Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 15/07/2008 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1988) |
§ 1.4.6 - L.R. 15 luglio 2008, n. 22.
Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari"
(B.U. 24 luglio 2008, n. 67)
Art. 1. (Modifica all’articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della
“b) con apposita convenzione che fissa l’oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell’indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell’incarico non può superare quello della legislatura. All’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2009, n. 252, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del