§ 1.4.6 - L.R. 15 luglio 2008, n. 22.
Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:15/07/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1988)


§ 1.4.6 - L.R. 15 luglio 2008, n. 22.

Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari"

(B.U. 24 luglio 2008, n. 67)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1988)

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari), da ultimo modificata con l.r. 29 aprile 2008, n. 7, è sostituita dalla seguente:

“b) con apposita convenzione che fissa l’oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell’indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell’incarico non può superare quello della legislatura. All’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”. [1]


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2009, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.