Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 31/10/1998 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Iniziative). |
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.53 - L.R. 31 ottobre 1998, n. 24. [1]
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - III provvedimento.
(B.U. 3 novembre 1998, n. 44 - 2° suppl. ord.).
Art. 1. (Iniziative).
1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 25 della
3. L'onere complessivo di 28.350.000.000 per il triennio 1998/2000, di cui al primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1998/2000, al quadro di previsione delle spese di investimento, in capitale, di parte II "Spesa per programmi di sviluppo": per L. 4.725.000.000 alla tabella relativa a "Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi", obiettivo 1.5.2 "Progetti infrastrutturali di rilevanza regionale" per il 1998; per L. 23.625.000.000 alla tabella relativa a "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti" obiettivo 5.3.2. "Fondi per la riassegnazione di residui perenti" di cui L. 9.450.000.000 per il 1999 e L. 14.175.000.000 per il 2000 [2].
4. All'onere di L. 4.725.000.000 previsto dal primo comma, per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.5.2.2.9714 dell'elenco delle spese da finanziare con impiego di fondi globali.
5. All'onere di L. 11.650.000.000 previsto dal primo comma, per il 2001, si provvede con legge di bilancio del relativo esercizio finanziario.
6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 è apportata la seguente variazione:
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2, è istituito il seguente capitolo:
2.2.2.2.4676 "Contributo per il nuovo centro di riabilitazione per disabili psichici e psichiatrici "Fatebenefratelli" denominato Villaggio Sant'Ambrogio" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.725.000.000.
7. Al bilancio pluriennale 1998/2000, al quadro di previsione delle spese di parte 11, tabella relativa a leggi operanti, le previsioni di spesa di investimento, in capitale all'obiettivo 2.2.2.2. "Handicappati" sono incrementate di L. 4.725.000.000 per il 1998, di L. 9.450.000.000 per il 1999 e di L. 14.175.000.000 per il 2000.
Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. n. 47, s.o. n. 1 del 28 novembre 1998.