Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato |
Data: | 06/11/2002 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente |
Art. 2. La rubrica del Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 è sostituita dalla seguente |
Art. 3. 1. L’articolo 45 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L’articolo 46 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. L’articolo 47 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 6. |
Art. 7. 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 10/1999 e la lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/1999 sono abrogate |
Art. 8. 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 10/1999 è abrogata |
Art. 9. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente comma |
Art. 10. 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 77 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente |
Art. 11. 1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all’articolo 1 [...] |
Art. 12. 1. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 è abrogata |
Art. 13. 1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), della l.r. 10/1999, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, ivi comprese quelle rilasciate dopo l’entrata in [...] |
Art. 14. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione |
§ 1.5.8 - L.R. 6 novembre 2002, n. 23.
Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.
(B.U. 14 novembre 2002, n. 120).
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della
(Omissis).
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della
(Omissis).
3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della
La rubrica del Capo VII del Titolo II della
(Omissis).
Al Capo VII del Titolo II della
(Omissis).
3. II comma 1 dell’articolo 31 della
(Omissis).
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 della
1. L’articolo 45 della
(Omissis).
1. L’articolo 46 della
(Omissis).
1. L’articolo 47 della
(Omissis).
[1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della
(Omissis).]
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della
2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 16 della
(Omissis).
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della
(Omissis).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 77 della
(Omissis).
1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all’articolo 1 del
a) alla provincia se queste interessano più comuni nell’ambito di una medesima circoscrizione provinciale;
b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.
2. I promotori sono pertanto tenuti a richiedere la relativa autorizzazione ai suddetti enti.
1. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 8 della
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della
3. Il comma 6 dell’articolo 19 della
4. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della
(Omissis).
5. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della
(Omissis).
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), della
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 34 della