Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 23/12/2003 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.101 - L.R. 23 dicembre 2003, n. 28. [1]
Legge finanziaria 2004.
(B.U. 27 dicembre 2003, n. 52 – 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata per il 2004 un’anticipazione regionale a fronte delle somme derivanti dalla retrocessione del 50 per cento dell’imposta sostitutiva sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari.
2. Per il triennio 2004/2006 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella “A”, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della
3. Le quote a carico dell’esercizio 2004 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
4. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della
5. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2005 e 2006, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2004/2006.
6. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella “B”, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella allegata tabella “C”, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della