolo 47 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente
Art. 6. 
Art. 7.      1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 10/1999 e la lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/1999 sono abrogate
Art. 8.      1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 10/1999 è abrogata
Art. 9.      1. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente comma
Art. 10.      1. Dopo il comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente
Art. 11.      1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all’articolo 1 [...]
Art. 12.      1. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 è abrogata
Art. 13.      1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), della l.r. 10/1999, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, ivi comprese quelle rilasciate dopo l’entrata in [...]
Art. 14.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione


§ 1.5.8 - L.R. 6 novembre 2002, n. 23.

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.

(B.U. 14 novembre 2002, n. 120).

 

     Art. 1.

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 10/1999 è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 10/1999 è abrogata.

 

     Art. 2.

     La rubrica del Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     Al Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 prima dell’articolo 30 e inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     3. II comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 10/1999 è abrogata.

 

     Art. 3.

     1. L’articolo 45 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L’articolo 46 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L’articolo 47 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. [1]

     [1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 7.

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 10/1999 e la lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/1999 sono abrogate.

     2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 13/1999 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 10/1999 è abrogata.

     2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 13/1999 sono soppresse le parole: “di cui alla l.r. 19/1988, articoli 7 e 8, e al r.d. 1775/1933, articolo 113”.

 

     Art. 9.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all’articolo 1 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1o agosto 2002, n. 168, sono così attribuite:

     a) alla provincia se queste interessano più comuni nell’ambito di una medesima circoscrizione provinciale;

     b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.

     2. I promotori sono pertanto tenuti a richiedere la relativa autorizzazione ai suddetti enti.

 

     Art. 12.

     1. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 è abrogata.

     2. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 12 gennaio 2001, n. 2 è abrogato.

     3. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 45/1998 è abrogato.

     4. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/1998 sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     5. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 45/1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), della l.r. 10/1999, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, ivi comprese quelle rilasciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 e prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono valide per quattro anni dalla data del loro rilascio.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36.