§ 5.2.81 - L.R. 2 febbraio 2001, n. 4.
Legge finanziaria 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:02/02/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.81 - L.R. 2 febbraio 2001, n. 4. [1]

Legge finanziaria 2001.

(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa).

     1. Per il triennio 2001/2003 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le quote a carico dell'esercizio 2001 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

     3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

     4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2002 e 2003, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2001/2003.

     5. Sono autorizzate per il triennio 2001/2003 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lett. c) della l.r. 34/1978.

     6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lett. d) della l.r. 34/1978.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO 1

(Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.