§ 5.2.99 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 19.
Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/10/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.99 - L.R. 28 ottobre 2003, n. 19. [1]

Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

(B.U. 30 ottobre 2003, n. 44 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34).

     1. Il comma 4 dell’articolo 9 bis (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), articolo da ultimo sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona), è sostituito dal seguente:

     “4. Il Consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria, entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante l’approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno”.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.